Nella mattinata di venerdì 31 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Montescaglioso hanno notificato al titolare di un noto bar del posto, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, un provvedimento di sospensione per la durata di 15 giorni, dell’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, rilasciata dal comune di Montescaglioso. Tale misura è scaturita dagli accertamenti svolti nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio da parte dei militari del locale Comando Stazione i quali, durante i passaggi effettuati nei pressi del citato esercizio commerciale, hanno notato una costante presenza di soggetti pluripregiudicati. Inoltre a sottolineare l’esistenza di una situazione di particolare criticità, dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica, vi è stata una maxi rissa scatenata il 19 dicembre scorso, quando sette ragazzi, nei pressi del bar, per motivi personali di natura sentimentale, molto probabilmente legati ad una rivalità in amore, dopo essersi scambiati reciproche frasi offensive e minacciose, hanno scatenato una violenta rissa, nel corso della quale è stata utilizzata anche una mazza in legno, lunga circa 70 centimetri, per colpire i propri “avversari”. Nella circostanza il pronto intervento dei Carabinieri, ha portato all’arresto dei 7 partecipanti alla maxi rissa.
Questore adotta provvedimento di chiusura per 15 giorni esercizio pubblico adibito alla somministrazione di bevande e alimenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica
In data 13.12.2019, a seguito di proposta avanzata dal Comando Stazione Carabinieri di Montescaglioso ed a seguito di ulteriore attività istruttoria effettuata dal personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Matera, il Questore della provincia di Matera ha emesso il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25.08.1991, nr. 287, per giorni 15, ai sensi dell’Art. 100 T.U.L.P.S. per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nei confronti del titolare della autorizzazione dell’esercizio commerciale aperto al pubblico del tipo Bar per la somministrazione di alimenti e bevande ubicato nel Comune di Montescaglioso denominato “Bacco Tabacco e Venere”.
La finalità precipua perseguita dall’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza è quella di sanzionare non solo l’eventuale condotta del gestore o dei soci di un pubblico esercizio per aver commesso dei reati o per aver consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico ma anche quella di impedire, con la chiusura temporanea del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.
La richiesta di applicazione della sopra citata misura è scaturita a seguito di specifici servizi finalizzati al contrasto del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti nel comune di Montescaglioso, effettuati da militari della Stazione Carabinieri di quel centro che avevano raccolto una serie di segnalazioni da parte di cittadini che lamentavano un’attività di spaccio di “droga” sia all’interno che all’esterno del citato esercizio commerciale.
I Militari dell’Arma, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, accedevano all’interno dell’esercizio pubblico / Bar adibito alla somministrazione di bevande ed alimenti dove accertavano la presenza di un noto pregiudicato che alla vista dei militari in uniforme si mostrava particolarmente nervoso e agitato tanto da far ingenerare il sospetto che potesse celare qualcosa tra i suoi vestiti.
Pertanto i Militari eseguivano nei suoi confronti una perquisizione personale che portava al rinvenimento sulla sua persona di nr. 4 dosi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” ed “eroina” per complessivi grammi 3,95 (tre/95) confezionate singolarmente che venivano sottoposte a sequestro penale.
L’attività proseguiva con perquisizione domiciliare nel corso della quale venivano rinvenuti e sequestrati complessivamente Euro 6.597,00 (seimilacinquecentonovantasette/OO) in contanti quale provento dell’attività criminale di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il citato esercizio pubblico / bar in questione era da tempo monitorato con servizi di controllo dai Militari di quel Comando poiché frequentato, come luogo di assiduo ed abituale ritrovo, da persone,senza una fissa occupazione econ precedenti di polizia per violazioni in materia di sostanze stupefacenti e reati contro le persone evidenziando quindi il carattere di abitualità circa la presenza nel locale o nei pressi di esso di pregiudicati e di persone pericolose.
Inoltre, i locali del bar diventavano anche teatro di una rissa tra gruppi contrapposti di giovani del posto che solo grazie all’intervento pronto e risolutivo di Militari di quel Comando Stazione si riuscivano ad individuare i responsabili che venivano tratti in arresto in flagranza di reato successivamente convalidato con contestuale Ordinanza di applicazione per tutti di misura cautelare.
Quest’ultimo episodio, di per sé grave e deprecabile, consumatosi all’interno e all’esterno dell’esercizio pubblico / bar già oggetto di attenzione e monitoraggio ha visto contrapposti due schieramenti nei quali figuravano elementi di spicco della delinquenza locale nonché soggetti pluripregiudicati legati ai clan mafiosi che hanno imperversato negli anni ‘90 in quel centro cittadino, suscitando in tal modo un grave allarme sociale nella comunità montese e rappresentando un concreto pericolo di compromissione per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Come è noto i provvedimenti di sospensione dellalicenza di pubblici esercizi ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di P.S. hanno natura eminentemente cautelare e giammai sanzionatoria e pertanto essi mirano a sradicare una situazione esistente creatasi solitamente in un certo lasso di tempo ed ad evitare che la prosecuzione dell’apertura dell’esercizio possa causare il protrarsi di determinate condizioni nocive per l’ordine e la sicurezza pubblica, il buon costume e la moralità pubblica prescindendo da qualsiasi analisi in ordine alla responsabilità diretta o indiretta del gestore dell’esercizio pubblico rispetto ai fatti che si possono verificare al di fuori di qualsiasi possibilità di controllo o di intervento del soggetto destinatario del provvedimento e che sono posti a fondamento del provvedimento stesso.
Di seguito la nota inviata dagli avvocati Grazia Tafuno e Rocco Luigi Ditaranto che contiene alcune precisazioni rispetto alle note delle forze d’ordine.
Né il fondamento del provvedimento può essere rinvenuto negli unici due episodi pretesamente avvenuti all’interno dell’attività.
Il primo – risalente all’ottobre scorso – potrebbe avere irrilevanza penale financo per il medesimo soggetto fermato, atteso che le esigue dosi rinvenute di certo sono compatibili con l’uso personale.
Ad ogni modo non è emerso alcun elemento che consente anche solo di ipotizzare che l’eventuale attività di spaccio sia stata consumata all’interno del locale. Anche l’episodio relativo alla rissa è del tutto svincolato dall’esercizio
dell’attività commerciale, essendo il fatto deflagrato all’esterno del locale e rappresentando il successivo nascondimento dietro al bancone di uno dei soggetti coinvolti un ricorso allo stato di necessità, come noto esimente di qualsiasi profilo di responsabilità.
Anche in tal caso la condotta dell’esercente è stata irreprensibile, avendo sig. Rocco Oliva immediatamente provveduto ad allertare le forze dell’ordine.
Ciò premesso, non è dato in alcun modo intendere il percorso attraverso il quale la P.A. sia pervenuta alla irrogazione di una misura repressiva così afflittiva per l’immagine e le sorti dell’attività stessa”.
Si chiede dunque
– di voler provvedere alla rettifica e precisazione della notizia diffusa, riservandone analogo risalto;
– di mantenere in ogni caso il più stretto riserbo sulla identità dell’esercente e dell’attività incisa dal provvedimento di sospensione.
Con i migliori saluti
Avv. Grazia Tafuno e Avv. Rocco Luigi Ditaranto