Con determinazione 496 del 17 dicembre 2020 il dirigente del settore gestione del territorio Felice Viceconte ha affidato in sub concessione alla signora Brunella Carriero i lavori di risanamento conservativo degli immobili di proprietà demaniale siti in Recinto di via Muro 3 e 4. Gli immobili erano stati già affidati in sub-concessione all’avvocato Raffaello De Ruggieri nel 2009 (poi eletto sindaco nel 2015) ma per undici anni non aveva provveduto alla riqualificazione degli stessi.
Di seguito il testo integrale della determina.
OGGETTO: Legge n. 771/86. Lavori di risanamento conservativo degli immobili di proprietà demaniale siti in Recinto di Via Muro nn. 3 e 4. Affidamento in sub concessione alla sig.ra Carriero Brunella.
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente FELICE VICECONTE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto …………………………………………………………………………… in qualità di ………………………………………………………………………………
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02945/2020, composta da n° ……… fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
MATERA, lì __________________ Firma e Timbro dell’Ufficio
___________________________ N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
Visti gli artt. 107, 151 e 184 del T.U.EE.LL. D. Lgsvo n. 267/2000;
PREMESSO CHE la legge n. 771/86, recante norme speciali in materia di conservazione e di recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico dei rioni Sassi di Matera, all’art. 2, stabilisce espressamente che il Comune di Matera definisce l’articolazione degli interventi in programmi biennali, corredati di stime delle relative risorse finanziarie;
CHE con delibere di C.C. nn.187/88 e 58/94, esecutive a norma di legge, vennero approvati il 1° e il 2° Programma Biennale di attuazione degli interventi nei Rioni Sassi di Matera;
CHE con regolamenti di attuazione recanti rispettivamente la normativa concernente la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi in conto capitale e loro entità, relativi agli interventi di conservazione e di recupero dei Rioni Sassi di Matera, approvato con delibera 58/94 e s.m. e i. e la normativa per
l’affidamento in sub-concessione e/o concessioni di immobili di proprietà pubblica approvato con delibera di C.C. n. 2 del 21.02.97 e s.m. e i. sono state definite in dettaglio le modalità di affidamento in uso degli immobili pubblici e le modalità di erogazione dei relativi contributi;
CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 27.11.2012, sono state approvate le Previsioni Generali di Recupero dei Rioni Sassi ai sensi del medesimo art. 2, della legge n.771/86;
RILEVATO CHE con determinazione dirigenziale n. 54 del 17.04.2009 e successiva determinazione di rettifica n. 69 del 12/05/2009, si affidavano in sub concessione al sig. De Ruggieri Raffaello, nato a Matera il 24.10.1935 ed ivi residente in Via Arco del Sedile n. 9, C.F. DRG RFL 35R24 F052X, gli immobili demaniali siti nei Rioni sassi in Recinto di Via Muro nn. 3 e 4, da destinare ad attività di servizio di carattere culturale per il civico 3 e di deposito per il civico n. 4, da aggregare al complesso edilizio di proprietà privata sito in Recinto di Via Muro nn. 5, 6 e 7;
CHE in data 14.07.2009 è stato stipulato atto di convenzione, trascritto il 30.07.2009 al n. 6481 del R.G. e al n. 5002 del R.P., in cui si sono disciplinati in dettaglio i reciproci diritti ed obblighi relativi al rapporto di subconcessione tra il beneficiario sub-concessionario e il Comune di Matera;
CHE con nota del 27.02.2020, acquisita al prot. n. 0018700/2020 del 28.02.2020, il Sig. De Ruggieri Raffaello, ha comunicato di non aver eseguito i programmati lavori di manutenzione degli immobili demaniali ed ha dichiarato di rinunciare alla sub concessione degli stessi;
RAVVISATO, alla luce della dichiarazione depositata dal sig. De Ruggieri Raffaello, di rinuncia alla sub concessione degli immobili demaniali di Recinto di Via Muro nn. 3 e 4, doversi procedere, alla revoca della sub-concessione;
Che con nota del 21.04.2020, acquisita al prot. n. 0027953/2020, la sig.ra Carriero Brunella, in qualità di proprietaria dell’immobile sito in Recinto di Via Muro n. 1 ha chiesto di subentrare nella pratica di assegnazione degli immobili demaniali presentata dal sig. De Ruggieri Raffaello;
Rilevato, altresì, che la sig.ra Carriero Brunella, con nota del 15.12.2020, acquisita al prot. n. 0088869, ha ribadito la richiesta di subentrare nella pratica di sub concessione degli immobili demaniali siti al Recinto di Via Muro nn. 3 e 4, dichiarando di far proprio il progetto esecutivo presentato dal sig. De Ruggieri Raffaello che ha sottoscritto la liberatoria all’utilizzo dello stesso;
Constatato che la richiesta suddetta è corredata dalla documentazione stabilita dal regolamento approvato con atto di C.C. n. 86/92;
CHE la sig.ra Carriero Brunella, , ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare le opere descritte nel progetto presentato anche in assenza di contributi e senza aver nulla a pretendere dall’Amministrazione comunale a titolo di indennizzo, risarcimento o rimborso di sorta qualora non dovessero rendersi disponibili nuove fonti di finanziamento, inoltre ha dichiarato di essere nella piena disponibilità dell’immobile di proprietà privata da aggregare a quelli demaniali;
CHE il contributo per gli immobili di proprietà pubblica affidati in sub concessione, sarà determinato e verrà accreditato solo se e quando, saranno nelle disponibilità dell’Amministrazione comunale altre fonti di finanziamento sulla base dell’ordine cronologico delle pratiche presentate;
RAVVISATO che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Basilicata, con nota n. 0007863 del 10.09.2020, ha rilasciato ai sensi dell’art.55 del D.L.gs 22/01/2004, n.42, l’autorizzazione alla sub concessione degli immobili demaniali richiesti siti in Recinto di Via Muro nn. 3 e 4, con le seguenti prescrizioni:
a) le misure di conservazione programmate dovranno essere quelle di manutenzione ordinaria estraordinaria prescritta dalla normativa tecnica allegata ai piani biennali di attuazione della legge 771/86 e considerato che il locale non presenta caratteristiche artistiche e architettoniche particolari, che non rientra nel “Catasto dei Beni Culturali” redatto dal Comune, si ritiene che debba essere assicurata la sola percezione esterna in quanto facente parte del contesto urbano dei Sassi.
Ai sensi dell’art.20 del D.L.gs 42/2004, dovrà essere comunicato preventivamente, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Basilicata ogni eventuale mutamento di destinazione, ai fini di accertarne la compatibilità con il presente provvedimento, fermo restando che, l’approvazione degli interventi di cui all’art. 21 del citato Codice restano di competenza esclusiva del S.B.E.A.P. della Basilicata.
b) l’unità immobiliare dovrà mantenere la destinazione ad attività di servizio culturale per l’immobile diRecinto di Via Muro n. 3 e a deposito per l’immobile di Recinto di Via Muro n. 4, come da richiesta della sub concessione e, comunque, tale destinazione non potrà essere alterata o modificata senza il preventivo parere della competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio.
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi degli art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata con nulla osta prot. n. 8759 del 06.10.2020, che ha dettato le seguenti prescrizioni:
la pulitura dei paramenti murari dovrà essere eseguita evitando l’uso di strumenti/metodi/materiali abrasivi o comunque dannosi per la superficie da trattare, sia da un punto vista chimico che meccanico (es. spazzole di ferro);
i nuovi infissi dovranno essere in legno a disegno semplice (ricorrente per i luoghi), del tipo tradizionale a telaio fisso, con battenti ed elementi oscuranti interni tinteggiati di colore bianco con elementi oscuranti esterni tinteggiati di colore verde oliva o marrone scuro; è da escludersi l’adozione di persiane avvolgibili;
i paramenti murari esterni dovranno mantenere sia la superficie del materiale originario che le caratteristiche architettoniche. La stilatura dei giunti non dovrà essere incassata ma a raro paramento, ottenuta con l’uso di malta colorata in pasta di cromia analoga a quella prevalente del fronte interessato;
i portoni esterni dovranno essere realizzati con doghe orizzontali , con elementi non inferiori a cm. 20 di altezza o a pannelli secondo la tipologia tradizionale;
in presenza di eventuali cisterne, forni a legna esistenti, il recupero dovrà essere effettuato, avendo cura di mantenere la superficie del materiale originale e la pulitura della stessa dovrà essere realizzata evitando l’uso di attrezzi metallici, conservando inoltre, la stessa tipologia architettonica nonché la stessa destinazione d’uso;
i pavimenti da realizzare dovranno essere in materiale cotto o pietra naturale escludendo materiale in ceramica, quest’ultimi saranno consentiti solamente nei servizi igienici;
dovrà essere evitato l’utilizzo di materiali a base cementizia, se non per fini strutturali (es. massetti di sottofondo dei pavimenti) ove questo si renda strettamente necessario, allo scopo di evitare di veicolare sali solubili all’interno dei paramenti murari;
prima dell’inizio dei lavori dovrà essere effettuato un sopralluogo congiunto tra i funzionari di questa Amm.ne, il direttore dei lavori e l’impresa appaltatrice dei lavori al fine di verificare situazioni non facilmente desumibili dagli elaborati di progetto e dettare ulteriori prescrizioni;
ACCERTATO che gli immobili, da destinare ad uso residenziale, sono catastalmente così individuati:
IMMOBILI PRIVATI |
Recinto di Via Muro n. 1 – Foglio 159 particella 1463 sub 19 e 5457 sub 1 |
IMMOBILI DEMANIALI | ||
DA ESPROPRIO | DA VOLTURA | |
Recinto di Via Muro n. 3
Foglio 159 particella 1457 D.P.: n. 33208/63 del 25.01.1972 |
Recinto di Via Muro n. 3
Foglio 159 particella 1457 sub 1 Trasferimento: III convenzione |
|
Recinto di Via Muro n. 4
Foglio 159 particella 1456 sub 1 D.P.: n. 1523/65 del 17.01.1967 |
Recinto di Via Muro n. 4
Foglio 159 particella 1456 sub 1 Trasferimento: III convenzione |
VISTO il computo metrico allegato al progetto esecutivo depositato;
VISTI gli schemi di convenzione approvati con atti di C.C. nn.18 e 20 del 22/01/92 nei quali sono contenuti gli obblighi e le condizioni a cui il sub-concessionario nonché beneficiario dell’eventuale contributo dovrà sottoporsi;
VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n.262 del 28/07/2004, n.402 del 06/10/2006 e n.75 del 07/02/2009;
DATO atto che con i suddetti provvedimenti n.262/2004 e 402/2006 la Giunta Comunale, in applicazione delle nuove norme introdotte dal Testo Unico dell’Edilizia approvato con D.P.R. n.380/2001, ha modificato il testo dell’art.5 dello schema di convenzione approvato con i sopra citati atti di C.C. nn. 18 e 20 del 22/01/1992;
DATO atto che con l’innanzi citato provvedimento n.75/2009 la Giunta Comunale ha ritenuto migliorare e perfezionare lo schema di convenzione in argomento con clausole oggettivamente favorevoli al Comune, fermo restando il contenuto sostanziale della convenzione stessa ed all’unico scopo di realizzare l’effettivo recupero dei “Rioni Sassi”;
ATTESO che per la realizzazione dei lavori di risanamento conservativo per l’immobile demaniale di Recinto di Via Muro n. 3 la spesa massima ammissibile è pari ad €. 45.728,11= e per l’immobile demaniale di Recinto di Via Muro n. 4 la spesa massima ammissibile è pari ad €. 45.270,99=;
CHE il periodo di ammortamento provvisorio della somma che sarà anticipata dal richiedente, calcolato sulla base della durata della sub concessione corrispondente a mesi 360, risulta quantificato in mesi 818;
CHE il sub concessionario, presumibilmente, alla fine del periodo di sub concessione non dovrà corrispondere alcun canone mensile, comunque calcolato in €. 111,18=, essendo il periodo di ammortamento superiore al periodo di sub concessione;
CHE, tuttavia, il piano di ammortamento definitivo sarà calcolato soltanto al termine dell’esecuzione dei lavori in oggetto e sarà approvato contestualmente agli atti di collaudo degli stessi;
OSSERVATO, inoltre, che il preminente interesse pubblico al recupero conservativo degli immobili di proprietà pubblica, da molti anni versanti in stato di notevole degrado ed abbandono, rende necessario la fissazione di termini perentori per la stipula della convenzione, per il deposito della stessa registrata e trascritta;
ACCERTATA la regolarità degli atti
D E T E R M I N A
– di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
– di revocare, per i motivi espressi in premessa, la sub-concessione degli immobili di proprietà dello Stato sitinei Rioni Sassi in Recinto di Via Muro nn. 3 e 4, assegnati al sig. De Ruggieri Raffaello, rendendoli liberi a nuova assegnazione;
– di affidare in sub concessione, alla sig.ra Carriero Brunella, nata a Napoli il 21.09.1960 e residente a Materaalla Via IV Novembre n. 22, C.F.: CRR BNL 60P61 F839E, gli immobili demaniali da accorpare all’immobile privato, da destinare ad attività di servizio, identificati in Catasto come appresso indicato:
IMMOBILI PRIVATI |
Recinto di Via Muro n. 1 – Foglio 159 particella 1463 sub 19 e 5457 sub 1 |
IMMOBILI DEMANIALI | ||
DA ESPROPRIO | DA VOLTURA | |
Recinto di Via Muro n. 3
Foglio 159 particella 1457 D.P.: n. 33208/63 del 25.01.1972 |
Recinto di Via Muro n. 3
Foglio 159 particella 1457 sub 1 Trasferimento: III convenzione |
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Recinto di Via Muro n. 4
Foglio 159 particella 1456 sub 1 D.P.: n. 1523/65 del 17.01.1967 |
Recinto di Via Muro n. 4
Foglio 159 particella 1456 sub 1 Trasferimento: III convenzione |
– di stabilire che il progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 4 del 26.01.2006, èintegrato con le ulteriori prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Basilicata, in premessa integralmente riportate;
– di determinare, per la realizzazione dei lavori dell’immobile demaniale di Recinto di Via Muro n. 3 la spesamassima ammissibile pari ad €. 45.728,11= e per l’immobile demaniale di Recinto di Via Muro n. 4 la spesa massima ammissibile pari ad €. 45.270,99=;
– di stabilire, inoltre, che il contributo richiesto per gli immobili di proprietà pubblica affidati in subconcessione, sarà determinato e verrà accreditato solo se e quando, saranno nelle disponibilità
dell’Amministrazione Comunale altre fonti di finanziamento sulla base dell’ordine cronologico delle pratiche presentate;
– di approvare il periodo di ammortamento provvisorio della somma da anticipare, calcolato sulla base delladurata della sub-concessione degli immobili demaniali, corrispondente a mesi 360, che risulta quantificato in mesi 818;
– di precisare che, presumibilmente, il sub concessionario, fino alla fine del periodo di sub concessione nondovrà corrispondere alcun canone mensile di sub-concessione, comunque calcolato in €. 111,91, essendo il periodo di ammortamento superiore al periodo di sub concessione;
– di stabilire che il piano di ammortamento definitivo sarà calcolato soltanto al termine dell’esecuzione deilavori in oggetto e sarà approvato contestualmente agli atti di collaudo degli stessi;
– di disporre che il sub concessionario dovrà attivarsi per la stipula della convenzione prevista dall’art. 6 dellalegge 771/86, a pena di decadenza dalla sub concessione medesima, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
– di decretare, altresì, che copia della convenzione registrata e trascritta dovrà essere depositata, a pena didecadenza dalla sub concessione medesima, nel termine perentorio di 30 giorni dalla stipula della convenzione;
– di stabilire, altresì, che entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della convenzione il sub concessionario,unitamente alla presentazione della nota di trascrizione, dovrà presentare richiesta di rilascio del titolo abilitativo (Permesso di Costruire/Denuncia d’Inizio Attività);
– l’inizio dei lavori sugli immobili affidati in sub concessione dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dalrilascio del titolo abilitativo (Permesso di Costruire/Denuncia d’Inizio Attività);
– la eventuale richiesta di contributi non soddisfatta da parte del Comune per carenza di risorse all’uopodestinate non legittima proroghe dei termini di cui sopra;
– il mancato rispetto dei termini sopra citati per ragioni non attribuibili all’Amministrazione comunalecomporta, senza ulteriori preavvisi, comunicazioni o atti, la decadenza della sub concessione;
– nessun danno o richiesta di rimborso per interventi realizzati anche parzialmente potrà essere riconosciutoal sub concessionario;
– trasmettere copia del presente atto al sig. Raffaello De Ruggieri.
Il dirigente ing. Felice Viceconte
PREDICARE BENE E RAZZOLARE MALE, è il modus operandi attuato dall’ex sindaco De Ruggieri. Difatti aveva l’obbligo di effettuare il recupero entro e non oltre 3 (tre) anni dall’assegnazione dei locali a pena la DECADENZA e quindi REVOCA dell’assegnazione. Ma, stranamente, dopo aver strillato come un’aquila contro il malaffare che, a suo dire, veniva perpetrato sulle proprietà pubbliche, si è guardato bene dall’invitare gli uffici a procedere contro se stesso (Sic!). Poi si domanda perchè il popola materano non lo ha votato nelle recenti consultazioni amministrative, la risposta è in questi comportamenti.