PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE BASILICATA E CONFERENZA EPISCOPALE REGIONALE DI BASILICATA FINALIZZATO ALLA TUTELA E ALLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO APPARTENENTI AD ENTI ED ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE
L’anno 2011, il giorno otto del mese di giugno negli uffici della Regione Basilicata, siti in Potenza, Via Vincenzo Verrastro n. 4, cap. 85100, tra la REGIONE BASILICATA, rappresentata dal Presidente pro tempore Dott. Vito De Filippo, e la CONFERENZA EPISCOPALE DI BASILICATA, rappresentata dal Presidente pro tempore, S.E. Mons. Agostino Superbo,
VISTE
– l’Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche siglata in data 18 aprile 2000, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 16/05/2000 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 in data 10/07/2000);
– l’Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche siglata in data 26 gennaio 2005, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Repubblica n. 78 del 4/02/2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 in data 5/05/2005);
CONSIDERATO
– che fra i fini istituzionali della Regione Basilicata rientra la promozione della conoscenza, della valorizzazione e della tutela e gestione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio;
– che tra le finalità della Regione Ecclesiastica di Basilicata rientra la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici in ambito regionale;
– che la Conferenza Episcopale di Basilicata è l’organo di riunione dei Vescovi ordinari titolari delle Diocesi della Regione Ecclesiastica Basilicata, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e rappresentato, come da Statuto, dal Presidente della Conferenza Episcopale di Basilicata;
– che il Vescovo dell’Eparchia di Lungro, pur facendo parte della Regione Ecclesiastica della Calabria, dà mandato alla Conferenza Episcopale di Basilicata di rappresentarlo ai fini della stipula e della successiva attuazione del presente Protocollo, per quanto attiene al territorio della sua Eparchia (Diocesi) appartenente alla Regione Basilicata;
– che i superiori provinciali degli ordini religiosi danno mandato alla Conferenza Episcopale di Basilicata di rappresentarli ai fini della stipula e della successiva attuazione del presente protocollo;
– che secondo il D.P.R. n. 78 del 2005, art. 1 comma 2, sono competenti per l’attuazione delle forme di collaborazione:
a) “a livello regionale, i direttori regionali e i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali o persone delegate dai Presidenti stessi”;
b) “a livello locale, i soprintendenti competenti per territorio e materia e i Vescovi diocesani o le persone delegate dai Vescovi stessi”;
– che appare necessario un intervento coordinato tra governo regionale e autorità ecclesiastica, allo scopo di ottimizzare gli interventi tesi alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla pubblica fruizione dei Beni Culturali Ecclesiastici di Basilicata.
TUTTO CIÒ PREMESSO
e nel pieno rispetto della legislazione vigente e delle competenze degli Organi Periferici del Ministero per i Beni e le Attività culturali in materia di tutela dei beni culturali, del Codice di Diritto Canonico e delle Disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
La Regione Basilicata partecipa con la Conferenza Episcopale di Basilicata, nell’ambito delle proprie competenze, fatte salve le finalità di culto e pastorale, alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, in attuazione della legislazione regionale di settore e di ogni altra normativa applicabile a tal fine.
In particolare, si riconoscono come compiti prioritari di collaborazione:
a) l’individuazione e la programmazione degli interventi di recupero e restauro del patrimonio monumentale e artistico – storico di interesse religioso e la programmazione delle necessarie risorse finanziarie;
b) l’inventariazione, la catalogazione e la documentazione del patrimonio ecclesiastico monumentale, archeologico e artistico di interesse religioso;
c) il riordino, l’inventariazione, la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico ecclesiastico aifini di ricerca e divulgazione in campo storico;
d) la catalogazione, l’incremento, la tutela e la fruizione del patrimonio bibliografico e bibliotecario;
e) la realizzazione, il completamento, il riordino e la fruizione dei musei e delle raccolte d’arte sacra.
ART. 2
Per il perseguimento degli obiettivi comuni di tutela e valorizzazione, la Regione e la Conferenza Episcopale di Basilicata promuovono, altresì, accordi e programmi congiunti con gli organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nonché con Province, Comuni e Enti Locali.
Le parti convengono di svolgere, ciascuna per la sfera di propria competenza, un’ attività di promozione tra gli Enti Locali e le Diocesi per la realizzazione di piani locali di intervento e di valorizzazione dei beni culturali.
Favoriscono, inoltre, il reciproco scambio dei dati e delle informazioni in proprio possesso concernenti il patrimonio culturale ecclesiastico della Basilicata.
ART. 3
La Regione Basilicata partecipa al finanziamento dei piani d’intervento di cui al presente Protocollo con le risorse indicate nelle leggi di settore. Promuove altresì la partecipazione finanziaria di altri soggetti per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo e riconosce soggetti attuatori anche gli Enti Ecclesiastici e gli Enti morali civilmente riconosciuti e regolarmente iscritti del Registro delle Persone Giuridiche.
I piani d’intervento e di valorizzazione dei beni culturali, promossi dalla Regione Basilicata sui beni culturali ecclesiastici, sono programmati ed eseguiti previo accordo con la Conferenza Episcopale di Basilicata in sede di Commissione paritetica di cui all’art. 6.
ART. 4
La Conferenza Episcopale di Basilicata favorisce la pubblica fruizione del patrimonio culturale ecclesiastico per finalità culturali e didattiche, nel rispetto delle esigenze di culto e pastorali.
L’accesso e la visita ai beni culturali di interesse religioso sono garantiti ove si tratti di edifici aperti al culto o di beni mobili collocati in detti edifici. Anche nel caso di edifici non aperti al culto, musei d’arte sacra, archivi e biblioteche, l’accesso e la fruizione sono favoriti.
L’accesso al patrimonio archivistico, bibliografico, bibliotecario e museale per fini di inventariazione, documentazione, ricerca e studio sarà garantito secondo modalità stabilite mediante la stipula di apposite convenzioni.
ART. 5
La Regione Basilicata e la Conferenza Episcopale si danno atto che tutte le riproduzioni, con qualunque mezzo tecnico, dei beni culturali d’interesse religioso sono proprietà intellettuale degli Enti ecclesiastici proprietari.
Il loro uso sarà regolamentato mediante la stipula di apposite convenzioni.
ART. 6
Al fine di approfondire gli ambiti di applicazione, istituire i progetti, armonizzare gli interventi, individuare le risorse e dare piena attuazione ai contenuti del presente Protocollo è istituita una Commissione paritetica tra la Regione Basilicata e la Conferenza Episcopale di Basilicata.
La Commissione, inoltre, programma gli interventi e verifica la gestione degli stessi.
La Commissione è istituita con decreto del Presidente della Regione Basilicata.
La Commissione è composta da sei membri di cui tre di nomina del Presidente della Regione Basilicata e tre designati dal Presidente della Conferenza Episcopale regionale di Basilicata, fra cui un rappresentante degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica.
La Commissione nomina al suo interno il Presidente, il quale, in caso di parità nelle deliberazioni, ha diritto ad esprimere due voti.
Ai lavori della Commissione possono essere invitati esperti, con funzione consultiva, designati dalla Regione e dalla Conferenza Episcopale di Basilicata. La Commissione viene convocata dal Presidente. Alla prima convocazione della Commissione provvede il Presidente della Regione Basilicata, d’intesa con il Presidente della Conferenza Episcopale di Basilicata.
Art. 7
La Conferenza Episcopale di Basilicata collabora alla realizzazione di iniziative istituzionali a fini culturali promosse direttamente dalla Regione Basilicata.
Favorisce, altresì, fatte salve le finalità di culto e pastorali, il prestito di beni culturali ecclesiastici per iniziative a fini culturali promosse e realizzate dalla Regione Basilicata.
All’uopo saranno stipulate apposite convenzioni.
Art. 8
La presente Intesa ha la durata di cinque anni e si intende rinnovata per un periodo di uguale durata salvo diverso avviso di una delle parti comunicato almeno sei mesi prima della scadenza.