PROT. N.39891/2010
ORDINANZA SINDACALE N. 234 DEL 22/07/2001
Oggetto: Divieto, durante le ore serali e notturne, di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e di
consumo su suolo pubblico di bevande alcoliche in contenitori comunque acquisiti.
IL SINDACO
Premesso che recenti episodi verificatisi in diverse zone della Città hanno riproposto la necessità di assumere provvedimenti volti a salvaguardare la sicurezza urbana ed a tutelare l’incolumità di tutte quelle persone che spesso si riversano, a fini di svago, negli ambiti della città di maggiore attrattiva, specie nelle ore serali e notturne;
che tutte le situazioni urbane di degrado ed incuria favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi ed
aumentano la sensazione di insicurezza degli abitanti;
che, tra i fenomeni di devianza, l’eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che
stazionano negli spazi pubblici comportano l’inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, in
particolare nelle ore notturne, turbando la quiete pubblica e determinando, anche l’abbandono, dopo l’uso,
in strade, porticati e piazze di bottiglie, lattine e contenitori, spesso in frantumi;
che in alcune zone, anche centrali, della città, si è riacutizzata una situazione di gravissimo degrado
determinata anche da episodi di aggressività in danno degli abitanti e residenti, legati all’abuso di sostanze
alcoliche, con ripetuti episodi di danneggiamento dell’arredo urbano (quali ad esempio: rottura di panchine,
imbrattamento dei muri pubblici e privati con scritte e graffiti, ecc), schiamazzi o comunque azioni di disturbo
alla quiete pubblica e delle occupazioni delle persone;
Considerato che la predetta situazione è connessa, sia pur parzialmente, alla vendita per asporto di bevande
alcoliche, ad opera di esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, circoli privati, e attività similari, aperti nelle ore serali e notturne, nonché al
consumo delle medesime che le persone recano con sé;
Considerato che le bevande vendute per asporto vengono consumate sul suolo pubblico e che successivamente i relativi contenitori sono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell’abitato e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano;
Rilevato che sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini relativamente al descritto fenomeno a seguito delle quali sono intervenute la Polizia Municipale e le Forze di Polizia di Stato e dei Carabinieri, anche per sedare risse tra astanti
Ritenuto che ragioni di pubblico interesse inducono a ritenere opportuno approvare il presente provvedimento idoneo al raggiungimento dello scopo di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini e hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;
Ritenuto pertanto di stabilire il divieto della vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro nella fascia oraria dalle ore 23,00 fino all’ora di chiusura, agli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nella città;
Visto l’articolo 54, comma 4, del testo Unico degli Enti Locali, il quale consente al Sindaco di adottare ordinanze di qualsiasi natura per prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Considerata l’inevitabilità di tale rimedio straordinario sussidiario per l’accertata insufficienza, agli effetti del
conseguimento del fine che si intende perseguire, dei mezzi giuridici ordinari messi a disposizione
dall’ordinamento;
Visto l’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008, il quale, nel delimitare l’ambito di operatività dei poteri sindacali in materia di sicurezza pubblica, prevede il potere del Sindaco di intervenire per prevenire i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool (lettera a) e le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato (lettera b);
Rilevato che in conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, le leggi Comunitarie 2008 e 2009 hanno stabilito che la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande muniti della licenza prevista dall’articolo 86, 1°comma, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Visto :la Legge 21 novembre 1981, n.689;
l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n.92 convertito con
Legge 24 luglio 2008, n.125, che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza con particolare riguardo alla materia della sicurezza urbana;
il Decreto del Ministro degli Interni del 05.08.2008 che fissa criteri per l’attuazione dei poteri attribuiti ai
Sindaci individuati ai sensi della L. 125/2008;
la legge 88/2009 (legge comunitaria 2008) come modificata dall’art. 34 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009) l’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267
Il vigente Statuto Comunale;
Fatto salvo quanto disposto dal vigente Codice penale ed altre norme in materia;
Atteso che il presente provvedimento è stato inviato al Prefetto ed illustrato alle Associazioni di Categoria in una apposita riunione del 21.07.10;
ORDINA
Dalla data di approvazione della presente ordinanza e fino al giorno 30 settembre 2010 (fatta eccezione del seguente punto 2) in tutto il territorio cittadino:
1. dalle ore 23,00 fino all’ora di chiusura è vietata la vendita per asporto di bevande analcoliche ed alcoliche di
qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro, da parte degli esercizi commerciali su aree private e
pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività di vendita mediante distributori automatici,discoteche e attività similari;
2. dalle ore 24,00 alle ore 7,00 del giorno successivo è fatto divieto di somministrare o vendere bevande
alcoliche per il consumo o l’asporto fuori dal locale di somministrazione e dalle relative superfici attrezzate,
pubbliche o private. Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all’interno di pubblici esercizi e nelle aree concesse loro per il plateatico durante i soli orari di apertura. Tale divieto non si applica per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre e mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate;
3. i titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande alcoliche, analcoliche ed alimentari derivanti dalla loro attività, in modo che all’orario di chiusura dell’esercizio l’area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
4. ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste da leggi, le violazioni della presente ordinanza
comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, come consentito dall’articolo 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, secondo le fattispecie appresso specificate:
la violazione relativa al punto 1: € 50,00 per l’avventore-consumatore,trasgressore, con facoltà di estinguere
l’illecito mediante il pagamento di detta somma
la violazione relativa al punto 1: € 400,00 per il commerciante trasgressore, con facoltà di estinguere l’illecito
mediante il pagamento di detta somma;
la violazione relativa al punto 2: ove non costituisca fattispecie di reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
la violazione relativa al punto 3: € 400,00 con facoltà di estinguere l’illecito mediante il pagamento di detta somma;
Rimane fermo il divieto della vendita di bevande alcoliche a soggetti di minore età.
Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l’autorità competente, ai sensi dell’art. 18 della Legge 24.11.1981, n. 689, è il Sindaco.
Dispone altresì che questa ordinanza : entri in vigore immediatamente venga pubblicata all’Albo Pretorio per giorni quindici e resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune di Matera; venga trasmessa alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di Finanza, , alla Polizia Municipale alla Polizia Provinciale ed a tutti i soggetti abilitati al controllo, per la sorveglianza e l’esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza;
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a: Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, Presidente della Repubblica, in via alternativa, e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.
il Sindaco Sen. Salvatore Adduce
CASAPOUND ITALIA ANNUNCIA BATTAGLIA CONTRO L’ORDINANZA ‘ANTI-DIVERTIMENTO’ DI ADDUCE
“Capiamo che il sindaco sia triste visto l’andamento della sua esperienza amministrativa ma non può per questo motivo reprimere la vitalità di una intera città”. E’ sarcastico il primo commento di
CasaPound Italia Matera all’ordinanza del sindaco Salvatore Adduce che vieta la somministrazione di bevande oltre le ore 24 per il consumo fuori dai locali.
“Capiamo l’esigenza di mantenere una città pulita e decorosa – continua Stefano Dubla, responsabile cittadino di Cpi – ma non capiamo perché questa esigenza emerga solo ora e prenda come bersaglio il cosiddetto ‘popolo della notte’ mentre il Comune non muove un dito di fronte al totale abbandono e al conseguente degrado di interi quartieri”.
“L’abbandono di rifiuti e i problemi di ordine pubblico – conclude l’associazione – si risolvono con maggiori controlli e pretendendo più impegno da parte della società che si occupa della pulizia della città, non
punendo chi al rispetto delle regole e al decoro già ci tiene. Inoltre questa ordinanza va a danneggiare molti commercianti e offre ai turisti e ai giovani locali un ulteriore motivo per andare via dalla nostra città in
favore dei paesini limitrofi”.
uammmmmmmmmm e mo la peroni ghiacciata????ma pensate a sbloccare l’edilizia che piangono anche i muri in questa città!!! VERGOGNA!!!!!
ma questo è proprio fuori….mettiamo anke i lucchetti all’ingresso di matera e facciamoci vivere solo gli over 60 tutti i giovani emigrinino altrove….ora cosa si fara’dalle 23 in poi in una citta’D’ARTE tutti a nanna perche’non ci si puo’nemmeno bere una birra con gli amici(è vero che a matera di incivili ce ne sono che abbandonano le bottiglie ma di qui a vietarne la vendita ce ne passa)dai qui siamo proprio dei bigotti invece di intensificare i controlli qui si va direttamente al PROIBIZIONISMO!!!
[size=large]VERGOGNATI ADDUCE[/size]
DIMETTITI MATERA NON E’LA TUA CITTA’
parliamo di alcool e la droga dove la metti!!!!!!!!
il colmo poi ke non si possono vendere nemmeno le bevande analcooliche dalle 23 in poi si muore di sete e non te la puoi nemmeno portare da casa altrimenti abbandoni il vuoto x strada ma va veloc adduce va!!!!!!!!
Ma perchè i nostri ragazzi hanno questo malvezzo maleducato di abbandonare le bottiglie in strada e si ostinano a non usare i bidoni o a riportare i vuoti nel bar?
E perchè noi genitori ci lamentiamo della città sporcata dai nostri stessi figli ai quali evidentemente non siamo capaci di indicare atteggiamenti educati e rispetto?
E perchè questi “giovani” si preoccupano degli anziani vecchietti e malati se malauguratamente non possono vedere la festa della bruna in tv, mentre (sempre gli stessi giovanotti)vogliono far pagare pagare (sempre agli stessi anziani e malati) più tasse perchè ad ogni ogni ora ci deve essere lo spazzino a raccogliere le loro bottiglie?
Certo che la coerenza questi nostri “giovanotti” non sanno proprio dove sta di casa!
Gli alcolici si possono vendere a qualunque ora, purchè nei locali oppure ai tavoli. Dov’è lo scandalo?
Adduce ha fatto bene a punire l’inciviltà!
Ha fatto bene a obbligare i commercianti a pulire davanti alle loro attività! Ha fatto bene a vietare la vendita di bibite ibn vetro!
Non capisco dov’è il problema. Ci si siede a tavolino con gli amici e si beve una bella, bellissima birrozza ghiacciata!
Non capisco perchè qui la gente si lamenta di quest’ordinanza, sintomo che non hanno mai varcato i confini della città di Matera. Se andate poco poco fuori vi accorgete che questo divieto vige da qualche anno in tantissime altre città. Io studio a Pisa, città di 50.000 studenti eppure, a parte qualche trasgressione, pochissimi si lamentano. Se hai sete vai in un pub e ti prendi tutto quello che vuoi,ridi, scherzi e magari ti ubriachi, ma non vai fuori con le bottiglie in mano. Se andate in Inghilterra trovate restrizioni ancora maggiori. Informatevi prima di parlare a vanvera. Poi non lamentiamoci se ci scappa il morto in seguito ad una bottiglia usata come arma da taglio.
in citta decenti e civili,con sindaci normali, non ti vietano di bere ma ti fanno la multa se sporchi.visto che ci preoccupiamo del decoro allora nn si mangia piu xk buttano le carte x terra, niente gigomme xk le sputano. ma vattin va.sporchi?multe!non proibizionismo
hai detto bene, in città decenti e normali!
ad alcune ore ci sono muri che sembrano fatti di bottiglie! capisco che vi dobbiate sempre lamentare perchè quei famosi 180 voti bruciano, ma cercate di pensare con la vostra testa
se qualcuno vuole prendersi una birra va in un locale e se la beve in santa pace, oppure le va a comprare e va in garage con qualche amico a bersela..
inutile che fate gli scandalizzati, vorrei proprio vedere se voi non avete mai lasciato una bottiglia sul marciapiede affianco ad un re alimentaoppure sulle scale di piazza sedile. Poi magari siete anche i primi a gridare allo scandalo quando si parla di raccolta differenziata e di rifiuti in mezzo la strada!
i locali dovranno provvedere a pulire gli spazi antistanti la loro attività dalle cose che loro hanno venduto.. e che c’è di scandaloso?!?!?!?!
già m’immagino Angelino che fa un’interrogazione adesso sul diritto dei materani a lasciare le bottiglie di vetro a terra o sui muretti!
ma LOL
riporto una breve spiegazione dell’ordinanza trovata sulla GdM:
[quote]In pratica, le ragioni di pubblico interesse per l’ordinanza non mancano. Così, il provvedimento sarà valido fino al 30 settembre su tutto il territorio cittadino e, dalle 23 fino all’ora di chiusura delle attività già elencate. Nel dettaglio, sarà vietata la vendita per asporto di bevande analcoliche ed alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro, dalle 24 alle 7 del giorno successivo. [b]È vietato somministrare o vendere bevande alcoliche per il consumo o l’asporto fuori dal locale di somministrazione e dalle relative superfici attrezzate, pubbliche o private.[/b][/quote]
quindi dalle 11 di sera non ci si può portare le bibite in zone non attrezzate (traduzione: non si può stare a bere fuori a Riccardi) per quelle con i contenitori di vetro.
e fuori, ad esempio, al cinetix si può stare
[quote] Non mancano alcune eccezioni. Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all’interno di pubblici esercizi e nelle aree concesse durante i soli orari di apertura. [/quote]
traduzione: durante gli orari di apertura e/o a piazza sedile sui tavolini, e dovunque si è attrezzati si può fare quello che si faceva prima
[quote] Altro aspetto importante, i titolari delle attività interessate sono tenuti a provvedere alla rimozione gior naliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande alcoliche, analcoliche ed alimentari derivanti dalla loro attività, in modo che all’orario di chiusura dell’esercizio l’area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.[/quote]
dove ci sono le aree attrezzate concesse ai commercianti, queste aree devono essere pulite dai commercianti stessi in modo che la mattina non ci sia il tappeto di carte e bottiglie
[quote] Rimane ovviamente fermo il divieto della ven dita di bevande alcoliche a minorenni. [/quote]
madò e come faremo mo?
cioè vi rendete conto? MA E’ SCANDALOSA QUEST’ORDINANZA!!!!
(ovviamente sono ironico).
Prima cosa:ci sono stati 5 candidati sindaci.Non capisco per quale diamine di motivo chi non sopporta adduce deve essere x forza sostenitore di tosto. a voi brucia la vergogna che state facendo in consiglio comunale e ad ogni azione del governo cittadino trovate i lati positivi per far andare avanti adduce. seconda cosa:citta decente e normale si diventa anke senza proibire.lasci una bottiglia x strada?MULTA!!!!!E AMARA!!!!invece tutte le forze dell’ordine,dalla municipale ai carabinieri,si fanno il giretto con la macchina e buonanotte.e tanto piacere ke nn siamo una citta civile!!!
e si,siamo arrivati gia al funerale
ognuno fa cio ke cavolo gli pare.se io mi voglio prendere una birra da casa e berla in mezzo alla fontana me la bevo in mezzo alla fontana.poi la vado a buttare e se nn la butto multa.vedete la falsita della gente.quando andate in germania,inghilterra o paesi piu civili siete tutti attenti attenti,educati,puliti, anke se stai solo di notte in una strada deserta. qui avete bisogno delle restrizioni!!!
“quindi dalle 11 di sera non ci si può portare le bibite in zone non attrezzate (traduzione: non si può stare a bere fuori a Riccardi) per quelle con i contenitori di vetro.
e fuori, ad esempio, al cinetix si può stare”
non vedo xk devo essere obbligato a stare in un pub se voglio bere.ma pure una cedrata.poi cos è, le bottiglie in vetro sporcano e quelle in lattina no??
“traduzione: durante gli orari di apertura e/o a piazza sedile sui tavolini, e dovunque si è attrezzati si può fare quello che si faceva prima”
continuo a non capire xk devo essere obbligato a stare in determinati posti.
“dove ci sono le aree attrezzate concesse ai commercianti, queste aree devono essere pulite dai commercianti stessi in modo che la mattina non ci sia il tappeto di carte e bottiglie”
sacrosanto
[quote] Rimane ovviamente fermo il divieto della vendita di bevande alcoliche a minorenni. [/quote]
madò e come faremo mo?
cioè vi rendete conto? MA E’ SCANDALOSA QUEST’ORDINANZA!!!!
(ovviamente sono ironico).[/quote]”
certo che è scandalosa. perche il sindaco nn sa creare un sistema di ordine e decoro pubblico allora fa la cosa piu semplice:proibire.fai lavorare un po la municipale.ripeto,visto che si parla di decoro pubblico allora si deve vietare di mangiare,fumare e tante altre cose.non capisco neanche perche porre la regola dalle 23,visto che le bottiglie si possono abbandonare o spaccare anche prima delle 23,specie in inverno che alle 16 è gia tutto buio.
[b]Vi segnalo che qui è in corso una raccolta firme per proporre al Sindaco una modifica dell’ordinanza.[/b]
Trovate tutte le spiegazioni.
http://lucanianonconforme.wordpress.com/2010/07/23/firma-la-proposta-di-modifica-allordinanza-anti-divertimento/