L’avvocatura pubblica del Comune di Matera ha conseguito un risultato straordinario per l’Amministrazione civica e per tutti i cittadini di Matera.
Finalmente, a quarant’anni di distanza dal suo inizio, la controversia relativa all’area adibita a discarica di rifiuti, ubicata in località San Vito, è giunta ad una svolta decisiva.
Il Tribunale di Matera, con sentenza di merito n. 397/2022, pubblicata il 10 maggio 2022, ha statuito che il valore della cava dismessa, di proprietà della parte attorea, in località San Vito, adibita per circa vent’anni a discarica controllata dal Comune di Matera, su specifica indicazione ed autorizzazione della Regione Basilicata, è di € 3.752,55, valore già attualizzato, a cui si vanno ad aggiungere gli interessi legali pari ad € 338,13.
La vicenda sottesa a tale sentenza è la seguente: con atto del 1993 i proprietari citavano il Comune di Matera, dinanzi al Tribunale, chiedendo i canoni locativi ed il risarcimento dei danni per l’utilizzo della suddetta area.
Il fatto riguardava una cava di calcare di proprietà degli attori, concessa illo tempore ad una ditta per esercitarvi l’attività estrattiva, dietro il pagamento di un canone, commisurato alla quantità del materiale estratto.
Nel 1981 la Regione Basilicata negava alla stessa la proroga dell’autorizzazione e le imponeva l’obbligo di ripristino ambientale dell’area, da effettuarsi con materiale inerte, prevedendo, altresì, la possibilità di trasformare la cava in discarica autorizzata, a condizione che la relativa gestione fosse effettuata direttamente dall’Amministrazione Comunale.
Nel 1982 il titolare della ditta stipulava con il Comune una convenzione, approvata dalla Regione, per l’utilizzo della cava quale discarica controllata, verso il pagamento di un canone.
Nel suddetto giudizio si costituiva il Comune di Matera a mezzo del Dirigente dell’Avvocatura, avv. Enrica Onorati.
Con sentenza n. 486 del 2006 il Tribunale di Matera dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo.
Avverso tale sentenza proponevano appello, il Comune si costituiva, ed il giudizio proseguiva fino all’udienza di discussione del gennaio 2010, quando veniva dichiarata, dagli eredi, la morte di uno degli attori per cui il processo veniva interrotto e dichiarato successivamente estinto.
In data 27/07/2010 gli eredi, sempre in relazione allo stesso bene e alla stessa vicenda, chiedevano al Tribunale, con nuovo giudizio, che il Comune fosse condannato al risarcimento dei danni per l’indebita occupazione dell’area e la perdita della proprietà derivante da finale abdicazione e cessione volontaria sia del terreno-cava sia della mancata utilizzazione del bene.
Si costituiva il Comune a mezzo sempre dell’avvocato dirigente.
Con sentenza n. 1111/2015 il Tribunale dichiarava, ancora una volta, il proprio difetto di giurisdizione.
Gli attori proponevano appello, il Comune si costituiva ritualmente.
Con sentenza n. 24/2021 la Corte di Appello dichiarava la giurisdizione del Giudice Ordinario e la causa veniva riassunta, così, dinanzi al Tribunale di Matera che, dopo avere espletato la Consulenza Tecnica di Ufficio, in accoglimento di tutte le eccezioni e deduzioni formulate dal difensore del Comune, avv. Enrica Onorati, ha quantificato il valore dell’area, quale valore agricolo, per cui a fronte della richiesta iniziale di controparte, supportata da perizia di parte pari a circa € 5.000.000,00, il Tribunale ha accertato il valore dell’area, come detto, in € 3.752,55 oltre interessi pari ad € 338,13.
Di seguito la nota inviata dall’avvocato Raffaele Tripputi, difensore dei proprietari della cava e del terreno in località San Vito a Matera
scrivo in nome e per conto degli attori della controversia in oggetto, che chiedere la rettifica di alcuni dati inesatti contenuti nell’articolo de quo:
1) La domanda degli attori, di accertamento dell’occupazione usurpativa, da parte del Comune di Matera, del loro terreno e della cava ivi esistente e di risarcimento del danno, è stata accolta, per cui il Comune di Matera non ha vinto la causa.
2) La domanda degli attori era indeterminata relativamente al quantum (è stato richiesto il risarcimento di tutti i danni arrecati da detta occupazione, da determinare in corso di causa).
3) Alla domanda non è stata allegata alcuna perizia di parte recante una quantificazione di detti danni in €.5.000.000.
4) Detto ultimo importo rappresenta una delle ipotesi risarcitorie formulate dal Consulente Tecnico di Ufficio nominato dal Tribunale di Matera, dalle quali il Tribunale si è poi discostato.
Da ultimo, ove possa interessare, evidenzio che la determinazione del danno sulla base del valore “agricolo” di un’area della murgia materana, che non ha alcuna vocazione agricola, piuttosto che del valore di marcato della cava e del terreno occupati, destinati dalla Regione Basilicata a discarica già prima che il Comune li occupasse, è palesemente illogica e sarà oggetto di tempestivo appello.
Avvocato Raffaele Tripputi