Il Tar di Basilicata ha stabilito che i proprietari degli immobili interessati dal crollo di vico Piave avvenuto l’11 gennaio 2014 e che ha provocato la morte di due persone, Antonella Favale e Nicola Oreste, devono provvedere alla messa in sicurezza e consolidamento di tutte le strutture staticamente in pericolo. Respinto quindi il ricorso dei residenti che avevano impugnato l’ordinanza del sindaco Adduce emessa dopo il crollo. Secondo i Magistrati non emerge l’esclusiva responsabilità dell’imprenditore che in quel periodo stava effettuando lavori di ristrutturazione di un locale al piano terra di sua proprietà. I Magistrati sottolineano che un mese prima del crollo i Vigili del Fuoco, intervenuti su richiesta di alcuni residenti per un sopralluogo, avevano sottolineato che le lesioni esistenti erano pregresse e soltanto accentuate dai lavori in corso. E’ stato inoltre evidenziato il fenomeno dell’infiltrazione proveniente dal terreno. I Magistrati ricordano anche alcuni giorni dopo il crollo l’Ufficio Tecnico del Comune di Matera aveva rilevato che lo spessore delle murature portanti era di 50 centimetri e che gli edifici che vanno dal civico 18 al civico 26 erano stati costruiti senza fondazioni.
Il Tar Basilicata precisa che i residenti non hanno provato che il crollo è stato causato da presunti ritardi o da omessa vigilanza del Comune di Matera. Il Tar inoltre fa riferimento ad un’altra ordinanza sindacale che imponeva ai residenti la messa in sicurezza e il consolidamento delle strutture per garantire l’incolumità dei cittadini. Pertanto, risulta irrilevante, secondo i Magistrati, il riferimento all’indisponibilità degli edifici perchè sotto sequestro da parte dei ricorrenti.
Ricordiamo che il pubblico ministero di Matera, Annunziata Cazzetta, ha chiesto nove rinvii a giudizio e cinque archiviazioni a conclusione dell’inchiesta sul crollo di un immobile di vico Piave, nel centro storico della città di Matera, registrato intorno alle 7,20 dell’11 gennaio 2014 e che provocò la morte di due persone, Antonella Favale e Nicola Oreste.
I rinvii a giudizio sono stati chiesti per alcuni proprietari di immobili, tecnici e titolari di imprese e tecnici e dirigenti del Comune di Matera; In particolare le persone indagate sono il proprietario di un immobile al pianterreno nel quale erano stati attivati lavori di riqualificazione; il titolare di una ditta esecutrice di lavori; il progettista delle opere architettoniche; il progettista delle opere strutturali e relativa direzione dei lavori delle strutture; i due proprietari di una palestra attigua al piano terra dove erano in corso i lavori; lo strutturista addetto all’ufficio opere pubbliche del Comune di Matera; il dirigente del settore opere pubbliche del Comune di Matera (attualmente ricopre un altro incarico) e il dirigente del settore gestione del Territorio della stessa amministrazione (era un tecnico esterno convenzionato). Le richieste di archiviazione interessano tre tecnici, due ingegnei dei Vigili del fuoco e il collaudatore in corso d’opera dei lavori eseguiti nel cantiere attiguo alla palazzina crollata e due residenti nel palazzo che crollò quel giorno, Nicola Oreste, poi deceduto a seguito del crollo e sua moglie.
Nei prossimi giorni, il giudice dell’udienza preliminare fisserà la data per l’esame delle richieste del pubblico ministero. Nel crollo dell’immobile una donna fu trovata morta fra le macerie: successivamente, un uomo che era stato estratto vivo morì in ospedale. Nella zona dove avvenne il crollo vi sono ancora recinzioni e non è cominciata la ricostruzione.
Ricordiamo che l’11 gennaio 2016, esattamente due anni dopo dal crollo, si sono concluse le indagini preliminari avviate dalla Procura della Repubblica di Matera. In particolare il crollo della palazzina causò la morte immediata di Dina Antonella Favale, di 31 anni, il cui cadavere fu ritrovato alcune ore dopo tra le macerie. Un altro condomino, l’ingegnere Nico Oreste, funzionario del servizio lavori pubblici del Comune di Matera di 57 anni, fu ritrovato vivo sotto le macerie e di conseguenza risultava tra gli indagati ma morì in ospedale il 27 marzo 2014 e il potenziale reato risulta estinto. Le indagini sono state coordinate all’inizio dal procuratore Celestina Gravina, attualmente destinata ad altra Procura e dal pm Annunziata Cazzetta.
I reati ipotizzati sono omicidio colposo e crollo colposo. L’inchiesta è stata supportata dal lavoro dei Carabinieri e da una corposa relazione tecnica eseguita dai periti incaricati, gli ingegneri Michelangelo Laterza e Michele Colella dell’Università degli studi della Basilicata.
Michele Capolupo
Di seguito il testo integrale della sentenza del Tar Basilicata
Pubblicato il 06/07/2017
N. 00469/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2014, proposto da:
Anna Longo, Eustachio Casamassima, Daniela Festa, Giuseppe Gambetta, Giovanni Romano, Michela Cifarelli, Francesco Nunzio Calculli, Michela Annunziata Martino, Vito Nicola Tortorelli, Giacinta Addolorata Scasciamacchia, Maria Rosaria Tarasco, Francesco Paolo Chiechi, Antonio Chiechi, Mario Chiechi, Annunziata Di Lecce, Michele Noviello, Biagio Montesano e Concetta Putignano, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Marchitelli e Gianfranco Cascella, con domicilio ex art. 25, lett. a, cod. proc. amm. presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Matera, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
delle Ordinanze ex art. 54, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000 n. 7 dell’11.1.2014 e n. 20 del 17.1.2014, emanate dal Sindaco di Matera;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017 il Cons. Pasquale Mastrantuono e udito l’avv. Luca Di Mase per delega degli avv.ti Giacomo Marchitelli e Gianfranco Cascella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 15.12.2013 il Comando dei Vigili del Fuoco di Matera effettuava una verifica statica, mentre erano in corso lavori di ristrutturazione nei locali di proprietà del sig. Nicola Andrisani, siti in Vico Piave nn. 22 e 24 nel piano terra di un edificio condominiale, destinati a ristorante, nell’ambito del quale era stato ritenuto indispensabile “effettuare verifiche statiche più approfondite e urgenti lavori di ripristino delle originarie condizioni di sicurezza, al fine di salvaguardare la privata e pubblica incolumità”, in quanto erano state riscontrate lesioni nel solaio e sui muri portanti, che si erano accentuate, ed un vistoso fenomeno di infiltrazioni d’acqua dal basso verso l’alto sui muri portanti.
Nella stessa giornata del 15.12.2013 il Comando dei Vigili del Fuoco di Matera, su richiesta del sig. Simeone Pellegrino, effettuava una verifica statica nell’appartamento di sua proprietà, sito al 1° piano dell’edificio condominiale di Vico Piave n. 18, nell’ambito del quale parimenti era stato ritenuto indispensabile “effettuare verifiche statiche più approfondite e urgenti lavori di ripristino delle originarie condizioni di sicurezza, al fine di salvaguardare la privata e pubblica incolumità”, in quanto erano state riscontrate lesioni nella camera da letto e nella sala da pranzo ed anche sul muro esterno della facciata principale.
In data 23.12.2013 anche l’Ufficio Tecnico del Comune di Matera effettuava un sopralluogo presso i tre edifici condominiali, siti in Vico Piave nn. 18, 20, 22, 24 e 26, nell’ambito del quale venivano rilevate l’esiguità dello spessore di solo 50 cm. delle murature portanti “rispetto all’entità dei carichi su di esse gravanti (ben quattro piani)” e l’assenza di strutture di fondazione, che inducevano a ritenere “piuttosto dubbia” la situazione statica dei predetti tre edifici condominiali: pertanto, con nota prot. n. 28 del 2.1.2014 il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Matera ingiungeva agli Amministratori dei Condomini di Vico Piave nn. 18, 20, 22, 24 e 26 di nominare tecnici strutturisti per “un monitoraggio continuo sull’evolversi del dissesto in atto” e per rendere “un giudizio sulla sicurezza dei fabbricati e sulla loro idoneità statica all’uso cui sono adibiti”, con l’espressa avvertenza che, in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto d’ufficio “con rivalsa delle spese sostenute”, e “l’onere di interdire l’accesso ai manufatti insicuri, restando responsabili per eventuali danni a terzi”.
In data 11.1.2014 si verificava il crollo di uno dei tre suddetti edifici condominiali, che danneggiava anche gli altri due fabbricati.
Pertanto, con Ordinanza n. 7 dell’11.1.2014 il Sindaco di Matera, ai sensi dell’art. 54, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000, ingiungeva:
1) lo sgombero dei tre suddetti edifici condominiali, in quanto: a) costituivano “un costante pericolo per la pubblica e privata incolumità”, perché “destinati ad abitazioni e prospicienti ad una pubblica Via ove è consentito il traffico pedonale e veicolare”; b) dovevano “ritenersi inagibili fino a quando non ”sarebbero state “realizzate le opere di mesa in sicurezza, consistenti nella rimozione e ripresa di tutte le parti danneggiate e non ”sarebbe stata effettuata una puntuale verifica statica degli stessi”;
2) ai proprietari “di provvedere all’immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e degli ulteriori adempimenti necessari ad eliminare ogni pericolo all’incolumità dei cittadini”, che dovevano essere diretti da un Tecnico abilitato, che avrebbe dovuto “attestare (ad avvenuta ultimazione di tutte le operazioni) con idonea certificazione l’avvenuta messa in sicurezza di tutte le strutture e, quindi, la cessazione di pericoli per la pubblica e privata incolumità”, con l’espressa avvertenza che, in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto all’esecuzione d’ufficio con spese a carico dei proprietari.
Con Decreto del 13.1.2014 il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Matera ordinava il sequestro dei tre suindicati tre edifici condominiali, siti in Vico Piave nn. 18, 20, 22, 24 e 26, per le indagini relative ai reati di cui agli artt. 434, 449, 589 e 590 C.P..
Con successiva Ordinanza ex art. 54, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000 n. 20 del 17.1.2014 il Sindaco di Matera:
1) confermava lo sgombero dei tre citati edifici condominiali, siti in Vico Piave nn. 18, 20, 22, 24 e 26, ed anche di altri due appartamenti, siti in Via Santa Cesarea n. 31, in quanto in seguito ai successivi sopralluoghi dei Vigili del Fuoco e del Comune risultavano anch’essi pericolosi per la pubblica e privata incolumità;
2) precisava che “con successivo provvedimento” sarebbero state “date disposizioni relative alla messa in sicurezza degli stabili indicati e degli ulteriori adempimenti necessari ad eliminare ogni pericolo all’incolumità dei cittadini”.
I sigg. Anna Longo, Eustachio Casamassima, Daniela Festa, Giuseppe Gambetta, Giovanni Romano, Michela Cifarelli, Francesco Nunzio Calculli, Michela Annunziata Martino, Vito Nicola Tortorelli, Giacinta Addolorata Scasciamacchia, Maria Rosaria Tarasco, Francesco Paolo Chiechi, Antonio Chiechi, Mario Chiechi, Annunziata Di Lecce, Michele Noviello, Biagio Montesano e Concetta Putignano, nella qualità di proprietari di appartamenti, siti all’interno degli edifici condominiali di cui è causa di Vico Piave nn. 18, 20, 22, 24 e 26, con il presente ricorso, notificato il 10/12.3.2014 e depositato il 28.3.2014, hanno impugnato le suddette Ordinanze Sindacali ex art. 54, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000 n. 7 dell’11.1.2014 e n. 20 del 17.1.2014, nella parte in cui ingiungono ai proprietari l’onere di provvedere all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento di tutte le strutture staticamente in pericolo, deducendo:
1) con riferimento alla prima Ordinanza n. 7 dell’11.1.2014, l’eccesso di potere per carenza dei presupposti, in quanto, poiché non erano stati responsabili del crollo, verificatosi l’11.1.2014, non dovevano farsi carico dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento delle strutture; in relazione alla seconda Ordinanza n. 20 del 17.1.2017, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto i ricorrenti non potevano eseguire le Ordinanze impugnate, in quanto i tre edifici condominiali, siti in Vico Piave nn. 18, 20, 22, 24 e 26, erano stati posti sotto sequestro dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Matera con Decreto del 13.1.2014 e perciò i ricorrenti non ne avevano la disponibilità;
2) la violazione del principio di proporzionalità, in quanto l’interesse pubblico della tutela della pubblica incolumità doveva essere perseguito provocando il minor sacrificio possibile dei contrapposti interessi privati dei ricorrenti, in quanto i lavori di messa in sicurezza e consolidamento delle strutture erano molto gravosi per i ricorrenti, i quali avevano anche dovuto patire il disagio di reperire un’altra abitazione, mentre il crollo dell’11.1.2014 avrebbe potuto essere evitato, se il Comune fosse intervenuto in tempo; nonché l’eccesso di potere per manifesta ingiustizia, in quanto i ricorrenti sarebbero vittime di illegittimi comportamenti di altre persone, che avevano provocato il crollo dell’11.1.2014 e perciò l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento delle strutture avrebbe dovuto essere ingiunta ai responsabili del predetto crollo, mentre la loro anticipazione economica a carico dei ricorrenti ed il successivo risarcimento costituirebbe un peso insostenibile ed ingiustificato.
All’Udienza Pubblica del 7.6.2017 il ricorso in esame è passato in decisione, dopo che il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha rilevato la parziale inammissibilità per difetto di interesse, in quanto con la successiva Ordinanza n. 20 del 17.1.2014 il Sindaco di Matera aveva precisato che le disposizioni relative alla messa in sicurezza dei fabbricati di cui è causa, sarebbero state indicate in un successivo provvedimento.
Non colgono nel segno le censure articolate con il primo motivo di impugnazione.
Infatti, va disattesa la censura di eccesso di potere per carenza dei presupposti, relativa alla prima Ordinanza n. 7 dell’11.1.2014, attesoché dalla documentazione acquisita in giudizio non è emersa l’esclusiva responsabilità del sig. Nicola Andrisani nella determinazione del crollo dell’11.1.2014, in quanto i Vigili del Fuoco di Matera con il verbale di verifica statica del 15.12.2013, eseguito mentre erano in corso lavori di ristrutturazione nei locali di proprietà del sig. Andrisani, siti in Vico Piave nn. 22 e 24 nel piano terra di uno dei tre edifici condominiali di cui è causa, avevano precisato che le lesioni riscontrate erano “pregresse” ed erano solo state “accentuate dai lavori in corso”, evidenziando anche il grave fenomeno di infiltrazione d’acqua, proveniente dal terreno.
Inoltre, dalla relazione del sopralluogo, eseguito dall’Ufficio Tecnico del Comune di Matera il 23.12.2013, risulta che lo spessore delle murature portanti era di soli 50 cm. e che i tre edifici condominiali in questione erano costruiti direttamente sul terreno senza strutture di fondazione.
Né i ricorrenti hanno provato che il crollo dell’11.1.2014 era stato causato da ritardi e/o omessa vigilanza da parte del Comune di Matera.
Invece, risulta irrilevante la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria, relativa alla seconda Ordinanza n. 20 del 17.1.2017, per l’indisponibilità dei tre edifici condominiali di cui è causa, in quanto erano stati posti sotto sequestro dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Matera con Decreto del 13.1.2014, attesoché con la predetta Ordinanza n. 20 del 17.1.2014 era stato confermato solo sgombero dei tre edifici condominiali in questione, già disposto con la prima Ordinanza n. 7 dell’11.1.2014, mentre, per quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza e consolidamento delle strutture, la seconda Ordinanza il Sindaco di Matera aveva precisato che “con successivo provvedimento” sarebbero state “date disposizioni relative alla messa in sicurezza degli stabili indicati e degli ulteriori adempimenti necessari ad eliminare ogni pericolo all’incolumità dei cittadini”.
Pertanto, poiché la seconda Ordinanza n. 20 del 17.1.2017 rinviava ad un successivo provvedimento, va dichiarato inammissibile per difetto di interesse il secondo motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti hanno dedotto la violazione del principio di proporzionalità, in quanto la parte della prima Ordinanza Sindacale ex art. 54, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000 n. 7 dell’11.1.2014, che ingiungeva ai ricorrenti di provvedere all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento di tutte le strutture staticamente in pericolo, non risultava immediatamente caratterizzata da un’efficacia attuale e concreta.
A quanto sopra consegue che il ricorso in esame risulta in parte inammissibile per difetto di interesse ed in parte infondato.
Poiché il Comune di Matera non si è costituito, non occorre provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata in parte dichiara inammissibile per difetto di interesse ed in parte respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Referendario
L’ESTENSORE Pasquale Mastrantuono
IL PRESIDENTE Giuseppe Caruso
È singolare evincere che il TAR precisa che i residenti non hanno provato che il crollo è stato causato da ritardi o da omessa sicurezza del Comune di Matera quando la magistratura non ha provveduto ancora a rinviare a giudizio e non ha fatto il suo corso e non ha determinato i responsabili del crollo di Vico Piave.
Sulle cause del crollo sostenere che le opere di ristrutturazione non siano la causa esclusiva del crollo è poco logico anzi a parere mio errato visto che il fatto stesso che il palazzo presentava lesioni pregresse ed era caratterizzato da fenomeni infiltrativi e non presentava fondamenta avvalora sempre più la tesi che magari su quel l’edificio le opere di ristrutturazione non dovevano proprio avvenire.
Facciamo un esempio: operereste mai una persona di novant’anni in maniera del tutto scriteriata a cuore aperto, senza alcun esame preliminare e con metodi così invasivi tali da portarla alla morte per poi imputare la colpa del decesso al fatto di essere stato troppo vecchio è quasi ricondurli la colpa del decesso a lui stesso??
Siamo di fronte a qualcosa che per chi è coinvolto nella vicenda sa di beffa oltre all’ingente danno subito: affetti persi e mutui da saldare per una casa che non esiste più!
Dove è finita la civiltà, l’interesse, la cultura di questa città che nel 2019 ne sarà capitale europea???
Vedremo come andrà a finire ma non posso fare altro che affermare la totale mancanza di interesse e di aiuto per chi è stato colpito da questa tragedia.
Grazie Matera
Nessuna candidatura e nessun premio né tantomeno l’indifferenza potrà cancellare l’enorme ferita che Matera porta sulla sua “corteccia rocciosa”
Tutti si sono mascherati dietro un velo di impotenza e di mancanza di regole e di leggi amministrative tali da aiutare chi è stato colpito da questa tragedia.
Si è stati doppiamente sfortunati perché non è stata una calamità naturale ma un evento dovuto a terzi: almeno i miscredenti se la sarebbero potuta prendere con Dio…
In questi anni ne ho viste di tutti i colori e ho capito a mie spese e sulla mia pelle quanto manchi a certi livelli l’interesse per il singolo o per una parte di comunità che si trova da un momento all’altro in difficoltà
Provate a mettervi nei panni di chi ogni mattina si alza e va a lavorare sapendo di doverlo fare per pagarsi un mutuo per una casa crollata che non esiste più e con la preoccupazione di non potersi permettere una vita dignitosa, di non avere la possibilità di pensare di vivere una vita serena per colpa di qualcuno che ha causato tutto è che la magistratura un giorno FORSE condannerà
È assurda come situazione, paradossale
Gliela auguro di tutto cuore solo a chi l’ha causata
Vivere con questo peso non è vita
Spero che qualcuno legga o mi senta e si ricordi e possa aiutarci