Dirigente scolastico condannato per comportamento antisindacale, intervento Flc-Cgil di Matera, rsu Flc e Cobas d’Istituto. Di seguito la nota integrale.
Quando un Dirigente Scolastico ignora completamente le richieste di parte sindacale, prendendo decisioni unilaterali, senza confronto ed informativa, allora ci sono i presupposti per ricorrere al Giudice del Lavoro, perché venga sanzionata e soppressa la condotta antisindacale.
Il 03 Marzo 2020, a scioglimento della riserva assunta in udienza in data 13 Gennaio 2020, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera, Dott. Antonio Marzario, ha pienamente accolto le ragioni espresse nel ricorso di merito presentato dalla segreteria provinciale della FLC CGIL di Matera, patrocinata dall’avvocato Raffaele Garofalo, che ha citato la dirigenza di un Istituto di Istruzione Superiore della provincia per violazione dell’articolo 28 della legge 300/70.
Il giudice ha condannato l’Amministrazione resistente, dichiarandone l’antisindacalità della condotta reiteratamente posta in essere, per aver sottoscritto il contratto collettivo integrativo di Istituto riguardante l’anno scolastico 2018/19 in assenza di un espresso consenso da parte della RSU.
Lo stesso ha ordinato all’Amministrazione scolastica la cessazione di tale condotta e la riapertura delle trattative per la stipula di un nuovo contratto integrativo di istituto, dichiarato nullo in quanto in contraddizione con le norme vigenti di settore e con il Contratto Collettivo Nazionale, in sostituzione di quello ingiustamente stipulato il 29 Marzo 2019. Infatti la sentenza recita. “il ricorso [….] mancando il consenso della parte sindacale il contratto collettivo integrativo stipulato deve ritenersi nullo”
Fin dal decorso anno scolastico il Dirigente Scolastico conduceva relazioni sindacali improntate ad omissioni, informative parziali e tardive, sottraendosi ingiustificatamente al confronto di merito con l’organizzazione sindacale ricorrente, impedendo che venisse verificato dai docenti il contraddittorio in atto con la dirigenza. Nonostante il permanente clima di ostracismo creato dalla dirigente, la RSU ha sempre tentato, in maniera motivata ed indicando i necessari riferimenti contrattuali e di legge, di mettere in atto tutte le strategie utili al raggiungimento di un accordo condiviso. Ignorando i costanti richiami ed inviti della RSU, il Dirigente Scolastico stipulava ugualmente un contratto d’istituto (contratto decentrato di terzo livello) senza la Flc Cgil e senza la maggioranza necessaria dei componenti la RSU, in sostanza senza rispettare l’effettiva rappresentanza maggioritaria dei lavoratori.
Di conseguenza la segreteria provinciale della FLC CGIL di Matera, nella persona della segretaria generale provinciale, Angela Uricchio, si vedeva costretta ad adire il Giudice del Lavoro.
Il giudice ha riconosciuto il comportamento antisindacale del dirigente scolastico: “accertata l’antisindacalità della condotta posta in essere dall’amministrazione scolastica per aver sottoscritto il contratto collettivo integrativo d’istituto 2018/19 in assenza di una decisione in merito da parte della RSU, ordina all’istituto d’istruzione superiore E. Fermi di Policoro di riaprire le trattative per la stipula di un nuovo contratto integrativo in sostituzione di quello stipulato il 29 marzo 2019”.
La RSU ringrazia la FLC CGIL di Matera per il supporto morale e legale fornito alla RSU, soprattutto in quanto, nonostante i reiterati tentativi di delegittimazione dell’organo di rappresentanza interno operati dal DS, ha continuato a mantenere un comportamento coerente con il proprio ruolo a difesa del personale della Scuola, con la finalità di affermare e rendere effettivo il diritto dei lavoratori ad essere rappresentati nel confronto con la parte datoriale.
La speranza, adesso che abbiamo una sentenza esecutiva, è che venga posto un freno ad una pratica antidemocratica ed autoreferenziale che negli ultimi anni si è oltremodo diffusa.
Sono infatti in crescita gli esempi di quei dirigenti scolastici che disattendono gli obblighi sanciti dalle leggi vigenti e dal CCNL, in ordine alla conduzione di corrette relazioni sindacali; che non forniscono esauriente e tempestiva informazione sindacale e che si rifiutano di adottare le dovute procedure funzionali alla stipula di un contratto integrativo d’Istituto trasparente e condiviso.
Purtroppo sempre più diffusa la convinzione che dirigere una scuola equivalga a gestire un’azienda padronale, della cui conduzione non si debba rendere conto a nessuno, ancor meno alle rappresentanze sindacali, la cui presenza è a volte percepita come un inutile impaccio di cui si farebbe volentieri a meno, o un’indebita e fastidiosa ingerenza.
In sostanza, tutto ciò viene chiaramente esplicitato nella sentenza del tribunale di Matera, in cui si legge: “appare evidente la diversa estensione delle funzioni attribuite ai dirigenti di uffici dirigenziali rispetto a quelle, decisamente più ridotte e limitate, dei dirigenti scolastici”
Ciò che conta è che gli Istituti avviino una reale concertazione con le parti sindacali, consentendo loro di interloquire, eventualmente dissentire e/o formulare proposte alternative, ossia di svolgere tutte le normali attività sindacali previste da norme, contratti nazionali e dalla contrattazione collettiva.
L’auspicio già espresso agli organi competenti dall’organizzazione sindacale ricorrente è che al fine di ridurre le conflittualità ed il ricorso agli organismi giudiziari, la Direzione Scolastica Regionale e l’UST sappiano intervenire con tempestività e decisione in tutte quelle scuole ove non vengono rispettati gli adempimenti dovuti e si mettono in essere comportamenti illegittimi.