Il Comune di Matera ha inviato una lettera all’Ente Parco della Murgia Materana con cui nega allo stesso Ente di mettere in sicurezza il sentiero che da Porta Pistola raggiungere l’area del belvedere, attraverso il ponte tibetano, attualmente non utilizzato a causa dei lavori richiesto sul piazzale e sul muro sottostante Porta Postergola. Per questo motivo, nonostante i lavori siano in fase di ultimazione, l’Ente Parco non può essere ancora aperto il percorso turistico da Porta Postergola verso il Belvedere di Murgia Timone e non si possono realizzare nemmeno i lavori per la costruzione di una pensilina sul piazzale del belvedere, particolarmente utile per proteggere i visitatori durante le avverse condizioni meteo.
Il Presidente dell’Ente Parco Materana, Michele Lamacchia, dopo aver preso atto di questo clamoroso errore che avrebbe compiuto l’Amministrazione Comunale ritiene che questa ordinanza venga ritirata in autotutela al fine di poter mettere in sicurezza il sentiero e favorire nuovamente il flusso di visitatori da Porta Postergola verso Murgia Timone attraverso il ponte tibetano.
Di seguito la nota inviata all’Ente Parco della Murgia Materana dal dirigente Felice Viceconte del Comune di Maera.
Oggetto: Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 380/01 relativa ai lavori di Posa in opera di cancelletto metallico, pulizia e messa in sicurezza del sentiero che da Porta Pistola scende verso la Gravina e realizzazione di una pensilina autobus amovibile, distinto al catasto terreni del Comune di Matera al foglio di mappa n. 73 P.lla 63.
Il dirigente
vista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) depositata a mezzo SUdE al n. 23510 in data 09/10/2019 ed acquisita al n. 79518/2019 di prot. Generale di questo Comune, relativa ai lavori in oggetto indicati;
visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
vista la documentazione tecnica – amministrativa presentata;
considerato che i lavori non possono avere inizio prima di trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA, ai sensi dell’art. 23 bis del D.P.R. 380/2001 e della delibera di C.C. n. 34 del 16.04.2015, in quanto l’area d’installazione del cancello ricade in zona “Ui/0 Rioni Sassi” – zona omogenea A di cui al DIM n. 1444/68;
Pagina 1 di 2
verificato che la succitata SCIA riguarda i lavori di Posa in opera di cancelletto metallico, pulizia e messa in sicurezza del sentiero che da Porta Pistola scende verso la Gravina e realizzazione di una pensilina autobus amovibile;
– che la pratica, per quanto riguarda l’installazione della pensilina, risulta carente di elaborati grafici che specificano l’ubicazione e le relative dimensioni della stessa;
– che tra la documentazione a corredo della SCIA non risulta essere presente il titolo di proprietà e/o autorizzazione ad eseguire i lavori da parte di terzi che vantano eventuali diritti sull’area interessata;
– che in base all’art. 13 lett. A e all’art. 17 comma 1 delle Norme Tecniche allegate alle Previsioni Generali del Recupero, gli spazi liberi, sia di proprietà pubblica che privata, (comprese piazze, strade, gradoni ecc.) non possono essere oggetto di limitazioni della fruibilità pubblica e/o privatizzate; non sono pertanto consentite recinzioni di qualsiasi natura e/o materiale;
– che l’art. 49 delle N.T.A. del “Parco della Murgia Materana” disciplina gli interventi possibili riguardo le strade pedonali (sentieri) interne al Parco;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
viste le Previsioni Generali del Recupero dei Rioni Sassi di Matera, in attuazione della L. 771/1986, approvate con D.C.C. n. 83 del 27/11/2012; visti gli atti d’ufficio:
comunica in ragione delle motivazioni suddette, che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prot. n.
79518/2019 del 09/10/2019 in oggetto indicata, è priva di effetti giuridici e, pertanto
ordina di non effettuare il previsto intervento e, pertanto, la pratica viene archiviata.
Avverso il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso al T.A.R. Basilicata ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di giorni 60 o 120 dalla notifica dell’atto.