Il Giudice del lavoro, dott.ssa Valentina Ferrara, del Tribunale di Matera ha pronunziato il decreto con il quale rigetta il ricorso della Cisl contro il Comune di Matera e condanna la parte ricorrente alle spese processuali.
“E’ stato precisato dalla giurisprudenza e dalla dottrina – si legge nel decreto – che un conto è se il datore di lavoro ponga in essere un comportamento contrastante con norme imperative destinate a tutelare, in via diretta e immediata, l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, un altro conto è se la condotta denunciata consista nella violazione di disposizioni destinate ad operare direttamente sul piano dei rapporti fra datore di lavoro e lavoratori. In tale ultima ipotesi ritenere che il datore di lavoro incorra in una condotta sanzionabile ex art. 28 statuto dei lavoratori, significherebbe attribuire una posizione di supremazia al sindacato che oltre a non essere in linea con la natura privatistica dei contratti collettivi, non troverebbe alcuna valida giustificazione, attesa la capacità del sindacato di far valere le proprie ragioni con i tradizionali ed efficaci strumenti di autotutela collettiva. Diversamente opinando, ogni inadempimento del datore di lavoro potrebbe essere interpretato come diretto contro il sindacato”.
Nel decreto si legge ancora che nella fattispecie, “il trasferimento (del dipendente che ricopre anche incarichi sindacale, ndr) dalla sede centrale del Comune di Matera all’impianto di trattamento dei rifiuti risulta ampiamente giustificato da innegabili esigenze organizzative di servizio destinate a prevalere sull’esercizio dell’attività sindacale”.
Peraltro, ad avviso del Tribunale di Matera, “il trasferimento oggi impugnato non determina una lesione delle prerogative sindacali del dipendente che potrà continuare a svolgere a livello nazionale, regionale e territoriale il proprio ruolo continuando a beneficiare di quei permessi e benefici che la legge riconosce ai dirigenti sindacali”.