“L’accesso agli atti è materia regolamentata dall’art.43 del T.U. degli Enti locali e la giurisprudenza prevalente è orientata a riconoscere ai consiglieri comunali, provinciali e regionali, un diritto di accesso più ampio rispetto a quello riconosciuto al cittadino nel confronti del comune di residenza, o più in generale della P.A. Ciò proprio in considerazione delle funzioni e delle prerogative spettanti ai consiglieri di monitoraggio e di controllo degli enti pubblici di riferimento. Infatti, il Consiglio di Stato ha definito tale diritto di accesso un “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, finalizzato al controllo politico – amministrativo sull’ente, nell’interesse della collettività”. Nel ripercorrere i principi affermati da una consolidata e copiosa giurisprudenza in materia e nel sottolineare la validità di un tale diritto al fine di acquisire la più ampia informazione in funzione della valutazione nell’esercizio del mandato elettorale di un consigliere, il Difensore civico della Regione Basilicata Antonia Fiordelisi ricorda che “Sono numerose le richieste dei consiglieri comunali e regionali di minoranza che hanno e stanno lamentando la mancata esibizioni di atti e informazioni da parte dell’ente di appartenenza”.
“A tal proposito – precisa Fiordelisi – sono intervenuta più volte per sollecitare gli enti al doveroso rispetto dei modi e dei tempi di esibizione dei documenti richiesti dai consiglieri, sottolineando che gli stessi hanno diritto a ottenere tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato elettivo assegnato loro dai cittadini, senza alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata. “Difatti, per legge–afferma il Difensore civico – lo stesso consigliere è vincolato al segreto di ufficio. Gli unici limiti all’accesso agli atti e alle informazioni dei consiglieri sono rinvenibili nel caso di richieste formulate per esclusivo ‘interesse personale’, ovvero nel caso di richieste generiche o meramente emulative, presentate cioè per intralciare il buon andamento degli uffici. In merito ai tempi di rilascio della documentazione richiesta, ciascun ente deve dotarsi di apposito regolamento, ferma restando la necessità di prevedere tempi ragionevoli e compatibili con le esigenze tecniche degli uffici addetti alla loro consegna”.
Auspicando una gestione della questione improntata alla massima collaborazione da parte degli uffici preposti che “è bene sottolinearlo- conclude il Difensore civico –solitamente svolgono il lavoro con professionalità e puntualità”, la precisazione che“la piena e agevole attuazione di tale diritto si traduce per il consigliere in un elemento necessario dell’agire politico e per l’opinione pubblica assume il connotato della piena trasparenza”.