Con proprio provvedimento n. 161/2024 il Sindaco di Potenza ha disposto “a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, fino alle ore 4 del giorno 7 gennaio 2024, il divieto, in tutto il territorio cittadino, di accendere o far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (per esempio all’interno di scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi, lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche), dove transitano o siano presenti persone, fatti salvi spettacoli di fuochi d’artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.
Il suddetto divieto è, altresì, esteso a tutti coloro che, avendo la disponibilità di aree private, ne consentano ad altri l’uso per effettuare gli spari vietati” nel medesimo provvedimento. Il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l’applicazione dell’art. 650 del c.p., fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore. Il mancato rispetto delle prescrizioni, inoltre, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad 25 euro e non superiore 500 euro.
Nell’ordinanza sindacale si legge anche che “gli artifici pirotecnici sopra indicati possono essere esplosi eventualmente solo in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali; il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo, lancia-coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose ecc.; gli artifici consentiti, da acquistarsi esclusivamente dai rivenditori autorizzati, devono essere muniti della marcatura CE, nonché dell’indicazione di una delle categorie previste dalla vigente normativa (“F1”, “F2”, “F3” ed anche “F4″), attestanti il livello di rischio potenziale e la soglia di rumorosità dei prodotti, in base alle quali si può determinare chi può acquistare e utilizzare i fuochi d’artificio;
si fa divieto di raccogliere artifici inesplosi, nonché di affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, possano comportare (se usati maldestramente) situazioni di pericolo”.
Infine il provvedimento sindacale ricorda che “ai sensi dell’art. 659 C.P., il provocare rumori tali da disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309;
che altresì, ai sensi dell’art. 674 C.P., il provocare in qualsiasi luogo emissioni di gas, di vapori o di fumo, nei casi non consentiti dalla legge, atti a offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con l’arresto fino ad un mese o l’ammenda fino a euro 206;
ai sensi dell’art. 703 C.P., l’accensione di fuochi d’artificio, il lancio di razzi e l’effettuazione di accensioni o esplosioni che risultino pericolose, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, è punito con l’ammenda fino ad euro 103, e se in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, con l’arresto fino a un mese”.