La Prefettura-UTG di Matera, in vista delle prossime consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 per l’elezione diretta dei Sindaci e dei relativi consigli comunali, che riguarderanno i Comuni di Accettura, Irsina, Matera, Montalbano Jonico, Salandra e Tursi di questa Provincia, ai fini della corretta espressione del voto, fornisce le seguenti indicazioni:
I. – Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
dove il candidato alla carica di sindaco può essere collegato a una sola o anche a più liste, l’elettore:
a) può tracciare un segno di voto solo sul contrassegno di lista. In tal caso, esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato; (Cfr. art. 72, comma 3, D.lgs. n. 267/2000)
b) può tracciare un segno di voto sia sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata; (Cfr. art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)
c) può, altresì, esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco e un altro segno su una lista non collegata al candidato sindaco votato; (Cfr. art. 72, comma 3, D.lgs. n. 267/2000)
d) può, inoltre, tracciare un segno di voto solo sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, esprime il voto solo per il candidato alla carica di sindaco ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate; (Cfr. art. 6, comma 3, D.P.R. n. 132/1993)
e) può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso, esprime un voto valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che non si sia avvalso della facoltà, indicata al precedente punto c), di esprimere un voto disgiunto, cioè di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco; (Cfr. art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)
Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Matera
Inoltre:
1) ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza; (Cfr. art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, D.lgs. n. 267/2000)
2) le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata; (Cfr. art. 73, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000)
3) il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite due righe stampate a fianco del contrassegno di lista votato, il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; (Cfr. art. 73, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000)
4) in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;(Cfr. art. 57, primo comma, T.U. n. 570/1960)
II – Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l’elettore:
a) può tracciare un segno di voto solo sul contrassegno di lista. In tal modo, esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato; (Cfr. art. 71, commi 5 e 7, D.lgs. n. 267/2000)
b) può tracciare un segno di voto sia sul contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista ad esso collegata; (Cfr. art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)
c) può tracciare un segno di voto solo sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, senza segnare il contrassegno di lista. Anche in questo caso, esprime il voto non solo per il candidato alla carica di sindaco, ma anche per la lista ad esso collegata; (Cfr. art. 6, comma 2, D.P.R. n. 132/1993)
d) può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo nella riga o nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso, esprime un voto valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
(Cfr. art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)
I
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noltre:
1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale; (Cfr. art. 71, comma 5, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000)
2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza; (Cfr. art. 71, comma 5, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 267/2000)
3) le preferenze (una sola, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o non più di due, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti) devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata; (Cfr. art. 71, comma 5, secondo e terzo periodo, D.lgs. n. 267/2000)
4) il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite righe stampate sotto il contrassegno di lista votato (una sola riga, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o due, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti), il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; (Cfr. art. 71, comma 5, secondo e terzo periodo, D.lgs. n. 267/2000; decreto del Ministro dell’interno 24 gennaio 2014)