Il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, ha riconosciuto con sentenza il corretto operato dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Bennardi, nell’ordinare la demolizione del prefabbricato di via Lucana, adibito a Infopoint turistico dall’imprenditore legale rappresentante dell’agenzia viaggi “Karma”, che si era opposto al provvedimento eseguito dalla Polizia locale nell’agosto scorso. Il prefabbricato è stato sottoposto a sequestro amministrativo, perché ritenuto illegittimo “in carenza di permesso a costruire”, ma anche per la mancanza delle autorizzazioni previste per la pratica della promozione turistica. È seguita l’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi, all’angolo tra le vie Lucana e Vena, a cui il gestore si è opposto nell’ottobre scorso dopo il diniego a tutte le sue istanze per la regolarizzazione. Il Tar ha sostanzialmente respinto le motivazioni espresse dal ricorrente, condannandolo al pagamento delle spese di lite e ribadendo che: “(…) una volta riscontrata l’assenza del permesso di costruire relativamente al prefabbricato (…) -si legge nelle conclusioni della sentenza- nonché il rigetto della connessa richiesta di sanatoria, l’Amministrazione è giustificatamente addivenuta all’adozione del conseguente provvedimento demolitorio, quale atto dovuto ai fini del ripristino della legalità violata. Né rilevano le doglianze di ordine procedurale, in quanto è incontestabile che al momento dell’intimazione della demolizione, in data 27 settembre 2022, spiegava piena efficacia il diniego di sanatoria adottato il 9 settembre 2022”.
Di seguito il testo integrale della sentenza.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente sentenza
sul ricorso numero di registro generale 474 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Luca Prisco, Agenzia Viaggi Karma di Prisco Provider Eventi & Comunicazioni S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Dionigi e Luigi Avenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro
Comune di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrica Onorati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Potito Petrone in Potenza, corso 18 Agosto 1860, 2;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Società Passi Nei Sassi S.r.l.S., rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco De Filippis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento di decadenza della concessione dell’area di marciapiede sita a
Via Lucana Angolo Via Pasquale Vena prot. n. 0059479/2022 del 30/06/2022, emesso dal Comune di Matera, Settore Manutenzione Urbana Ufficio Patrimonio e
relativa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241 del 1990;
b) del provvedimento prot. n. 63729/2022, Prat. SUDE 65064/2022, avente adoggetto: “Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in accertamento di conformità, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 e 23 del d.p.r. 380/01, nonché art. 2 comma 7 della L.R. 25/09 e ss.mm.ii. e delibera di G.C. 62/2014, per l’avvenuta installazione di un box prefabbricato non ancorato stabilmente al suolo utilizzato come punto informativo turistico, sito a Matera via Lucana angolo via Pasquale Vena. Diniego definitivo” trasmessa dal Comune di Matera Settore Gestione del Territorio Servizio Urbanistica in data 09/09/2022; c) del preavviso di rigetto della SCIA per l’avvenuta installazione di un box prefabbricato non ancorato stabilmente al suolo utilizzato come punto informativo turistico, sito in Matera alla Via Lucana angolo vena snc, presentata, a mezzo SUDE, prot. 63729, prat. 65064 del 12/07/2022; d) del verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo n. 1271/R. del 04/08/2022 del Corpo della Polizia Locale del Comune di Matera; e) del verbale di sequestro amministrativo, ex art. 13 legge 689/81, del corpo di Polizia Locale del Comune di Matera del 04/08/2022; f) del diniego prot. SUPRO 52689 del 20/07/2022 reso dal Dirigente del SUAP di Matera; g) nonché di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità, ancorché non conosciuto ed, ove occorra, del Regolamento COSAP del Comune di Matera approvato con atto di C.C. n. 23 del 18.04.2016 e modificato con atto di C.C. n.109 del 28.12.2017, nella parte in cui, all’art. 15, dispone decadenza della concessione, genericamente, “per la violazione delle norme del presente Regolamento”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
a) dell’ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi relativa all’immobile sito in Matera, in Via Lucana angolo Via P. Vena snc, n. 402/2022 emessa dal Comune di Matera, Settore Gestione del Territorio, in data 27/09/2022; b) della nota del Comune di Matera Settore Gestione del Territorio Servizio Urbanistica, Rif prot. 63729/2022 – Prat. SUDE 65064/2022, del 06/10/2022, avente ad oggetto: “Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in accertamento di conformità, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 e 23 del d.p.r. 380/01, nonché art. 2 comma 7 della L.R. 25/09 e ss.mm.ii. e delibera di G.C. 62/2014, per l’avvenuta installazione di un box prefabbricato non ancorato stabilmente al suolo utilizzato come punto informativo turistico, sito a Matera via Lucana angolo via Pasquale Vena. Riscontro memorie prot. n. 85935 del 21/09/2022”; c) nonché di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Matera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 5/10/2022 e integrato da motivi aggiunti in data 13/10/2022, il deducente – in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’Agenzia viaggi Karma di Prisco Provider Eventi & Comunicazioni S.r.l. – ha impugnato gli atti comunali specificati in epigrafe ed in particolare:
i) il provvedimento, prot. n. 59479/2022 del 30/6/2022, con cui è stata dichiarata la decadenza della concessione del suolo pubblico di durata quinquennale per l’installazione di un prefabbricato utilizzato per la promozione di servizi turistici dell’agenzia sul territorio (accordata in data 10/7/2014 e rinnovata in data 20/5/2019), per le seguenti motivazioni:
“- illegittimità del bene allocato sull’area pubblica affidata in concessione ubicato in Via Lucana angolo Via Vena, per carenza del Permesso di Costruire relativo all’installazione del manufatto leggero adibito ad ambiente di lavoro ai sensi dell’art. 3 lettera e) del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii. e del connesso provvedimento di agibilità;
– mancanza di provvedimento autorizzatorio espresso dell’APT Basilicata ai sensidell’art. 8 della L.R. n. 34, del 30/07/1996 o dell’Ufficio Turismo del Comune di Matera, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 7 del 04/06/2008, per l’esercizio dell’attività di informazione turistica;
– omessa presentazione di SCIA di apertura di filiale di agenzia turistica da inviarealla regione Basilicata attraverso il SUAP del Comune di Matera ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 29/03/1999 o altro titolo abilitante allo svolgimento dell’attività di agenzia, nonché assenza di denuncia alla camera di Commercio quale Unità locale dell’Agenzia presso il manufatto di Via Lucana angolo Via Vena”;
ii) il provvedimento, prot. n. 82322/2022 del 9/9/2022, con cui è stata respinta laSegnalazione Certificata di Inizio Attività in accertamento di conformità per l’avvenuta installazione del ridetto prefabbricato (ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 23 del D.P.R. n. 380/2001), presentata dal deducente in data 12/7/2022, per le motivazioni esposte nel relativo preavviso di rigetto:
“Visto il provvedimento dirigenziale del Servizio Patrimonio n. 59479 del 30/06/2022 dal quale, si rileva “…la decadenza… della concessione precaria di durata quinquennale finalizzata all’occupazione di suolo pubblico di Matera – marciapiede sito a via Lucana angolo via Pasquale vena, per l’installazione di un prefabbricato non ancorato stabilmente al suolo, rilasciata con determinazione dirigenziale D.S.G. n. 01591 del 20/05/2019 del servizio Patrimonio del Comune di Matera;
Dato atto che il soggetto istante non ha titolo ad eseguire l’intervento a seguito del succitato provvedimento dirigenziale del Servizio Patrimonio n. 59479 del 30/06/2022;
Ravvisato inoltre, che la L.R. 25/2009 e ss.mm.ii. non consente interventi in aree ubicate all’interno dei centri storici, ambito in cui ricade il prefabbricato di che trattasi”;
iii) il provvedimento, prot. 63729 del 6/10/2022, confermativo di detta precedentedeterminazione e adottato per confutare le deduzioni contenute nella memoria procedimentale inviata dal deducente in data 5/8/2022 (in riscontro al preavviso di rigetto del 29/7/2022), che è così motivato:
“- il soggetto istante non aveva titolo ad eseguire l’intervento a seguito del provvedimento di decadenza dell’occupazione di area pubblica emesso dal Servizio
Patrimonio prot. n. 59479 del 30/06/2022 (art. 11 c. 1 D.P.R. 380/2001);
– la L.R. 25/2009 e ss.mm.ii. vieta espressamente interventi di nuova costruzione e non consente ampliamenti in aree ubicate all’interno dei centri storici, ambito in cui ricade il prefabbricato di che trattasi (art. 6 co. 1-lett. a)”; iv) la conseguente ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a detto prefabbricato, adottata in data 27/9/2022, che è così motivata: “Premesso che con nota, del 30.06.2022 prot. gen. num. 0059478/2022, inviata dal Settore Manutenzione Urbana – Servizio Patrimonio, di questo Ente, veniva comunicata la decadenza della concessione, rilasciata alla “Agenzia Viaggi Karma di Prisco Provider Eventi e Comunicazioni s.r.l.” finalizzata all’occupazione suolo pubblico in Matera – marciapiede sito in via Lucana angolo via P. Vena per l’installazione di un prefabbricato non ancorato stabilmente al suolo;
Che per il venir meno della concessione di occupazione del suolo pubblico, l’opera installata risulta essere allo stato attuale priva di titolo edilizio abilitativo e che essa è ubicata su suolo di proprietà Comunale;
Che in data 08.07.2022, lo scrivente Servizio, con nota di prot. gen. num. 0062449/2022, inviava al legale rappresentante, sig. Prisco Luca, della “Agenzia Viaggi Karma di Prisco Provider Eventi e Comunicazioni s.r.l.” comunicazione di avvio del procedimento per attività edilizie eseguite senza titolo abilitativo valido; Che il sig. Prisco Luca, per il tramite degli Avv. Sarlo Alessandra e Avv. Marchitelli Giacomo, presentava memoria partecipativa con la quale comunicava che era stata presentata pratica edilizia con la quale si richiedeva la legittimazione dell’opera contestata, a firma dell’architetto Andrisani Michele, in data
12.07.2022; Preso atto:
che, in data 09.09.2022, con nota di cui al prot. gen. num. 0082322/2022, veniva rigettata dal Settore Gestione del Territorio – Servizio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia del Comune di Matera, con conseguente annullamento definitivo del titolo presentato, la richiesta effettuata dal sig. Prisco Luca, per il tramite dell’architetto Andrisani Michele, di legittimazione dell’opera di che trattasi”.
1.1. L’impugnazione, unitariamente intesa, è affidata a plurimi motivi, appresso descritti e scrutinati.
2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Matera e, in qualità di interveniente ad opponendum, la società Passi Nei Sassi (anch’essa esercente un’attività di agenzia viaggi, in stretta contiguità fisica con il prefabbricato per cui è causa), entrambi instando per il rigetto del gravame.
3. Con ordinanza del 24/11/2022 è stata respinta la domanda di sospensionecautelare degli atti impugnati.
4. All’udienza pubblica del 19/4/2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’interventosollevata dal ricorrente, in quanto – fermo restando che nel giudizio amministrativo impugnatorio avente ad oggetto dinieghi (di s.c.i.a., d.i.a. e autorizzazioni) o atti repressivi (inflizione di sanzioni edilizie, dinieghi di condono), non si configurano di regola posizioni di contro interesse, inteso come la situazione propria del soggetto “individuato o facilmente individuabile in base al provvedimento” che trae un vantaggio diretto e concreto da quest’ultimo (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 5/4/2023, n. 3533) – costituisce ius receptum che l’intervento ad opponendum a supporto della legittimità del provvedimento impugnato può essere giustificato anche dalla titolarità di un interesse di fatto che consenta alla parte di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 7/8/2020, n. 4973), in specie ravvisabile in capo alla società interveniente, siccome operatore commerciale in diretta concorrenza, anche spaziale, con la società del ricorrente e, dunque, certamente interessato alla conservazione degli effetti restrittivi della sfera operativa di quest’ultima rivenienti dalle determinazioni sub iudice.
6. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
7. Con il primo motivo di ricorso, è dedotta l’illegittimità – sotto più profili – delprovvedimento decadenziale identificato sub i).
7.1. Dal punto di vista procedurale, non vi sarebbe corrispondenza tra le ragioni indicate nella comunicazione di avvio del relativo procedimento del 7/9/2021 (svolgimento di attività di promozione turistica anche da parte di ditte diverse da quella beneficiaria della concessione e carenza di autorizzazioni all’esercizio dell’attività turistica) e la motivazione del provvedimento finale, con conseguente vulnus ai diritti di partecipazione. Sotto altro versante, inoltre, è contestata la dilatazione dei tempi procedimentali.
Dal punto di vista sostanziale, sono contestate partitamente le plurime ragioni a fondamento della decadenza.
Quanto alla “illegittimità del bene allocato sull’area pubblica affidata in concessione ubicato in Via Lucana angolo Via Vena, per carenza del Permesso di Costruire relativo all’installazione del manufatto leggero adibito ad ambiente di lavoro ai sensi dell’art. 3 lettera e) del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii. e del connesso provvedimento di agibilità”:
– sarebbe stato leso il legittimo affidamento della società del ricorrente, in quanto ilComune di Matera non avrebbe potuto utilizzare la carenza del titolo edilizio per giustificare il provvedimento di decadenza della concessione, avendo esso stesso ingenerato nel ricorrente, attraverso la propria attività provvedimentale, il legittimo convincimento che fossero necessari esclusivamente titoli abilitativi di natura paesaggistica (rileverebbe che, in occasione dell’originario provvedimento concessorio del 10/7/2014, sono stati richiesti ed acquisiti il parere favorevole del Sovrintendente dei beni e delle attività culturali e del turismo, ottenuto in data 21/3/2014 ed il provvedimento di accertamento compatibilità paesaggistica per lavori eseguiti in assenza di titolo abilitativo, ottenuto con nulla osta espresso dallo stesso Comune in data 27/5/2014; posizione confermata in occasione del rinnovo della concessione in data 20/5/2019, allorquando è stato attestato il rispetto di tutte le prescrizioni precedentemente imposte);
– sarebbe stato violato il canone di proporzionalità, in quanto le ragioni anzidetteavrebbe dovuto indurre il Comune ad acconsentire l’ottenimento del titolo edilizio, seppur postumo, anziché ad infliggere la sanzione più grave della decadenza;
– la decadenza della concessione non potrebbe trovare giustificazione nell’assenzadi titoli edilizi, non risultando violata la “destinazione d’uso” della stessa concessione; sotto tale aspetto, è censurato anche il Regolamento comunale per l’occupazione del suolo pubblico che, all’art. 15, correla la decadenza alla semplice “violazione delle norme del regolamento”, senza alcuna graduazione della sanzione alle specifiche prescrizioni della concessione.
Quanto alla “mancanza di provvedimento autorizzatorio espresso dell’APT Basilicata ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 34, del 30/07/1996 o dell’Ufficio Turismo del Comune di Matera, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 7 del 04/06/2008, per l’esercizio dell’attività di informazione turistica”:
– il provvedimento sarebbe affetto da travisamento, essendo inconferente lacontestazione del mancato possesso del titolo di I.A.T. (Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica), in quanto l’attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche che viene svolta nel manufatto oggetto di concessione rientrerebbe pacificamente tra le attività che la società del ricorrente può svolgere, anche al di fuori della propria sede legale, in ragione del possesso dell’autorizzazione per agenzia di viaggio e turismo, secondo quanto previsto dall’art. 4 della L.R. n. 8/1999 (“Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso delle prescritte autorizzazioni, possono svolgere anche le seguenti attività: … l’attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche”).
Quanto alla “Omessa presentazione di SCIA di apertura di filiale di agenzia turistica da inviare alla regione Basilicata attraverso il SUAP del Comune di Matera ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 29/03/1999 o altro titolo abilitante allo svolgimento dell’attività di agenzia, nonché assenza di denuncia alla camera di Commercio quale Unità locale dell’Agenzia presso il manufatto di Via Lucana angolo Via Vena”:
– il provvedimento sarebbe travisato anche sotto tale profilo, in quanto l’attivitàsvolta nel manufatto allocato nell’area in concessione comunale sarebbe limitata ai servizi “informazione e propaganda di iniziative turistiche”, al più, al rilascio dei titoli necessari per la partecipazione alle iniziative turistiche locali, quali le “escursioni individuali o collettive e giri di città” e, pertanto, detto manufatto non sarebbe qualificabile quale “filiale” né, tantomeno, quale “sede” dell’agenzia di viaggi gestita dalla società del ricorrente, ma, a tutto concedere, quale mero punto di accoglienza turistica; peraltro, ammesso che tale sito possa essere assimilato ad una “filiale”, sarebbe stata sufficiente una semplice comunicazione alla Regione, come previsto dall’art. 5 della L.R. n. 8/1999 (“L’apertura di succursali o filiali di agenzie principali, comprese le succursali o filiali di agenzie principali aventi sede in altra regione italiana o Stato della Unione Europea (U.E.), deve essere comunicata alla Regione nel cui territorio ricade la sede”);
– analoghe considerazioni varrebbero per la comunicazione alla Camera diCommercio;
– talché, l’omissione di un onere comunicativo, lungi dal potersi considerare allastregua di una vera e propria violazione, si risolverebbe in una semplice irregolarità sanabile, non giustificante, anche in ottica di proporzionalità, alcun provvedimento decadenziale.
7.2. Il motivo è infondato.
7.2.1. Quanto alle censure di ordine procedurale, deve ritenersi che:
– la pur ravvisabile discrepanza tra le ragioni della decadenza esposte nellacomunicazione di avvio del procedimento e quelle enucleate nel provvedimento finale non spieghi effetti vizianti, tenuto conto che il quid novi (del provvedimento) riguarda essenzialmente la denuncia (anche) del carattere abusivo del prefabbricato, ferme restando le già evidenziate (ed autosufficienti) causali della decadenza, concernenti la ravvisata carenza di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di agenzia viaggi in detto locale, sulle quali il ricorrente ha avuto possibilità di esercitare pienamente i propri diritti partecipativi;
– d’altra parte, la declaratoria di decadenza per inosservanza delle previsioniregolanti il rapporto concessorio costituisce atto dovuto a contenuto vincolato, con conseguente applicabilità (relativamente ai vizi procedurali) dell’art. 21-octies della L. n. 241/1990; fermo restando che, nell’ottica residuale di quanto previsto dal comma 2, secondo periodo di detta previsione, è emerso in giudizio (come riferito nel prosieguo) che il contenuto del provvedimento de quo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, anche in relazione alla riscontrata carenza del titolo edilizio del manufatto per cui è causa;
– egualmente priva di portata viziante è, inoltre, la dedotta violazione dei termini diconclusione del procedimento.
7.2.2. In merito alle censure di ordine sostanziale, deve ritenersi quanto segue.
7.2.2.1. Anzitutto, è provato che il prefabbricato in questione è stato realizzato in difetto del necessario permesso di costruire, in violazione della regula iuris riveniente dal combinato disposto degli artt. 10 e 3, lett. e.5), del D.P.R. n. 380/2001, secondo cui “Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione (…)”, tale essendo qualificata “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”.
Né si oppone a tale conclusione l’asserita amovibilità del manufatto, considerato che “La precarietà o meno di un manufatto ed il suo regime giuridico dal punto di vista urbanistico è correlata alla destinazione dell’opera, con la conseguenza che l’installazione di un box prefabbricato, attraverso semplice appoggio e senza ancoraggio al suolo, non sottrae, di per sé, l’intervento al regime concessorio” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 11/6/2020, n. 3730).
Ciò acclarato, va altresì ritenuto che il carattere abusivo dell’opera realizzata su un suolo in pubblica concessione costituisca, senza dubbio, legittima ragione giustificante la decadenza del titolo concessorio, non solo in ossequio ai generali principi di legalità e buon andamento, ma anche alla luce dell’altrettanto univoco disposto dell’art. 15 del Regolamento comunale per l’occupazione del suolo pubblico (richiamato nel provvedimento), secondo cui è causale di decadenza la “violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso” (insieme alla “violazione degli obblighi previsti dall’atto di concessione” e alla “violazione delle norme del presente Regolamento”), nel novero delle quali possono certamente farsi rientrare quelle regolanti l’attività edificatoria realizzata sullo spazio in concessione.
Seguendo tale prospettiva, non è perspicuo invocare il legittimo affidamento per giustificare la conservazione di una situazione con caratteri oggettivamente contra legem, essendo di tutta evidenza che i pregressi provvedimenti di rilascio e proroga della concessione (come anche l’accordata autorizzazione paesaggistica del 2014) non possono valere ad obliterare la concorrente necessità – ancorché, in quelle sedi, non espressamente rappresentata dal Comune – della conformità edilizia ed urbanistica del manufatto; valore – quest’ultimo – rispondente ad un primario interesse pubblico indisponibile e non derogabile da parte dell’Amministrazione.
Tanto più che nello stesso provvedimento di rinnovo della concessione del 20/5/2019 – a dimostrazione dell’indiscutibile eterogeneità dei distinti momenti autorizzativi (concessorio, commerciale, edilizio), ciascuno di essi correlato ad un peculiare assetto regolatorio (sotto il profilo strutturale e funzionale) – è precisato che “la concessione rilasciata con il presente provvedimento: – non costituisce titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di cui trattasi; – non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l’esercizio dell’attività di che trattasi (…)”.
Del pari irrilevante è il richiamo al canone di proporzionalità, stante la doverosità dell’azione di ripristino della legalità relativa all’utilizzazione dello spazio pubblico oggetto di concessione e, dunque, la radicale preclusione alla possibilità di graduare le conseguenze dell’acclarata violazione.
7.2.2.2. Vanno esenti da censure anche le ulteriori causali dell’intimata decadenza, esaminabili congiuntamente.
Ed invero, è provato per tabulas – sulla base di accertamenti fidefacenti – che: – nel prefabbricato in questione “veniva esercitata, in assenza della prescritta autorizzazione, l’attività di agenzia di viaggio e turismo, consistente nella prenotazione e vendita di visite turistiche nella Citta dei Sassi, a fronte del pagamento di € 15,00 per persona, con emissione di scontrino fiscale, riportante i dati della soc. SUD PROMOTION s.r.l. … violando la norma di cui all’art. 3 c. 1 lett. b della Legge Regione Basilicata n. 8 del 29/03/99. Tale violazione è stata documentata mediante accertamento verbale … nonché tramite l’assunzione di sommarie informazioni rese da turisti in data 25/08/2021, conservati agli atti di ufficio” (cfr. verbale della Polizia locale di Matera del 25/8/2021);
– “gli I.A.T. attivati da questo Comune in tutti gli ultimi anni (almeno dal 2013), sono stati solo quelli pubblici” (cfr. nota dell’Ufficio Turismo di Matera del 24/3/2022).
Da tali acclaramenti fattuali emerge l’incontestabile carenza:
– sia dell’autorizzazione all’esercizio, presso detto prefabbricato (non ritualmenteaccreditato quale sede secondaria o filiale della società del ricorrente, ai sensi dell’art. 5, co. 5, della L.R. n. 8/1999), dell’attività (ivi concretamente svolta, come da riscontri della Polizia locale) di agenzia viaggi (non già di mero I.A.T.);
– sia del titolo per lo svolgimento stesso dell’attività, dichiarata in sede diottenimento della concessione, di Informazione ed Accoglienza Turistica (come rilevato dall’Ufficio Turismo).
Entrambe dette ragioni sono correttamente conducenti alla declaratoria dell’avversata decadenza, tenuto conto dell’espressa comminatoria contenuta nel già richiamato art. 15 del Regolamento comunale per l’occupazione del suolo pubblico.
8. Con il secondo motivo di ricorso, è dedotta l’illegittimità del provvedimento,prot. n. 82322/2022 del 9/9/2022, identificato sub ii), con cui è stata respinta la Segnalazione certificata di inizio attività in accertamento di conformità per l’avvenuta installazione del ridetto prefabbricato, presentata in data 12/7/2022.
8.1. Dal punto di vista procedimentale:
– il Comune non avrebbe tenuto in considerazione le deduzioni prodotte dalricorrente, in data 5/8/2022, per riscontrare il preavviso di rigetto del 29/7/2022;
– il diniego sarebbe inficiato dalla violazione dell’art. 19, co. 3 e 6-bis, della L. n.241/1990, a mente del quale, in materia edilizia, l’Amministrazione possiede un termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione per adottare provvedimenti di segno negativo, pena la formazione del titolo tacito.
Dal punto di vista sostanziale, sono contestate partitamente le plurime ragioni a fondamento del diniego.
Quanto al rilievo per cui “(…) il soggetto istante non ha titolo ad eseguire l’intervento a seguito del succitato provvedimento dirigenziale del Servizio Patrimonio n. 59479 del 30/6/2022”, è dedotto che la denunciata illegittimità del provvedimento di decadenza del 30/6/2022 si rifletterebbe inevitabilmente sul diniego de quo, privandolo del suo necessario presupposto legittimante.
Quanto all’ulteriore rilievo secondo cui “(…) la L.R. 25/2009 e ss.mm.ii. non consente interventi in aree ubicate all’interno dei centri storici, ambito in cui ricade il prefabbricato di che trattasi”, è contestato che la richiamata normativa non sarebbe conferente rispetto alla fattispecie oggetto di causa, ove si discute di un box prefabbricato non ancorato stabilmente al suolo e, quindi, di un’ipotesi del tutto diversa da quelle prese in considerazione dagli artt. 2, 3 e 5 della L.R. n. 25/2009 (“interventi di ampliamento”; “interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente realizzato dopo il 1942 che non abbia un adeguato livello di protezione sismica rispetto alle norme tecniche vigenti e/o che non abbia adeguati livelli di prestazione energetica”; “interventi straordinari, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, di riutilizzo a fini volumetrici di superfici coperte e libere dei piani terra di edifici esistenti”). Peraltro, lo stesso Regolamento comunale sull’occupazione di aree pubbliche consentirebbe la realizzazione di “dehors” o “chioschi” all’interno del centro storico, subordinandola all’eventuale preventiva acquisizione del titolo abilitativo edilizio, anche in deroga alle eventuali norme degli strumenti urbanistici.
8.2. Il motivo è infondato.
Anzitutto, deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la contestazione in punto di violazione delle garanzie partecipative, in quanto il provvedimento in questione è stato sostituito dal successivo provvedimento del 6/10/2022 (avente natura di atto di conferma propria dell’originaria volizione), impugnato con i motivi aggiunti (cfr. infra par. 11), adottato proprio al fine di apprezzare le deduzioni contenute nella memoria endoprocedimentale del ricorrente.
Non è condivisibile neppure la contestata inosservanza dell’art. 19, co. 3 e 6-bis, della L. n. 241/1990 (per violazione del termine di 30 giorni per l’inibizione della S.c.i.a. edilizia), in quanto – in disparte ogni altra considerazione – all’Amministrazione spetta, in virtù del comma 4 dello stesso art. 19 cit., il potere di rimuovere il titolo edilizio legittimante gli interventi in questione.
Nel merito, relativamente alle censure afferenti alle due ragioni (autonomamente) fondanti il diniego di sanatoria, va rilevato che:
– l’intervenuta decadenza della concessione del suolo su cui è ubicato il manufattoin questione, determinazione che ha superato il vaglio di legittimità, è certamente idonea a privare il ricorrente della legittimazione ad instare per l’accertamento di conformità di detto manufatto;
– l’art. 6 della L.R. n. 25/2009, secondo cui gli interventi di ampliamento delpatrimonio edilizio “non sono consentiti in aree che risultino: a) ubicati all’interno dei centri storici o tessuti di antica formazione”, è disposizione obiettivamente ostativa alla conservazione del manufatto de quo, siccome riconducibile al suo ambito di applicazione, trattandosi di opera di nuova costruzione assoggettata al regime autorizzatorio del permesso di costruire, ai sensi degli artt. 10 e 3, lett. e.5), del D.P.R. n. 380/2001; in senso conforme dispone la disciplina urbanistica comunale. Né è condivisibile l’ulteriore argomento secondo cui lo stesso Regolamento comunale sull’occupazione di aree pubbliche consentirebbe la realizzazione di “dehors” o “chioschi” all’interno del centro storico, in quanto, a tacer d’altro, l’invocata regolamentazione prevede che detti manufatti debbano essere al servizio di attività ristorativa (il che non è nella specie).
9. Con il terzo motivo di ricorso, è dedotta l’illegittimità derivata di ulteriori atti,quali il Verbale di sequestro amministrativo del corpo di Polizia Locale del Comune di Matera del 4/8/2022 ed il contestuale Verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo, nonché il provvedimento, prot. 56051 del 29/7/2022, con cui è stata respinta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per inizio attività di commercio di servizi turistici su area pubblica a posteggio fisso, presentata dal deducente in data 20/7/2022.
Il motivo è infondato, tenuto conto dell’esito dello scrutinio dei presupposti provvedimenti (cfr. anche infra par. 11).
10. Con i primi due motivi dell’atto di motivi aggiunti, è dedotta l’illegittimitàdell’ordinanza di demolizione rubricata sub iv), in via derivata per i vizi dedotti in ricorso avverso i presupposti atti (provvedimento di decadenza della concessione e diniego opposto sulla S.c.i.a. edilizia in sanatoria), nonché per i seguenti vizi propri. Quanto al rilievo fondante la demolizione, per cui “per il venir meno della concessione di occupazione del suolo pubblico, l’opera installata risulta essere allo stato attuale priva di titolo edilizio abilitativo”, esso sarebbe affetto da contraddittorietà, atteso che o si ritiene che il titolo concessorio copra anche i profili edilizi (ed in questo caso il Comune non avrebbe potuto dichiarare la decadenza della concessione adducendo la mancanza di titolo edilizio) oppure si ritiene che la concessione non copra gli aspetti edilizi (ed in questo caso il Comune non avrebbe potuto ordinare la demolizione adducendo il “venir meno del titolo edilizio” per effetto della comminata decadenza della concessione all’occupazione di suolo pubblico).
Quanto all’ulteriore giustificazione della demolizione, ossia il rigetto della S.c.i.a. in sanatoria del 9/9/2022, è contestata la carenza di detto presupposto (in quanto tale diniego sarebbe stato sostituito dal successivo provvedimento confermativo del 6/10/2022, impugnato con i motivi aggiunti), nonché l’intervenuta inversione procedimentale, avendo il Comune provveduto ad ordinare la demolizione prima di definitivamente esprimersi sulla S.c.i.a. presentata in sanatoria.
Il motivo è infondato.
Ed invero, è dirimente osservare che una volta riscontrata l’assenza del permesso di costruire relativamente al prefabbricato per cui è causa, nonché il rigetto della connessa richiesta di sanatoria, l’Amministrazione è giustificatamente addivenuta all’adozione del conseguente provvedimento demolitorio, quale atto dovuto ai fini del ripristino della legalità violata. Né rilevano le doglianze di ordine procedurale, in quanto è incontestabile che al momento dell’intimazione della demolizione, in data 27/9/2022, spiegava piena efficacia il diniego di sanatoria adottato il 9/9/2022. Trattandosi di determinazione plurimotivata, si può prescindere dall’esame delle censure che afferiscono all’ulteriore autonoma causale della demolizione (in relazione al divisato nesso di presupposizione con la decadenza della concessione).
11. Con gli ulteriori motivi aggiunti è dedotta l’illegittimità del provvedimento,prot. 63729 del 6/10/2022, rubricato sub iii), confermativo del provvedimento, prot.
n. 82322/2022 del 9/9/2022, con cui è stata respinta la Segnalazione certificata di inizio attività in accertamento di conformità per l’avvenuta installazione del ridetto prefabbricato, presentata in data 12/7/2022, all’uopo sostanzialmente reiterandosi le censure già enucleate con riferimento alla determinazione oggetto di conferma propria.
Le censure – replicanti quelle già formulate avverso il primo diniego del 9/9/2022 sono infondate per le ragioni dianzi esposte (cfr. supra par. 8.2), dovendosi soltanto evidenziare che la confutazione da parte dell’Amministrazione procedente delle difese procedimentali non richiede un particolare onere motivazionale.
12. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso e i motivi aggiunti vannorespinti.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate nel dispositivo.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale perla Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, da quantificarsi nella somma onnicomprensiva di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori. Compensa le spese nei confronti della società interveniente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore