A seguito delle notizie pubblicate da alcuni media locali, dove si ipotizza la sostituzione del consigliere regionale Paolo Castelluccio a seguito di un provvedimento restrittivo emesso dall’autorità giudiziaria nei suoi confronti, il presidente del Consiglio regionale, Francesco Mollica, ha rilasciato la seguente dichiarazione:
“Le notizie pubblicate dalla stampa, che ipotizzano la sostituzione del Consigliere Castelluccio, sono destituite di fondamento. Il Consiglio regionale è tenuto ad applicare l’art.8 comma 3, del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (la cosiddetta ‘legge Severino’), a norma del quale ‘i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata’. D’altro canto la norma che prevede la temporanea sostituzione del consigliere sospeso, art. 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è antecedente rispetto alla legge Severino ed il Consiglio regionale, in un analogo caso di sospensione di un consigliere regionale, ha applicato la norma più recente che sembra escludere la necessità della surroga del consigliere.