Il Tar Basilicata con provvedimento cautelare ante causam del 29 aprile 2020 ha sospeso la delibera della giunta comunale di Matera n 74/20 del 31 marzo 2020 nella parte in cui limita l’accesso ai buoni spesa ai nuclei familiari titolari di permesso di soggiorno e residenti nel Comune di Matera ai fini dell’ammissione della domanda di un cittadino albanese privo di regolare permesso di soggiorno e domiciliato a Matera.
Il Tar ha ritenuto, confermando l’orientamento di altri tribunali come quelli di Roma, Brescia e Ferrara, non manifestamente infondata la pretesa avanzata dal ricorrente apprestandogli una tutela anticipata perchè ha ritenuto sussistenti gravi e urgenti quali quelli di necessità alimentare non procastinabili.
Il Comune di Matera poche ore prima della pubblicazione della sentenza del Tar di Basilicata aveva concesso il sostegno al cittadino albanese sulla base della accertata difficoltà economica ma non procedeva alla modifica della delibera di giunta, così come già richiesto precedentemente dall’avvocato Angela Bitonti, referente ASGI Basilicata, con istanza di riesame in autotutela e come si raccomandava in una nota dell’ASGI inviata a tutti i Comuni della Basilicata al fine di consentire a tutti i cittadini italiani e stranieri, residenti e non residenti, regolarmente soggiornanti e irregolari, di richiedere il beneficio.
Tale istanza, veniva completamente ignorata costringendo ad adire le vie giudiziarie.
L’avvocato Angela Bitonti si ritiene soddisfatta di tale pronuncia e fa rilevare come mai in questo momento di emergenza sanitaria che coinvolge tutti gli individui non si possono fare differenze e operare discriminazioni con particolare riferimento agli aiuti di natura alimentare. Devono essere salvaguardati i diritti fondamentali dell’uomo in primis il diritto all’alimentazione che realizza il diritto primario alla vita.
Soddisfazione per il provvedimento del Tar espressa anche da Paola Andrisani, impegnata con l’associazione Lunaria di Roma da oltre 10 anni su questioni di discriminazioni e razzismo.
Di seguito alcune precisazioni dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di Matera, Marilena Antonicelli, sulla sospensiva del Tar di Basilicata sul bando per l’erogazione del buono spesa relativo all’ordinanza del capo della protezione civile del 29 marzo 2020.
Antonicelli: il Comune di Matera ha adottato ogni provvedimento utile ad evitare condizioni discriminatorie
Il Comune di Matera, in relazione alla erogazione del “buono spesa” di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020, ha ritenuto, con delibera di G.M. n. 74 del 31.03.2020, di adottare, per la individuazione dei requisiti di accesso al beneficio, gli stessi indirizzi già previsti dalla Regione Basilicata con la deliberazione di G.R. n. 215 del 27 marzo 2020, quest’ultima afferente le misure urgenti di sostegno alle famiglie e persone in difficoltà economica, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo Social Card COVID-19 istituito dalla Regione Basilicata, provvidenze che saranno anch’esse erogate dai Comuni. L’ avviso pubblico del Settore Politiche Sociali, prot. n. 0025363/2020 dell’01.04.2020, ha tenuto conto di tutti gli indirizzi della Giunta del Comune di Matera.
Si è ritenuto di condividere il requisito, già previsto dalla Regione Basilicata, della residenza e comunque della individuazione del richiedente attraverso l’anagrafe comunale sia quale criterio di competenza alla erogazione, che l’ordinanza della Protezione Civile individua nei Comuni, sia per non legittimare l’ipotesi che soggetti sprovvisti di residenza avessero la facoltà di presentare domanda in più Comuni, con l’ astratta possibilità di moltiplicare l’accesso alla provvidenza, senza alcuna prerogativa di verifica e controllo da parte dell’ ente locale, e con pregiudizio delle ragioni di altri soggetti aventi diritto.
Di medesimo avviso è stata la stragrande maggioranza dei Comuni Italiani (Potenza, Napoli, Milano, Torino, Reggio Emilia, Parma, Genova solo a titolo esemplificativo).
Nelle fattispecie di soggetti non residenti nel Comune di Matera, né in altro Comune italiano, le domande di richiesta del beneficio sono state accantonate per consentire le opportune verifiche dal parte del Servizio Politiche Sociali.
All’esito dell’istruttoria delle istanze pervenute da parte dell’ufficio dei servizi sociali comunale, in due ipotesi è stato verificato ed accertato l’attuale stato di bisogno del nucleo familiare richiedente, anche sulla base di quanto dichiarato ai sensi, per gli effetti di cui al d.p.r. n. 445/2000 dalle parti istanti, sia la condizione di disagio conseguente alla attuale emergenza in quanto la famiglia interessata risulta attualmente priva di fonti di reddito e di sostentamento e non assegnataria di qualsiasi forma di sostegno pubblico. In siffatte ipotesi il Comune, onde evitare, ai fini del riconoscimento di un sostegno emergenziale quale quello del tipo “buono spesa” di che trattasi, discriminazioni e/o disparità di trattamento tra nuclei familiari richiedenti ugualmente dichiaratisi nella categoria dei nuclei privi di reddito e non assegnatari di qualsiasi forma di sostegno pubblico, ha riconosciuto ai soggetti, pur privi del requisito della residenza anagrafica nel Comune di Matera, un “buono” dell’importo esattamente pari a quello che sarebbe spettato sulla base della regolamentazione dettata per l’ accesso ai benefici delle provvidenze di cui all’ ordinanza della Protezione Civile, ma a valere su risorse finanziarie del bilancio comunale previste nel PEG del Servizio Politiche Sociali (Cap. 2373 del bilancio esercizio finanziario 2020) destinate alle “emergenze anziani e famiglie” e, pertanto, ad interventi di sostegno di persone e nuclei familiari fragili ed in situazioni di difficoltà e disagio economico, comunque presenti nel territorio comunale (ad es. persone senza fissa dimora, ecc.).
Le modalità di fruizione del “buono spesa” riconosciuto, nella stessa misura ma su capitolo di spesa esclusivamente comunale, sono state le medesime previste da questo Comune per la erogazione dei “buoni spesa” di cui alla ordinanza della Protezione Civile, attraverso Enti del Terzo Settore con invio del Pin corrispondente al buono spesa digitale.
Le domande pervenute al Comune da parte di soggetti privi di residenza al momento sono 7, due di queste hanno già ricevuto il provvedimento di riconoscimento, per le altre si è in attesa dell’esito dell’istruttoria da parte del servizio politiche sociali.
Da quanto esposto emerge chiaramente che il servizio Politiche sociali del Comune di Matera ha adottato ogni provvedimento utile ad evitare condizioni discriminatorie ed ha preteso il rispetto delle regole senza consentire in alcun modo il benché minimo pregiudizio delle esigenze delle persone più bisognose a prescindere da qualsiasi condizione di razza, cultura, religione, stato sociale, affinché nessuno sia lasciato solo.
Di seguito la replica dell’avvocato Angela Bitonti alle dichiarazioni dell’assessore comunale Marilena Antonicelli
Con la presente l’avv. Bitonti – referente ASGI Basilicata- intende chiarire la portata del provvedimento cautelare ante causam del TAR Basilicata con cui si sospende la delibera di giunta comunale n. 74 del 31.03.2020 “nella parte in cui riserva l’accesso alla misura di sostegno (buoni spesa) ai nuclei familiari titolari di permesso di soggiorno e residenti nel Comune di Matera”.
Il Giudicante, ritenendo sussistente il fumus boni iuris e quindi non manifestamente infondate le pretese del ricorrente rispetto ad una pronuncia di illegittimità della delibera di Giunta ridetta, afferma il principio di non discriminazione che dovrebbe informare tutti gli atti e i provvedimenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Il pagamento spontaneo dei buoni effettuati dal Comune di Matera, al di fuori dei requisiti del bando di partecipazione al sostegno, non sana l’obbligo per l’Amministrazione di agire conformemente alle disposizioni e ai principi dell’Ordinamento Giuridico. L’atto impugnato resta illegittimo.
In effetti, numerosi altri individui, privi di regolare permesso di soggiorno e/o senza residenza anagrafica ma solo domiciliati nel territorio del Comune di Matera, in condizioni di assoluto disagio economico e potenziali beneficiari della misura di sostegno (buono spesa), non hanno partecipato al bando ritenutisi esclusi a priori perché non in possesso dei requisiti richiesti. Tanto ha prodotto nei loro confronti, in palese violazione dell’art 2 della nostra Costituzione e di diverse norme sovranazionali che riconoscono a tutte le persone i diritti fondamentali, una illegittima discriminazione che meriterebbe di essere risarcita.
Il buono spesa è stato istituito nell’emergenza sanitaria in atto per garantire alle persone più vulnerabili la possibilità di soddisfare un bisogno primario e un diritto fondamentale quale il diritto all’alimentazione.
Il punto di riferimento è il principio personalistico sancito dall’art. 2 della Costituzione secondo cui “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, ulteriormente rafforzato dall’apertura internazionale del nostro Ordinamento. Di particolare rilievo è, ovviamente, la Cedu, che introduce un catalogo di diritti che gli Stati parte si impegnano a riconoscere a tutte le persone sottoposte alla loro giurisdizione
La giurisprudenza costituzionale afferma, con la migliore dottrina, il carattere universalistico dei diritti umani fondamentali e che esiste un nucleo “minimo” di questi diritti che non può essere violato e spetta a tutte le persone in quanto tali, a prescindere dalla regolarità del soggiorno sul territorio italiano.
Anche nella disciplina dei diritti sociali, nella quale pure la discrezionalità del legislatore è molto più ampia che nella disciplina dei diritti di libertà – perché sono richiesti l’uso e la allocazione di risorse scarse – il diverso trattamento deve essere giustificato da ragioni serie e non deve, comunque, violare quel nucleo di diritti fondamentali che, appunto, vengono definiti “inviolabili”.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie non si discute dell’accesso a prestazioni assistenziali “ordinarie”, ma dell’accesso ad una misura emergenziale tesa a fronteggiare le difficoltà dei soggetti più vulnerabili a soddisfare i bisogni primari a causa della situazione eccezionale determinata dall’emergenza sanitaria in atto.
Non possono, pertanto, essere poste condizioni, quali la regolarità del soggiorno o la residenza anagrafica che di fatto limitano la platea degli aventi diritto e che, peraltro, non sono previste dalla norma che l’ ha istituita (L’OCDPC n. 658/2020). Se senz’altro è possibile individuare un necessario legame con il territorio del Comune tenuto all’erogazione, esso può e deve essere limitato alla abituale dimora dell’avente diritto.
Tanto in linea con i numerosi e recentissimi provvedimenti giurisdizionali intervenuti in materia su tutto il territorio nazionale.