Richiesta di un protocollo d’intesa tra i Presidenti dei Tribunali di Basilicata e il Garante dell’Infanzia e l’Adolescenza di Basilicata per rendere operativo il manifesto dei dieci principi per la tutela dei minori nelle separazioni familiari predisposto dall’Autorità Garante. Di seguito la nota integrale inviata ai presidenti dei Tribunali di Basilicata.
Sig. Presidente,
è da tempo che registro, con sempre più frequenza, segnalazioni dicoinvolgimento dei figli nelle decisioni e nei conflitti derivanti dalla separazione dei loro genitori.
La necessita di riorganizzazione, i contrasti, i cambiamenti, i problemi legati alla sfera economica non devono distogliere l’attenzione dalle esigenze e dai diritti dei figli soprattutto di sentirsi amati da entrambi i genitori. Bisognerebbe trovare un modo perché la Carta dei Diritti dei Figli nella separazione dei Genitori, vademecum per i genitori che affrontano la crisi della loro unione,messa in campo già da qualche anno dall’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, potesse condizionare nei fatti i genitoria rispettare i diritti dei loro figli.
Sarebbe il risultato più atteso per l’affermazione e l’armonizzazione di una nuova cultura della bigenitorialità, finalizzata all’evoluzione del diritto di famiglia nel pieno e paritetico ruolo e rispetto dei genitori separati, padre e madre, al fianco dei loro figli.
Lo scopo del protocollo è quello di dare voce anche ai figli minori di genitori separati, attraverso una forte collaborazione fra il Garante di Basilicata e i Tribunali di Basilicata e il Tribunale dei Minorenni di Potenza che si estrinseca con due modalità: con l’obbligo di partecipazione dei genitori separati, comunque prima dei provvedimenti da parte del tribunale, al corso di formazione predisposto dal Garante dell’Infanzia sulla conoscenza dei 10 principi sanciti nel manifesto sopraccitato; e con il conseguente ascolto del Garante dell’Infanzia come consulente nella fase dell’affidamento.
Sarebbe anche l’occasione per dare corsocon il prendere dei provvedimenti su quanto emerso da una indagine, condotta da DemographicResearch[1], su oltre 9mila bambini europei che mostra come nel nostro Paese solo il 2,6% delle coppie vive un affido congiunto “equo”, contro percentuali che si aggirano intorno al 40% nel resto d’Europa.
Infatti, l’indagine citata sui casi di affido condiviso in Italia, ci riporta un quadro non proprio idilliaco per i figli di separati che sarebbero i più infelici d’Europa: “Se per un figlio di separati e/o divorziati conservare un rapporto sereno con entrambi i genitori significa vivere in modo positivo ed equilibrato grazie al sostegno che, malgrado tutto, continuano ad assicurare mamma e papà, i figli dei separati italiani sono tra i più infelici in Europa” (AVVENIRE –FAMIGLIA del 18.04.2024”, non vedo perché ciò non debba avvenire anche da noi.
“I genitori che, in sede di separazione, accettano e – nel migliore dei casi – richiedono congiuntamente l’affido condiviso o congiunto, hanno sulla carta le migliori intenzioni per continuare ad occuparsi in modo positivo e concreto dell’educazione dei figli.
Sulla carta, beninteso. Perché capita molto spesso che, nonostante l’affido condiviso venga deciso dal giudice, la corresponsabilità educativa non si realizzi per tanti motivi, non escluso l’ostruzionismo di uno dei due…per tradurre l’affido condiviso in buone prassi educative, non è sufficiente la firma di un giudice, ma servono protocolli d’intensa sottoscritti al momento della separazione in cui vengano indicati in modo dettagliato impegni, orari, compiti da assolvere da parte dell’una e dell’altro.
In alcuni tribunali questa “carta delle buone pratiche” è diventata un punto fermo, in altri – la maggioranza, e questa ricerca lo dimostra – ci si affida ancora a propositi e ammonizioni verbali che poi ciascuno rispetta quando e come vuole. L’affido è quindi formalmente condiviso, ma non è “equo”. In questo caso l’aggettivo è più importante del sostantivo. Perché solo se “equo”, cioè davvero strutturato per assicurare ad entrambi i genitori pari diritti e pari doveri, l’affido condiviso funziona”.
“MANIFESTO DEI DIECI PRINCIPI PER LA TUTELA DEI MINORI NELLE SEPARAZIONI FAMILIARI”:
1. Diritto dei figli a trascorrere tempi uguali con entrambi i genitori;
2. Mantenimento diretto dei figli: ogni genitore provvede direttamente alle spese ordinarie dei figli quando sono presso di sé. Per le spese straordinarie, il contributo è proporzionale alla
disponibilità economica di ciascun genitore, secondo un protocollo definito a livello nazionale;
3. Abrogazione dell’assegnazione della casa familiare e applicazione del diritto comune sui beni immobili. Nel caso in cui uno dei genitori non possa garantire ai figli minori una soluzione abitativa dignitosa, l’altro genitore contribuisce temporaneamente, in forma diretta e proporzionalmente alle reciproche disponibilità economiche, alla soluzione abitativa dei figli quando sono con l’altro genitore;
4. Diritto dei figli a mantenere rapporti significativi con i parenti di ogni ramo genitoriale anche in caso di restrizioni imposte dal tribunale alla presenza presso un genitore. (v. anche rif. Cartabia – Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149;
vedere Art. 473-bis.6 Rifiuto del minore a incontrare il genitore)[2];
5. Diritto dei figli a rimanere nel luogo dove sono cresciuti, in caso di trasferimento abitativo di uno dei genitori. Obbligo del giudice che ne ha notizia a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica in caso di trasferimento non autorizzato o non concordato;
6. Con la richiesta di separazione, obbligo per i genitori di presentare un “progetto genitoriale”[3] per i figli minori, anche non in modo congiunto, che includa tra gli altri: le modalità di frequentazione, l’istruzione, la salute, lo sport, il tempo libero. (v. anche rif. Cartabia)[4];
7. Ricorso alla coordinazione genitoriale come strumento preferenziale per l’attuazione degli accordi presi dai genitori e il rispetto dei provvedimenti giudiziali. (v. anche rif. Cartabia[1] – vedere Art. 473-bis.12);
8. Spostamento dei minori fuori famiglia solo in caso di accertate situazioni di pericolo. ln tal caso, applicazione rigorosa del diritto al contraddittorio in ogni fase del procedimento e impugnabilità immediata dei provvedimenti esecutivi con trasferimento di competenza al tribunale ordinario; priorità al collocamento presso parenti fino al quarto grado o presso coloro i quali i minori abbiano avuto una consuetudine di vita; adozione di strumenti di supporto per i minori quali i “gruppi di parola”;
9. Doppia residenza anagrafica dei minori presso entrambi i genitori;
10. Istituzione di un tavolo di lavoro permanente, tra istituzioni e associazioni, per la l’evoluzione delle norme e la verifica dell’attuazione, tra cui: definizione e applicazione delle linee guida e protocolli nazionali; verifica dei percorsi formativi e valutativi delle figure professionali coinvolte; definizione e attuazione delle “quote azzurre” per giudici, assistenti sociali e consulenti tecnici; in tempi rapidi raccolta, mantenimento e monitoraggio dei dati nazionali su tutti gli aspetti dell’affido dei minori.
Certo della distinta considerazione che il caso merita resto in attesa di cortese riscontro.
Distinti saluti.
[1]Ripreso su AVVENIRE –FAMIGLIA del 18.04.2024. https://www.avvenire.it/famiglia/pagine/in-italia-i-figli-di-genitori-separati-sono-tra-piu-infelici-d-europa.
[2]Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
[3]Art. 473-bis.12 (Forma della domanda). – La domanda si propone con ricorso che contiene:
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
[4]Art. 473-bis.50 (Provvedimenti temporanei e urgenti). – Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all’articolo 473- bis.22, primo comma, indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all’altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell’articolo 473-bis.39.