All’udienza odierna innanzi al Collegio Barese del processo a carico degli Jacobini, presieduto dal Dr. Guida, si e’ costituito, citato da centinaia di azionisti Parti Civili, e tra questi quelli rappresentati dall’Avv. Paola Cagossi del Foro di Bologna, per conto degli associati al Siti, il Sindacato Italiano per la Tutela dell’Investimento e del risparmio di Milano, il Responsabile Civile Banca Popolare di Bari, per chiedere la propria esclusione in base all’art. 86 comma 2 cpp, che consentirebbe a tale soggetto processuale di goderne se gli elementi di prova raccolti prima della citazione “possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione agli artt.651 e 654 cpp”.
L’avvocato del Responsabile Civile (che, in modo del tutto inusuale, rappresenta nel processo anche la Banca Popolare di Bari quale Parte Civile), ritiene che avendo la Procura effettuato diversi accertamenti tecnici definiti come irripetibili su materiale informatico debba trovare applicazione la giurisprudenza che interpreta la citata norma quale acritico automatismo: se nella fase delle indagini preliminari, sono stati compiuti atti di indagine irripetibili, allora tout court il responsabile civile andrebbe escluso senza che debba dimostrare che tali atti possano recare pregiudizio alla propria attività difensiva civilistica.
Il Procuratore della Repubblica dopo avere confermato di avere acquisito nella forma della consulenza tecnica dati informatici mediante formazione della cosiddetta copia “Forense” dalle memorie di hard disk, telefonini e cloud, ha anche affermato di avere successivamente dissequestrato i supporti informatici (sicchè se l’attività compiuta fosse stata ripetibile ora non lo sarebbe più per l’intervenuta riconsegna dei supporti).
In altri termini, ha appoggiato la richiesta di esclusione formulata dal responsabile civile.
A difesa degli azionisti parti civili associate al SITI, l’avvocato Paola Cagossi, ha evidenziato l’incostituzionalità della lettura che dell’art. 86 c.2 cpp hanno preteso fornire sia il Responsabile Civile che il PM.
Tale interpretazione di fatto impedisce alle persone offese ed a quelle danneggiate dal reato di ottenere il processo simultaneo tra l’autore del reato e colui che debba rispondere giuridicamente del suo malfatto senza bisogno di alcun vaglio sulla rilevanza, ai fini della propria difesa, degli atti di indagine compiuti senza la sua presenza.
In altri termini ogni accertamento tecnico irripetibile giustificherebbe tout court l’esclusione del responsabile civile perché, in base all’art. 360 cpp, tale soggetto non è destinatario di alcun avviso.
Ed ancora l’avv. Cagossi ha fatto rilevare che tale interpretazione impedisce di fatto alle parti civili ogni tutela risarcitoria anche in sede civile nei confronti del soggetto che deve rispondere del malfatto degli imputati.
Costui non potrà essere attinto dalle conseguenze della responsabilità solidale con gli imputati sulla base del giudicato penale perché gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice penale dovranno essere rivalutati dal giudice civile.
Così in questo anomalo processo il Pubblico Ministero si schiera dalla parte del Responsabile civile e le difese degli imputati fanno proprie le istanze delle parti civili, a loro volta contestando l’interpretazione fornita della norma in questione e sollevando eccezione di incostituzionalità delle norme coinvolte.
Il tribunale deciderà sull’istanza di esclusione del responsabile civile e sull’eccezione di incostituzionalità all’udienza del 5\10\2021.