In riferimento all’indagine su tre dipendenti comunali del Comune di Armento per un presunto peculato, oltre che per i reati di falso e truffa, Antonio Di Lena, avvocato difensore di Salvatore Andrea Iannibelli informa che il tribunale per il riesame di Potenza in data odierna ha accolto le argomentazioni contenute nell’atto di seguito riportato e ha stato disposto il dissequestro delle somme.
Di Lena dichiara: “Il Tribunale del Riesame, nell’accogliere le argomentazioni difensive, inizia a chiarire la posizione del signor Iannibelli, il quale non ha mai commesso nessuno dei fatti contestati. A seguito della decisione del Tribunale ci aspettiamo che la Procura riveda le proprie valutazioni ed archivi la posizione del sig. Iannibelli”.
AL TRIBUNALE DISTRETTUALE DI POTENZA – IN SEDE DI RIESAME
Istanza di riesameex art. 309 C.P.P
Proc. pen. n.:677/2022 R.G.GIP – 3167/21R.G.N.R. – 91/2022 R.M.C.
Indagato: IANNIBELLI SALVATORE ANDREA
L’Avv. Antonio Di Lena, del Foro di Potenza, con studio in Potenza (PZ), al Viale del Basento 114/D, quale difensore di fiducia di Iannibelli Salvatore Andrea,
propone richiesta di riesame
anche nel merito, dell’ordinanza di applicazione del sequestro preventivo diretto e/o per equivalente finalizzato alla confisca dell’importo di € 10.101,32, emessa in data 6.10.2022 dal G.I.P. di Potenza, Dott. Setola, nel suddetto procedimento penale, per i reati p. e p. dagli artt. 81, 110, 314, 640 comma 2 n. 1, 61 nn. 7 e 9 c.p. e, comunque, per come la misura disposta risulta essere stata formulata, applicata ed eseguita nei confronti dello stesso indagato e
chiede
che l’ordinanza di applicazione della misura, con il presente atto gravata, sia revocata e/o annullata nei confronti dell’indagato per la totale insussistenza degli indizi di cui all’art. 273 C.P.P. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 e dei presupposti di legge, nonché per violazione di legge, per tutti i motivi che saranno prodotti ed illustrati nei termini di legge e, comunque, per i seguenti
MOTIVI
1. IL RAPPORTO DI LAVORO TRA IL COMUNE DI ARMENTO E L’INDAGATO IANNIBELLI È ASSOLUTAMENTE FORMALE ED AUTORIZZATO
Contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza applicativa del sequestro, l’indagato lavora formalmente (a c.d. “scavalco”) presso il Comune di Armento, non già dal 5.6.2019, bensì dal 12.2.2019 (cfr. decreto sindacale allegato): nel 2019 lavorava per n. 6 ore a settimana; mentre nel 2020, 2021 e 2022 lavora per n. 12 ore settimanali.
Non corrisponde al vero, quindi, quanto riferito dal Revisore Contabile, dott. Mazzei Pasquale.
2. IL BADGE È STATO FORNITO ALL’INDAGATO SOLTANTO NEL GENNAIO 2020
Come riferisce la sindaca del Comune di Armento il badge è stato fornito all’indagato soltanto a gennaio 2020: tale carenza, però, non è minimamente imputabile all’indagato, il quale ha regolarmente prestato la propria attività lavorativa.
Il badge, infatti, può essere attivato soltanto dal Sindaco: il GIP pone, invece, tale carenza amministrativa, in capo all’indagato e desume – in maniera errata – che, addirittura, lo Iannibelli non abbia lavorato nell’anno 2019.
Lo stesso dicasi per l’assenza di buste paga e per la mancata emissione di una corretta certificazione unica per l’anno 2019: tali carenze sono integralmente imputabili all’ente e l’indagato non ha alcun potere al riguardo.
Lo Iannibelli, infatti, non è un funzionario e/o un dirigente dell’Ente, ma un mero operatore di categoria B: non ha potere di firma e/o specifiche responsabilità amministrative, gestionali e/o finanziarie.
Anzi, a causa dell’errore nella certificazione unica, lo Iannibelli ha anche dovuto pagare una sanzione all’Agenzia delle Entrate (v. allegato).
3. I SOLDI PERCEPITI (MENO DI € 300,00 AL MESE) SONO DOVUTI, CONGRUI E SPETTANTI IN FORZA DELL’ATTIVIRTÀ LAVORATIVA PRESTATA – IL FATTO CHE I MANDATI DI PAGAMENTO SI ASSERISCONO IRREGOLARI NON RIGUARDA MINIMAMENTE IL SIG. IANNIBELLI
Come già evidenziato i soldi percepiti derivano dall’attività lavorativa effettivamente prestata, in parte dovuta anche per attività di c.d. straordinario elettorale (comunicato anche alla Prefettura di Potenza: v. allegato).
E la paga percepita (circa 270 euro al mese) è conforme e consona rispetto a quanto previsto nel CCNL Enti locali: non si comprende quindi perché venga contestata la truffa o, addirittura, il peculato.
Lo Iannibelli nulla sa – e nulla è tenuto a sapere – sulla regolarità dei mandati di pagamento: egli percepiva e percepisce i soldi a titolo di retribuzione per l’attività espletata in favore del Comune di Armento.
I voli pindarici del GIP sul concorso con gli altri indagati (che non emerge da nessun elemento investigativo) e/o sul presunto obbligo di denuncia in quanto pubblico dipendente appaiono astrusi e fuori luogo: cosa avrebbe dovuto denunciare lo Iannibelli? Il fatto che gli veniva pagato lo stipendio?
4. LO IANNIBELLI NON HA ALCUN RAPPORTO CON GLI ALTRI INDAGATI
Contrariamente a quanto si asserisce nell’ordinanza applicativa della misura, l’indagato Iannibelli non ha alcun rapporto con gli altri indagati: sono solo dipendenti del medesimo ente.
5. IL PECULATO NON SUSSISTE – NON SUSSISTE LA TRUFFA AI DANNI DELLO STATO
Il peculato “contestato” dal GIP appare manifestamente insussistente: lo Iannibelli non ha la disponibilità materia e giuridica delle somme percepite e, quindi, non poteva appropriarsene.
Non sussiste neanche la truffa atteso che lo Iannibelli non ha posto in essere alcun artifizio e/o raggiro e, comunque, le somme gli sono dovute a titolo di retribuzione: eventuali irregolarità amministrative non sono imputabili al predetto e, comunque, sono irrilevanti ai fini penalistici.
Al più occorrerà una rivalutazione dei rapporti dare/avere tra le parti, in ambito amministrativo/civilistico.
6. IL SEQUESTRO È MANIFESTAMENTE ILLEGITTIMO, INUTILE E SPROPORIZIONATO
In ragione di quanto sopra esposto, il sequestro disposto è manifestamente illegittimo.
La misura, inoltre, è inutilmente gravosa: l’indagato è un dipendente pubblico e – nella remota e denegata – ipotesi di condanna sarà sicuramente solvibile per l’eventuale restituzione in favore dello Stato, che potrà ben facilmente rivalersi sullo stipendio e/o sul trattamento di fine rapporto del sig. Iannibelli.
Si evidenzia altresì che la misura sta creando grave danno all’indagato il quale deve mantenere due figli all’università con elevate uscite mensili (v. allegato) e, pertanto, ha impellente necessità di ottenere il dissequestro del conto corrente.
Tanto premesso, si insiste nella richiesta di annullamento e/o di revoca del sequestro disposto.
Potenza, 19 ottobre 2022
Avv. Antonio Di Lena
La Uil Fpl esprime soddisfazione per la decisione del Tribunale del Riesame che ha accolto la richiesta di dissequestro delle somme al dipendente del Comune di Spinoso, Andrea Iannibelli, a seguito dell’ inchiesta per presunto peculato ai danni del Comune di Armento.
Il Tribunale ha accolto le motivazioni presentate dal nostro legale, avv. Antonio Di Lena, che molto puntualmente ha argomentato circa l’assoluta estraneità di Andrea Iannibelli ai fatti contestati.
La Uil Fpl, nel ringraziare l’Avvocato Di Lena, e confidando sempre nell’operato della Magistratura nell’accertare i fatti, ritiene che questa decisione restituisca l’onore ad Andrea Iannibelli che ha sempre svolto il suo lavoro con grande professionalità e spirito di servizio in favore delle comunità di Spinoso ed Armento.