Con la sentenza numero 174 del 28 febbraio 2020 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha annullato l’assunzione a tempo determinato di tre dirigenti amministrativi Asm. Di seguito il testo integrale della sentenza.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2020, proposto dalla dott.ssa Daniela Giordano e dal dott. Vito Summa, rappresentati e difesi dall’avv. Donatello Genovese, PEC genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto in Potenza Via Mazzini n. 23/A;
contro
-Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Digirolamo, PEC robertodigirolamo@legalmail.it, con domicilio eletto presso la sede dell’ASP in Potenza Via Torraca n. 2 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
-della Delibera del Direttore Generale dell’ASM n. 1161 del 31.12.2019, nella parte in cui stabilisce di indire, approvando i relativi bandi, le seguenti tre procedure selettive, finalizzate all’assunzione a tempo determinato (6 mesi rinnovabili) di: 1 Dirigente amministrativo, da assegnare al Settore Acquisizione di beni e servizi dell’Unità Provveditorato e Economato; 1 Dirigente amministrativo, da assegnare al Settore Trattamento economico del personale e Relazioni sindacali dell’Unità Gestione delle Risorse Umane; e 1 Dirigente amministrativo, da assegnare al Settore Programmazione e acquisizione risorse umane dell’Unità Gestione delle Risorse Umane;
-dei tre predetti bandi, approvato con la suddetta Del. n. 1161 del 31.12.2019;
-ove lesive, di tutte le note, richiamate nella citata Del. n. 1161 del 31.12.2019;
-ove lesivo, dell’art. 23, comma 3, lett. d), del Regolamento aziendale in materia di reclutamento del personale dipendente a tempo indeterminato o determinato, approvato con Del. n. 1436 del 23.10.2015 e modificato con Del. n. 650 del 10.7.2019;
nonché per la condanna dell’ASM al risarcimento dei danni, relativi al danno patrimoniale, relativo al mancata corresponsione del trattamento economico di Dirigente amministrativo, ed ai danni non patrimoniali (morale, esistenziale e d’immagine), patiti dai sigg. Daniela Giordano e Vito Summa;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ASM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Donatello Genovese e Roberto Digirolamo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con note prot. n. 44955 del 7.8.2019, prot. n. 48258 del 4.9.2019 e prot. n. 56377 del 16.10.2019 le Direzioni Generale ed Amministrativa dell’ASM chiedevano all’Assessore regionale delle Politiche della Persona, di autorizzare, in via d’urgenza per la grave carenza di personale amministrativo per turn-over e/o pensionamenti e l’ingravescente depauperamento degli Uffici, l’assunzione di personale amministrativo, per sopperire alle numerose cessazioni intervenute nell’anno 2019.
L’Assessore regionale delle Politiche della Persona, a margine della predetta nota prot. n. 56377 del 16.10.2019, autorizzava l’ASM a procedere alle assunzioni urgenti e necessarie a fronteggiare le carenze di organico.
Con note prot. n. 60313 del 6.11.2019, prot. n. 63909 del 25.11.2019 e prot. n. 66066 del 5.12.2019 la Direzione Amministrativa chiedeva all’Unità Gestione delle Risorse Umane l’attivazione con la massima urgenza, nelle more della predisposizione dell’approvando Piano dei fabbisogni del personale 2019/2021, di procedure di reclutamento di personale dirigenziale dell’area amministrativa “per la durata di 6 mesi rinnovabili”, “attesa la grave carenza di personale amministrativo ed in particolare di personale dirigenziale”.
Con nota prot. 68332 del 18.12.2019 il Direttore dell’Unità Provveditorato e Economato chiedeva l’assunzione a tempo determinato di 1 Dirigente amministrativo, da assegnare al Settore Acquisizione di beni e servizi e di 1 Dirigente Ingegnere clinico.
Con nota prot. n. 68760 del 19.12.2019 il Direttore dell’Unità Gestione delle Risorse Umane chiedeva l’assunzione a tempo determinato di 1 Dirigente amministrativo, da assegnare al Settore Trattamento economico del personale e Relazioni sindacali, e di 1 Dirigente amministrativo, da assegnare al Settore Programmazione e acquisizione risorse umane.
Con nota prot. n. 68461 del 18.12.2019 la Direzione Amministrativa invitava l’Unità Gestione delle Risorse Umane a procedere con la massima urgenza.
Intanto, con Del. n. 1090 del 12.12.2019 il Direttore Generale aveva approvato il Piano Triennale del fabbisogno di personale 2019/2021, nell’ambito del quale era stata prevista l’assunzione di 3 Dirigenti amministrativi e di 1 Dirigente Ingegnere clinico: tale Piano è stato approvato dalla Regione Basilicata con Del. G.R. n. 1038 del 30.12.2019.
Pertanto, con Del. n. 1161 del 31.12.2019 il Direttore Generale dell’ASM, dopo aver richiamato tutte le suddette note ed il Piano del fabbisogno di personale 2019/2021, ha indetto le quattro procedure, finalizzate all’assunzione a tempo determinato (6 mesi rinnovabili) dei suddetti 3 Dirigenti amministrativi e 1 Dirigente Ingegnere clinico, ed ha approvato i relativi bandi, “nelle more delle predisponende procedure concorsuali”, in quanto “non esistono presso questa Azienda graduatorie utilizzabili per l’assunzione dei profili di cui si è determinata la condizione di necessità ed urgenza”, specificando che l’art. 23, comma 3, lett. d), del Regolamento aziendale in materia di reclutamento del personale dipendente a tempo indeterminato o determinato, approvato con Del. n. 1436 del 23.10.2015 e modificato con Del. n. 650 del 10.7.2019, prevede “quale modalità di selezione per le assunzioni a tempo determinato quella per soli titoli”.
La dott.ssa Daniela Giordano ed il dott. Vito Summa, classificatisi rispettivamente al 4° ed al 5° posto della graduatoria del concorso per l’assunzione di 1 Dirigente amministrativo, da assegnare presso l’Area Programmazione e Controllo direzionale, approvata con la Del. del Direttore Generale dell’ASM n. 637 del 3.7.2017 (pubblicata nel BUR del 16.7.2017), hanno impugnato la predetta Del. n. 1161 del 31.12.2019, nella parte relativa all’indizione delle tre procedure selettive, finalizzate all’assunzione a tempo determinato di 3 Dirigenti amministrativi, unitamente ai 3 bandi approvati, a tutte le note, richiamate nell’impugnata Del. n. 1161 del 31.12.2019 (ove lesive), ed al citato art. 23, comma 3, lett. d), del Regolamento aziendale in materia di reclutamento del personale dipendente a tempo indeterminato o determinato, deducendo:
1) la violazione dei principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 14 del 28.7.2011 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, in quanto l’ASM non aveva motivato la scelta di indire le tre procedure selettive impugnate e di non effettuare lo scorrimento della suindicata graduatoria ASM del 3/16.7.2017, tenuto pure conto della circostanza che i candidati, collocatisi al 2° ed al 3° posto in tale graduatoria, sono stati assunti da altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, evidenziando che l’idoneità, conseguita in un concorso per l’assunzione di Dirigente amministrativo, abilita a prestare servizio presso qualunque ufficio ammnistrativo dell’azienda sanitaria; nonché la violazione dell’art. 36, comma 2, D.Lg.vo n. 165/2001, nella parte in cui prescrive l’obbligo delle Amministrazioni di stipulare i contratti a tempo determinato con gli idonei delle graduatorie dei concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato;
2) la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, in quanto l’avvio del procedimento, conclusosi con l’emanazione dell’impugnata Del. n. 1161 del 31.12.2019, doveva essere comunicato ai ricorrenti, nella loro qualità di idonei di una graduatoria ancora valida;
3) la violazione degli artt. 71 e 72 DPR n. 483/1997, in quanto anche i concorsi, finalizzati all’assunzione di Dirigenti amministrativi a tempo determinato, dovevano essere gestiti da una Commissione esaminatrice (composta dal Direttore Amministrativo e da due Dirigenti amministrativi di ruolo) e consistere in una prova scritta, una prova teorico-pratica ed una prova orale, anziché per soli titoli;
4) la violazione dell’artt. 35, comma 4, e 6, comma 6, D.Lg.vo n. 165/2001, in quanto nel Piano Triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 non risulta contemplata l’assunzione a tempo determinato di Dirigenti amministrativi.
Si è costituita in giudizio l’ASM, sostenendo l’infondatezza del ricorso, in quanto: l’art. 1, comma 147, lett. a), L. n. 160/2019 prevede la facoltà e non l’obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare le vigenti graduatorie dei concorsi; il concorso, conclusosi con la graduatoria ex Del. ASM n. 637 del 3.7.2017, nell’ambito della quale i ricorrenti si sono collocati al 4° ed al 5° posto, prevedeva come requisito di ammissione la laurea in economia e commercio o equipollente e le prove concorsuali si riferivano alle mansioni del posto messo a concorso di Dirigente amministrativo, da assegnare presso l’Area Programmazione e Controllo direzionale.
Il ricorso è fondato, con riferimento alle censure, articolate con il primo motivo di impugnazione.
Infatti, poiché l’art. 70 DPR n. 483/1997 prevede un unico concorso per l’assunzione dei Dirigenti ammnistrativi nel Servizio Sanitario Nazionale, deve ritenersi che i vincitori di tali concorsi possono essere assegnati presso tutti gli uffici amministrativi delle Aziende Sanitarie.
Conseguentemente, poiché ai sensi dell’art. 35, comma 5 ter, D.Lg.vo n. 165/2001, prima della modifica apportata dall’art. 1, comma 149, L. n. 160/2019 (che ha ridotto la validità delle graduatorie dei concorsi da 3 a 2 anni dalla loro approvazione), entrata in vigore l’1.1.2020 e perciò non applicabile all’impugnata Del. n. 1161 del 31.12.2019, le graduatorie concorsuali rimangono vigenti per tre anni dalla loro approvazione, e comunque ai sensi dell’art. 1, comma 362, dell’ultima Legge n. 145/2018, entrata in vigore l’1.1.2019, la validità delle graduatorie approvate nel 2017 era stata estesa fino al 31.3.2021, mentre ora l’art. 1, comma 147, lett. a), L. n. 160/2019 ha stabilito che le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 “sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020”, va rilevato che la suindicata graduatoria del concorso per l’assunzione di 1 Dirigente amministrativo, da assegnare presso l’Area Programmazione e Controllo direzionale, approvata con la Del. del Direttore Generale dell’ASM n. 637 del 3.7.2017, nell’ambito della quale i ricorrenti si sono classificati al 4° ed al 5° posto (tenuto pure conto della circostanza che i candidati, collocatisi al 2° ed al 3° posto in tale graduatoria, sono stati assunti da altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale), risulta tuttora efficace.
Tenuto conto della vigenza e/o efficacia della citata graduatoria, approvata con Del. n. 637 del 3.7.2017, come statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 14 del 28.7.2011, la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenta la regola, mentre l’indizione di un nuovo concorso rappresenta l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (sul punto cfr. pure C.d.S. Sez. V Sentenze n. 5864 dell’11.10.2018, n. 5078 del 6.11.2015 e nn. 177 e 178 del 17.1.2014; C.d.S. Sez. IV Sentenze n. 316 e 318 del 28.1.2016; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 1796 del 9.4.2015; TAR Lazio Sez. II bis Sent. n. 11560 del 28.11.2018; TAR Lazio Sez. III bis Sent. n. 10862 del 12.11.2018; TAR Lecce Sez. II Sent. n. 643 del 27.4.2017; TAR Lazio Sez. II Sent. n. 10186 del 12.10.2016; TAR Lazio Sez. III ter Sent. n. 3558 dell’1.4.2014; TAR Salerno Sez. II Sent. n. 321 del 4.2.2014; TAR Toscana Sez. I Sent. n. 440 del 21.3.2013; TAR Basilicata Sent. n. 528 del 4.12.2012; TAR Umbria Sent. n. 337 del 28.10.2011), che nella specie è stata omessa del tutto.
Al riguardo, va precisato che il verbo “possono”, utilizzato nell’art. 1, comma 147, lett. a), L. n. 160/2019, non costituisce una novità, in quanto anche prima la scelta prioritaria dello scorrimento delle graduatorie ancora valide rispetto all’indizione di un nuovo concorso non costituiva un obbligo giuridico, ma una facoltà discrezionale, che ancora oggi deve essere corredata da una motivazione più rigorosa, in caso di indizione del concorso, nonostante la vigenza di una graduatoria.
Pertanto, poiché la contestata decisione dell’ASM di indire le procedure selettive, finalizzate all’assunzione di 3 Dirigenti amministrativi, è stata adottata sull’erroneo presupposto dell’inesistenza di graduatorie utilizzabili, risulta evidente che l’Amministrazione intimata non abbia preso anche in minima considerazione la possibilità dello scorrimento della suddetta graduatoria, approvata con Del. n. 637 del 3.7.2017.
Da tale carenza di istruttoria e conseguente difetto di motivazione discende l’illegittimità dell’impugnata Del. n. 1161 del 31.12.2019 e dei relativi bandi approvati.
Risulta fondata pure l’altra censura, articolata con il primo motivo, relativa alla violazione dell’art. 36, comma 2, sesto periodo, D.Lg.vo n. 165/2001, in quanto tale norma, “per prevenire fenomeni di precariato”, prescrive che le Pubbliche Amministrazioni devono sottoscrivere i “contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”.
Possono essere assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo di impugnazione.
A quanto sopra consegue l’accoglimento della domanda impugnatoria e per l’effetto l’annullamento dell’impugnata Del. n. 1161 del 31.12.2019, limitatamente all’indizione dei procedimenti di assunzione a tempo determinato di 3 Dirigenti amministrativi, e dei relativi bandi approvati.
Mentre, va disattesa la domanda di risarcimento danni, in quanto non sorretta da congrui elementi probatori in ordine alla sussistenza e consistenza dei danni lamentati.
Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C., l’ASM va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, mentre sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio con riferimento alla Regione Basilicata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione.
Condanna l’ASM al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese a titolo di Contributo unificato nella misura versata; spese compensate con riferimento alla Regione Basilicata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente; Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore; Benedetto Nappi, Primo Referendario;
L’estensore Pasquale Mastrantuono
Il Presidente Fabio Donadono