L’opposizione dei legali dei congiunti del parà all’istanza di archiviazione del Pm ha colto nel segno: sarà verificata la preparazione della vittima e l’idoneità della scuola di lancio.
L’inchiesta sulla morte di Francesco Carone deve continuare. E andranno accertate l’adeguatezza della preparazione impartita al paracadutista e l’idoneità della scuola frequentata. I familiari del 45enne parà barese deceduto durante un lancio, Studio3A-Valore S.p.A. e l’avv. Aldo Fornari, che li assistono, hanno accolto con soddisfazione la decisione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza, dott. Antonello Amodeo, di respingere la richiesta di archiviare il procedimento penale presentata dal Pubblico Ministero, convenendo sulle obiezioni proposte nell’opposizione all’archiviazione.
Carone ha perso la vita il 4 agosto 2019 nell’avio-superficie Falcone di Gaudiano di Lavello (Pz), al culmine di un tragico lancio. Per l’incidente il Pm della Procura potentina, dott.ssa Maria Cristina Gargiulo, ha indagato tre persone per omicidio colposo in concorso: A. G., 49 anni, di Filottrano (Ancona), fondatore e direttore della scuola di paracadutismo dell’Associazione Fly Zone frequentata dalla vittima e che aveva organizzato l’attività a Lavello, istruttore e pilota del Cesna da cui si effettuavano i lanci; P. T., 45 anni, di Bisceglie, “direttore di lancio”; D. V., 43 anni, di Grottazzolina (Fermo), l’istruttore del corso tenutosi nella stessa avio-superficie dal 13 al 16 giugno 2019, che aveva rilasciato il brevetto a Carone.
Ma il Sostituto Procuratore, chiuse le indagini preliminari, ha chiesto l’archiviazione in base alle conclusioni della consulenza tecnica affidata a Gianluca Gaini, istruttore e direttore di scuola di paracadutismo e di lancio e Presidente della sezione di Firenze dell’Associazione Nazionale Paracadutisti D’Italia. Il consulente ha ascritto l’incidente a una concatenazione di errori umani di Carone, paracadutista di lungo corso (già parà della Folgore e tesserato dell’Andpi Barletta), ma “neofita” della specialità dell’ala vincolata, che prevede lanci da 1.500 metri con apertura automatica del paracadute tramite una fune di vincolo collegata all’aereo: aveva seguito il corso di giugno e il lancio del 4 agosto faceva parte dell’addestramento. Per il Ctu la vela principale del paracadute non si è aperta a causa del passaggio nella gamba sinistra della funicella del comando di direzione posizionato sulla bretella destra, il che ha comportato un’apertura asimmetrica della velatura principale che peraltro, essendo rimasta legata alla fune impigliata, ha impedito l’azionamento del dispositivo di emergenza. Nessuna responsabilità in capo a terzi secondo Giani: scuola, istruttore del corso e direttore di lancio rispettavano gli standard richiesti.
Conclusione per nulla condivisa dai patrocinatori dei familiari della vittima, che ha lasciato la moglie, la madre e la sorella le quali, per essere assistite, tramite il responsabile della sede di Bari Sabino Da Banedictis, si sono affidate a Studio3A, società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e tutela dei diritti dei cittadini, e all’Avv. Aldo Fornari, del Foro di Bari. Studio3A ha incaricato un esperto, l’ing. Pietro Pallotti, di esaminare la dinamica dei fatti e le sue valutazioni sulle responsabilità sono risultate ben diverse, in primis sull’inadeguatezza della formazione impartita alla vittima dalla scuola Fly Zone durante il corso di preparazione all’attività lancistica, sulla cui idoneità a preparare gli allievi, così come sulla condotta dei soggetti coinvolti che avrebbero potuto e dovuto impedite l’evento, non era stato compiuto alcun accertamento dalle indagini.
Osservazioni puntualmente esposte nell’atto di opposizione e ritenute fondate dal dott. Amodeo, che nel suo provvedimento si sofferma su vari elementi evidenziati dall’ing. Pallotti e da Studio3A e poi sviluppati dall’avv. Fornari. In primis la constatazione che dalla stessa perizia della Procura era emerso che Carone aveva effettuato un’uscita non corretta dal velivolo, come non corretta era stata la sua “reazione” all’inconveniente insorto dopo il lancio: avrebbe dovuto prima liberarsi dall’intreccio funicolare e solo dopo sganciare la vela principale. Il fatto è che non era la prima volta: anche il giorno precedente, 3 agosto, al suo penultimo lancio, il parà non aveva seguito la corretta procedura, e in uno dei lanci effettuati al corso di giugno il paracadute gli si era aggrovigliato, anche se allora era riuscito a liberarsi. “Spie” che avrebbero dovuto mettere in allarme i suoi istruttori. Non solo. Il Gip prende atto anche di altre due circostanze rilevate nell’opposizione e meritevoli quanto meno di approfondimento, e cioè che il test di fine corso era stato sottoscritto solo da Carone e non anche dall’istruttore, mentre nel prospetto della parte teorica, e proprio sulla sezione relativa alla posizione di uscita dell’aereo, figurava la sola firma dell’istruttore e non quella dell’allievo, tanto da far sorgere spontaneo il dubbio se questi l’avesse effettivamente seguita.
Il giudice ricorda come all’attività di paracadutismo sia applicabile il regolamento Enac per la disciplina dei lanci ordinari e speciali, che all’art. 6, relativo all’allenamento alle procedure di sgancio, prescrive che “il paracadutista deve aver effettuato nei 12 mesi precedenti ciascun lancio almeno una prova con esito favorevole di simulazione di sgancio del paracadute principale e apertura dell’ausiliario a imbracatura sospesa. Tale prova deve essere convalidata sul libretto dei lanci da un istruttore di paracadutismo”. In forza di tutte queste considerazioni, pertanto, il Gip, sciogliendo la riserva assunta dopo l’udienza del 14 gennaio 2021, ha ritenuto che “allo stato non possa essere accolta la richiesta di archiviazione, apparendo necessario ai fini della decisione, per il rilievo che assume sugli elementi della causalità e della colpa, accertare mediante quesito integrativo al consulente Gianluca Giani: se nel caso di specie risultano effettuate le prove pratiche previste nell’art. 6, se siano state regolarmente documentate e da chi, chi sono le figure destinatarie di tali prescrizioni, e con quali soggetti queste figure si identifichino nel caso specifico”. Anche alla luce del fatto, aggiunge il Gip convenendo sulle lacune in tal senso, “che questo tema di indagine non ha formato oggetto di specifico quesito al consulente né appare altrimenti affrontato o indagato”.
Infine, il Gip ha ritenuto utile anche l’assunzione di informazioni da un teste indicato da Studio3A e dall’Avv. Fornari, un altro allievo di Fly Zone, sia sulle circostanze richiamate nell’opposizione sia “sull’effettivo svolgimento o meno da parte della scuola di prove pratiche sulle modalità di lancio, di simulazione di sgancio del paracadute principale e di apertura di quello di emergenza”. In conclusione, accogliendo in toto la richiesta dei patrocinatori dai familiari della vittima di un approfondimento dell’inchiesta in questa direzione, il dott. Antonello Amodeo ha ritrasmesso il fascicolo al Pm che avrà sei mesi per svolgere questo supplemento d’indagine.