“Nelle sedi a ciò opportunamente deputate, bar e loro immediate vicinanze, piazze e corridoi degli uffici, circolano frequentemente autorevoli opinioni dottrinarie sulla validità di alcune deliberazioni degli organi consiliari”. Lo spiega l’assessore all’Urbanistica Francesca Cangelli che, su questo tema, aggiunge: “L’ultima questione affrontata ex professo in ordine di tempo concerne la delibera di consiglio comunale n. 36 del 27.6.2016 riguardante l’applicazione dell’art. 39, comma 3 della legge della regione Basilicata n. 5/2016.
Ai sensi della norma richiamata il consiglio comunale di Matera era chiamato a deliberare in ordine all’ambito di applicazione della norma nel centro storico della Città, escludendo motivatamente taluni immobili – ove ritenuto opportuno – dall’automatico mutamento di destinazione d’uso dell’art. 39, comma 1, in turistico-alberghiero.
Le delibera, in sintesi, ha ritenuto di escludere gli interi Rioni Sassi, per i quali restano vigenti gli specifici strumenti pianificatori e di indicare alcuni immobili siti nel centro storico, integrando o specificando le limitazioni già contenute negli strumenti urbanistici vigenti.
La decisione – prosegue l’assessore – contrariamente a quanto sostenuto nelle sedi sopra indicate, non ha contenuto provvedimentale, ma condivide la medesima natura giuridica degli atti pianificatori, che oscilla – come noto ai più – tra la natura normativa e quella di atto amministrativo a contenuto generale.
In tali ipotesi, secondo l’art. 13 della L.n. 241/1990 e ss. mm. e ii., (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione) 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
Non sono pertanto applicabili le norme sulla comunicazione di avvio del procedimento, riguardanti appunto la partecipazione procedimentale.
Ove occorra – conclude l’assessore – si chiarisce che in forza della delibera adottata, per gli immobili indicati ogni determinazione futura (questa sì di natura provvedimentale) sulla destinazione d’uso dei singoli immobili resta di esclusiva competenza del Comune”.
Lug 04