La pronuncia del Tribunale di Matera sul diritto degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale ad essere sottoposti ad esami diagnostici nei tempi richiesti dalle prescrizioni mediche costituisce un grande risultato nella battaglia per il concreto riconoscimento del diritto inalienabile alla salute. Ripercorriamo la recente storia di una cittadina in stato di indigenza che aveva richiesto tramite apposita prescrizionedi essere sottoposta con urgenzaall’esame prescrittole e, precisamente, ad una “risonanza magnetica addome completo con mdc epatospecifico” con codice di priorità B (da effettuarsi entro 10 giorni).
La signora Rosa non riusciva ad ottenere alcun appuntamento presso il nosocomio di Matera per eseguire l’esame.
La stessa, dunque era costretta ad adire l’autorità giudiziaria con l’avv. Angela Maria BITONTI, per vedere tutelato il suo diritto alla salute.
Il Tribunale di Matera disponeva .inaudita altera parte che la Asm procedesse “con sollecita urgenza ad eseguire le indagini diagnostiche richieste dalla ricorrente”.
Il Tribunale riteneva sussistente il rischio per la sig.ra Rosa di “vedersi precluse pro futuro tempestive indagini diagnostiche su cui ancorare efficaci e tempestive terapie”, considerata, inoltre, la rilevanza estrema del diritto costituzionale alla salute.
In data odierna il Tribunale di Matera, a seguito dell’istaurato contraddittorio ha confermato il provvedimento cautelare disattendendo ogni contraria istanza o eccezione.
In particolare, riafferma il diritto alla salute come diritto fondamentale dell’Uomo tutelato dall’art.32 della Costituzione senza distinzione alcuna a cominciare proprio da quei cittadini che non possono permettersi prestazioni a pagamento.
Nella motivazione si legge che:
“La salute è un bene della persona oggetto tanto di un diritto fondamentale quanto di un interesse pubblico”
“La Asm ha avuto un comportamento omissivo lasciando la sig.ra Rosa in balia degli eventi”
“In ragione degli interessi di rango costituzionale coinvolti grava sull’azienda un dovere di assoluta collaborazione con gli utenti che richiedono le tutele previste dall’art.32 Costituzione.”
“Il sistema sanitario nazionale è, infatti, un insieme di strutture e servizi che hanno la finalità di garantire a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, l’accesso universale all’erogazione delle prestazioni sanitarie.”
“Esso concretizza e materializza quel dovere astratto, programmatico e generale, contenuto nel primo Comma dell’art.32 della Carta Fondamentale.
“il fatto che in agenda non vi fosse nell’immediato una concreta disponibilità non esclude affatto la responsabilità dell’ente convenuto qualora lo stesso non abbia nemmeno allegato di aver adottato, nel corso degli anni un programma di gestione degli interventi, armonico, sistematico e ragionevole, improntato a veri modelli organizzativi, in grado di evadere nei termini prescritti gli esami(specie quelli di urgenza), che non sia stato, poi, possibile rispettare per ragioni di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità che, sorprendendo ogni ragionevole programmazione ed organizzazione, abbia reso impossibile la prestazione. A ben vedere l’assenza di disponibilità in agenda non costituisce un evento imprevedibile ed eccezionale in ragione del quale ritenere irresponsabile il debitore, quanto piuttosto il portato colpevole di una gestione che non è stata in grado di predisporre modelli organizzativi idonei sì a fornire, con ragionevole sollecitudine, le prestazioni sanitarie.
Bitonti precisa: “Una ordinanza esaustiva che ci rende pienamente soddisfatti per le motivazioni in essa contenute.
La stessa conferma pienamente che deve esigersi ogni sforzo in capo a chi deveper legge garantire il diritto alla salute, a renderlo fruibileattraverso tutte le azioni programmatiche ed organizzative necessarie che competono proprio alle strutture sanitarie”.