Imposta scommesse, Corte di giustizia tributaria di Potenza: “Stanleybet sanata dalla giurisprudenza penale, amministrativa e tributaria”. Di seguito la nota integrale.
La società Stanleybet deve ritenersi “sanata dalla giurisprudenza” non solo penale, ma anche amministrativa e tributaria, oltre che europea. Lo ha affermato la Corte di giustizia tributaria di primo grado nella sentenza publicata il 17 febbraio, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Daniela Agnello. La causa riguardava il calcolo e il versamento dell’imposta unica delle scommesse da parte del bookmaker e del gestore del centro. Secondo i giudici, “l’Agenzia delle Dogane deve rideterminare le imposte nella misura stabilita dalla legge finanziaria 2016 applicando la tassazione sul margine del bookmaker”. Secondo l’avvocato Agnello, “la società aveva proposto una conciliazione con l’amministrazione con il riconoscimento della debenza dell’imposta e la richiesta del calcolo secondo il margine. I Giudici tributari, nell’accoglimento del ricorso, estendono al settore tributario i medesimi riconoscimenti ottenuti in sede europea e nazionale di soggetto “sanato dalla giurisprudenza”. Le imposte vanno determinate con le medesime modalità dei concessionari statali ed esonero dei gestori dei centri”.