Giuseppe Miolla, coordinatore provinciale di Sinistra Italiana Federazione Provinciale e Rocco Caramuscio di Lista dei Cittadini, in una nota congiunta dichiarano che è “illegittima la nomina del legale esterno nel giudizio dinanzi al Tar relativo all’appalto sulla mensa scolastica del Comune di Pisticci e la giunta Verri risponderà dinanzi alla Corte dei Conti. Di seguito la nota integrale inviata alla nostra redazione.
Sinistra Italiana e Lista dei Cittadini denunciano l’illegittimità della deliberazione n. 195 del 12 ottobre 2017 con la quale la Giunta Comunale di Pisticci affidava ad un legale esterno la difesa dell’ente dinanzi al Tribunale Amministrativo della Basilicata, con un impegno di spesa di € 15.000,00, in quanto non conforme ai principi di legge sotto diversi profili.
In primis come piu’ volte ribadito dalla magistratura contabile NON possono nominarsi avvocati esterni se esistono avvocati interni abilitati allo svolgimento dell’incarico.
Il Comune di Pisticci è dotato di un ufficio legale composto da due avvocati e pertanto l’incarico conferito al legale esterno risulta essere illegittimo e le motivazioni addotte del tutto inconferenti.
Per quanto concerne le consulenze legali e l’affidamento di incarichi ad avvocati del libero foro se l’ente ha un proprio ufficio interno dell’Avvocatura, non è consentito demandare l’attività consulenziale o quella defensionale e procuratoria all’esterno; in presenza di un Ufficio Legale interno è consentito rivolgersi a legali esterni soltanto in eccezionali, motivate e documentate ipotesi ovvero: a) controversia giudiziale che veda l’insorgenza di un conflitto di interessi, a fronte del quale sussistono evidenti ragioni di incompatibilità, è ammesso ricorrere al patrocinio esterno; b) imprevista e imprevedibile impossibilità dell’Ufficio Legale interno di far fronte ad un nuovo incarico aggiuntivo rispetto al carico di lavoro in essere: tuttavia tale impossibilità deve essere preventivamente attestata dall’Ufficio Legale e successivamente verificata dall’organo apicale dell’Ente grazie a un dettagliato e rigoroso accertamento del reale carico di lavoro, del numero di legali interni all’ente, della particolare complessità della controversia (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 5653/2009; Corte conti, sez. II, n. 136 del 22 aprile 2002); ¬ conseguentemente, ogni conferimento di incarico non supportato dai requisiti di legittimità innanzi riportati nonché da una preventiva e concreta verifica da parte dell’amministrazione della carenza, sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo, delle risorse umane disponibili al suo interno finisce con il sottrarre illegittimamente una funzione legale tipica all’ufficio legale, in violazione dei principi di buona amministrazione e di sana e corretta gestione che devono ispirare l’azione amministrativa (Tar Sicilia, Catania, sez. IV, n. 726 del 3 maggio 2008), con l’ulteriore conseguenza che un ingiustificato esborso di denaro pubblico costituisce fonte di responsabilità amministrativa e contabile.
Nel caso denunciato non risultano rispettati i requisiti richiesti dalla legge.
La delibera di giunta è illegittima anche sotto un ulteriore profilo.
A nulla valgono i richiami normativi e giurisprudenziali effettuati nella delibera in quanto superati dalla nuova disciplina legislativa.
Difatti la ricostruzione della disciplina applicabile agli incarichi aventi a oggetto un singolo patrocinio legale dev’essere, tuttavia, rivista, alla luce dell’entrata in vigore, il 19 aprile 2016, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50. A decorrere da tale data anche il singolo incarico di patrocinio legale appare dover essere inquadrato come appalto di servizi.
Tale interpretazione pare preferibile anche tenuto conto di come l’art. 17 richiamato recepisca direttive dell’Unione europea che, com’è noto, accoglie una nozione di appalto più ampia di quella rinvenibile dal nostro codice civile. In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del citato decreto legislativo, l’affidamento dello stesso deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità. L’applicazione anche al singolo patrocinio della disciplina dei principi summenzionati, conferma l’orientamento consolidato di questa Corte in merito all’impossibilità di considerare la scelta dell’avvocato esterno all’ente come connotata da carattere fiduciario. (Deliberazione n.35/2018/VSGO Corte dei Conti Emilia)
Anche dopo l’emanazione del nuovo codice dei contratti pubblici, l’ente deve preliminarmente operare una ricognizione interna finalizzata ad accertare l’impossibilità, da parte del personale, a svolgere l’incarico.
Sulle richiamate novità normative l’Anac, con delibera n. 1158/2016 ha evidenziato che nell’affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all’art. 4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerte.
Richiamato l’excursus normativo, dal punto di vista strettamente politico Sinistra Italiana e Lista dei Cittadini evidenziano che il Comune sperpera i soldi dei cittadini a dispetto delle difficoltà finanziarie in cui versa con lo spettro del dissesto dietro l’angolo.
Ancora una volta la Giunta a Cinque Stelle viene meno al suo stesso programma elettorale e adotta atti palesemente contrari ai principi di trasparenza, efficienza ed economicità propri dell’azione amministrativa.
Sinistra Italiana e la Lista dei Cittadini preannunciano che presenteranno un esposto alla Corte dei Conti affinche’ venga avviato un procedimento per l’accertamento della illegittimità della delibera e del conseguente danno erariale.
Nella foto il sindaco di Pisticci Viviana Verri