Il Tar di Basilicata nell’udienza di mercoledì 9 novembre, ha respinto la richiesta di sospensiva di cui al ricorso di “Matera Convention Bureau”. “Risultano infondate – si legge nell’ordinanza – le censure relative alla violazione del principio di sussidiarietà orizzontale e all’eccesso di potere per sviamento, nonché anche tutte le censure relative ai componenti del Comitato promotore di Coordinamento”.
“L’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale – fanno sapere dal Comune – rappresenta un nuovo riconoscimento, dopo l’archiviazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di una attività improntata al rispetto delle norme e ai principi della totale trasparenza, cui questa amministrazione si basa dal momento del suo insediamento. Gli elementi di incompatibilità addebitati al Comune – si aggiunge – non hanno trovato alcun fondamento, a conferma di un iter impeccabile sotto tutti i profili. L’organizzazione degli eventi natalizi rappresenta, infatti, per la città e per tutti gli operatori del settore una opportunità di crescita e valorizzazione. Per questa ragione, trasparenza e pari opportunità devono essere la chiave di volta grazie alla quale questo importante momento per la comunità diventa, al tempo stesso, una opportunità per il tessuto economico territoriale. Matera, come più volte sostenuto, deve rafforzare il proprio ruolo di polo d’attrazione di investimenti per costruire un territorio sano e dinamico”.
I fatti sottoposti al giudizio del Tar di Basilicata, si riferiscono all’organizzazione del Presepe vivente nei Sassi di cui i promotori si ritengono depositari del “marchio” e pertanto autorizzati, a loro dire, ad una esclusiva, questa sì, in violazione delle norme vigenti che, al contrario, sono inequivocabilmente dirette a garantire la più ampia partecipazione alle iniziative che, comunque, seppure private, si avvalgono, gratuitamente, di servizi del Comune anche onerosi (fornitura energia, transenne, servizi di viabilità, parcheggi).
Nov 10