L’avvocato Nicola Cataldo ha inviato una nota per illustrare le motivazioni con cui si eccepisce la nullità se non addirittura l’inesistenza del parere espresso dal Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Potenza rispetto alla cancellazione della sezione di Pisticci del Tribunale di Matera. Di seguito la nota integrale.
Si eccepisce la nullità se non addirittura l’inesistenza del parere espresso dal Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Potenza, perché nell’iter formativo dello stesso sono intervenuti elementi estranei all’organo medesimo (avv.ti Pinto e Montagna). La semplice audizione dei due avrebbe comportato la nullità, ma nel caso si è giunti all’acquisizione di elementi di prova provenienti e formati da privati esercenti la propria attività in materia edilizia o legale per cui siamo in tema addirittura di inesistenza del parere. Tanto perché detti elementi ( planimetria ed altro) sono stati posti a base del parere in maniera rilevante. La legge, D. Lgs. 27.01.2006 n. 25, ammette la partecipazione al Consesso solo del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o avvocati di nomina regionale, o del Consiglio Nazionale Forense ( art. 9 D.Lgs n. 25/2006) e non di associazione di carattere privato, non solo estranei al Consiglio dell’Ordine, ma in contrapposizione al medesimo, senza riconoscimento di alcun tipo, da qualsiasi Autorità. Oltretutto sempre la legge fondante ed aggiornata sui consigli giudiziari, limita rigorosamente la partecipazione esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 15- comma 1 Lettere:
a) parere sulle tabelle degli uffici giudiziari;
d) vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari;
e) pareri e proposte sull’organizzazione e funzionamento degli uffici del Giudice di Pace.
Il Consiglio Giudiziario non aveva alcuna competenza ad esprimere un parere in ordine alla funzionalità, capacità ricettiva della sede accorpante e di quella accorpata, perché di competenza esclusiva della Commissione di Manutenzione, che aveva espresso un parere ampiamente positivo come da interventi del Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Matera, del Procuratore Capo dello stesso, del Presidente del Consiglio dell’Ordine avvocati di Matera e del Sindaco di Matera.
È puramente arbitraria l’ipotesi dell’ inverosimiglianza circa la irreperibilità di locali atti allo scopo presso la struttura centrale avanzata nella parte conclusiva del parere, ed oltretutto manifestazione di volontà su materia la cui competenza è specificamente attribuita alla Commissione di Manutenzione. Sul piano del diritto comune e della giurisprudenza, a sostegno della nostra tesi richiamiamo la sentenza del TAR Puglia, Bari, Sez. 1,\ 24.10.1994 n. 1144, secondo la quale molto gravi sono le conseguenze della partecipazione ad un organo collegiale di un soggetto che non avrebbe il titolo ad esserne membro come accade per la partecipazione ad un Consiglio comunale, di una persona priva di un valido titolo di investitura alla carica di consigliere comunale: la mera partecipazione comporterebbe l’illegittima costituzione dell’Organo e l’illegittimità delle deliberazioni da esso adottate, anche quando il soggetto in questione non abbia votato e non abbia nemmeno preso la parola. Sul piano del diritto costituzionale richiamiamo l’ari. 102 della Carta per cui anche i magistrati sono assoggettati alla legge e, la legge (d. lgr. 27.01.2006 n. 25) nel caso di specie, ed a nostro parere, è stata violata. Nel nostro caso siamo anche confortati dal fatto che il Presidente Attimonelli non ha ammesso giustamente l’audizione dei due avvocati che, invece, al Consiglio Giudiziario hanno avuto accesso non solo dandogli la parola ma producendo addirittura scritture private, poi poste a base del parere.
PROMEMORIA IN ORDINE ALLA PROROGA QUINQUENNALE DELLA SEZIONE
DISTACCATA DI PISTICCI DEL TRIBUNALE DI MATERA
Per dare una risposta adeguata e non approssimativa bisogna partire dalla Legge, che tutti devono osservare, prima di tutto i Magistrati, come da art. 102 della Costituzione. Osservato speciale art. 8 del Decreto 155 2012 che richiede i pareri, ai fini dell’emissione del Decreto Ministeriale, del Con-siglio Giudiziario, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, del Presidente del Tribunale, del Sin-daco di Matera e del Sindaco di Pisticci. I consessi interpellati sono alla pari di fronte alla legge, e non vi è alcuna preminenza di uno sull’altro, e quindi ognuno ampiamente autonomo.Per conse-quenziale logica giuridica il Presidente del Consiglio Giudiziario non aveva alcun diritto-potere di convocare il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, quale semplice uditore, per e-sprimere il proprio parere. D’altra parte il Consiglio dell’Ordine Forense si era già espresso con un parere positivo ampiamente motivato ed articolato. Probabilmente si trattava di un escamotage per giustificare l’accoglimento della richiesta di due associazioni private di Avvocati con pochi aderen-ti, le quali, oltretutto, erano espressione di particolari e individualistici interessi di professionisti che ritenevano più comodo frequentare una sola sede giudiziaria, anziché due come quelle di Pisticci e di Matera. Niente di scandaloso, ma detta posizione non tutela alcun interesse di carattere generale quale quello di non sopprimere un presidio giudiziario, né l’interesse di testimoni e delle varie parti in causa di Montalbano, Craco o Policoro, che certamente trovavano e trovano più conveniente e meno dispendioso andare a Pisticci anziché a Matera. Né la loro posizione ha minimamente guarda-to alle conseguenze negative non solo per Pisticci, ma per l’intero comprensorio del Metapontino, che deriveranno dalla contrazione delle attività e dei consumi consequenziali. I loro erano e riman-gono interessi individuali ed egoistici. Tanto ciò è vero che nei giorni 29 e 30 Maggio dello sciope-ro Nazionale di tutti gli Avvocati d’Italia, gli studi dei due paladini degli interessi propri non hanno aderito all’astensione dall’udienze tramite i propri figli (Pinto) o nipoti (Montagna). Tanto premesso è da dire con chiarezza che la delibera del Consiglio Giudiziario è nulla di per sé, perché alla di-scussione e decisione hanno partecipato i tre Avvocati membri del Consiglio. E tanto è contra le-gem, perché in forza dell’art. 16 del Decreto Legislativo 27 Gennaio 2006 n. 25 gli Avvocati e Pro-fessori Universitari, anche se Vice Presidente del Consiglio, partecipano alla discussione solo sui pareri di cui ai punti a), d) ed e) del precedente art. 15. L’assurdo poi è nel fatto che addirittura alla discussione ( producendo atti privati elevati a documenti ) hanno partecipato i due che non erano né espressione del Consiglio Regionale, né del C.N.F., né Professori Universitari come richiedono le norme di legge sul Consiglio Giudiziario. E le loro proposizioni, distorsive dei fatti e della realtà e-dilizia e manutentiva della sede di Matera e della sede distaccata di Pisticci, è stata posta a base del parere del Consiglio Giudiziario, che, per fare tanto, ha sollevato un venticello con spifferi calun-niosi nei confronti della Commissione di Manutenzione che ha documentalmente e scientificamente provato l’esistenza di tutti gli elementi fattuali per la proroga quinquennale dell’attività della sezio-ne distaccata di Pisticci ( vedi verbale del 17 Aprile 2013 della Commissione Circondariale di Ma-nutenzione,e le puntualizzazioni del dott. De Benedectis, Presidente della sezione Penale, della dott.ssa Gravina Procuratore Capo della Repubblica, del Sindaco di Matera Salvatore Adduce, e del Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati, Nicola Rocco). La situazione ora pare evolversi in senso favorevole, perché tutti i gruppi Parlamentari ( Pd, PdL, M5S, Civica per Monti, Lega) si sono espressi per la necessità di prorogare la data di inizio di efficacia dalla legge dal 13 Settembre 2013 al 13 Settembre 2014. Noi rimaniamo del parere che è meglio spostarlo al 2015. Comunque i gruppi Parlamentari presentino una proposta di legge formale di due righi, perché il potere di legife-rare è loro, e non certo del Ministro di Giustizia, che potrà esprimere solo un parere. Nel frattempo gli Avvocati ricorrenti e vincitori del ricorso al TAR che ha deciso l’annullamento del provvedi-mento del Presidente del Tribunale di trasferire i fascicoli del Civile a Matera prima ancora della data del 13 Settembre 2013, anche a nome di tutti gli Avvocati pisticcesi diano inizio alla procedura per il giudizio di ottemperanza. Tanto perché essendo divenuta definitiva la sentenza del TAR, in quanto non più impugnabile, va ripristinato lo stato di fatto preesistente alla emanazione del prov-vedimento del Presidente del Tribunale dichiarato illegittimo, e quindi i fascicoli civili devono tor-nare a Pisticci dove devono continuare a tenersi le udienze anche civili. E tanto per un principio di legalità e di giustizia, per evitare l’elusione del giudicato, per evidenziare la sconfitta sul punto an-che del duo Montagna – Pinto che continuano a remare contra legem, al limite da ipotizzare per loro il concorso nella mancata esecuzione di un provvedimento del giudice. Ai nostri politici diciamo: non avete necessità di essere sollecitati; ma prendete esempio dall’Onorevole Burtone che pur non essendo stato eletto in Basilicata, ha presentato in questi ultimi giorni una interrogazione Parlamen-tare a noi favorevole. Perché i nostri – tanto per fare due nomi di schieramenti diversi – Senatore Latronico ed Onorevole Speranza – non danno assicurazione al Consiglio Comunale di Pisticci della presentazione formale della proposta di legge di proroga del termine di efficacia della legge dal 13 Settembre 2013 quantomeno al 13 Settembre 2014? Al Ministro della Giustizia ci rivolgiamo per un attento esame della proposta – richiesta del Presidente Attimonelli di utilizzare per un quinquennio la nuova struttura di Via Arco Cantisano, di tenere ben presenti i pareri ampiamente motivati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera, del Sindaco di Matera, della Commissione Circon-dariale di Manutenzione e del Consiglio Comunale di Pisticci, e di emettere il relativo e richiesto decreto. L’interpretazione riduttiva dell’art. 8 fatta dal Consiglio Giudiziario non tiene conto del principio dell’interpretazione analogica, che le disposizioni generali delle preleggi vietano solo per le questioni penali. Infatti un Palazzo di Giustizia non si realizza né in un giorno e nemmeno in un anno. E conseguentemente quello di Via Arco Cantisano è stato finanziato ed appaltato da diversi anni , e l’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione di quella struttura, è avvenuta sotto il continuo controllo, effettivo e non solo formale del Presidente del Tribunale di Matera sin dai primi giorni del suo insediamento.
On. Avv. Nicola Cataldo, Presidente Commissione Giustizia Comitato Regionale del Partito dei Comunisti Italiani