La seduta odierna del Consiglio Comunale di Matera si è aperta con l’interrogazione a firma delle consigliere Scarciolla e Tosti sul tema “Ufficio di Staff e incarico Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera – Conferimento incarico al dipendente dell’Ufficio di Staff del Sindaco Leonardo Rubino”.
E’ stata quindi approvata all’unanimità, con 30 voti favorevoli, la mozione a firma di diversi consiglieri per un protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Comune di Matera e il Comando provinciale di Matera della Guardia di Finanza”. Assent giustificati: Ramundo, Tosti, Casino.
A seguire è stato discusso e approvato l’ordine del giorno a firma di diversi consiglieri avente ad oggetto: “Proposta di legge regionale di iniziativa dei Consiglio comunali ai sensi dell’art. 39 e seguenti dello Statuto della Regione Basilicata avente ad oggetto “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019”.
L’ordine del giorno è passato con 18 voti favorevoli e 4 contrari: Stifano, Stigliani, Toto e Morelli. Astenuti Sassone, Lisurici e Iosca.
Approvato con 18 voti favorevoli e tre astenuti, Alba, Schiuma e Perniola del PD, il progetto definitivo esecutivo per la realizzazione dell’intervento denominato “Ciclovia Giuliana”.
E’ stata approvata con 17 voti favorevoli la variazione al bilancio di previsione 2023/2025 con applicazione di avanzo vincolato 2022 e avanzo da contenzioso. Assenti i Consiglieri di opposizione e Ramundo del Movimento 5 Stelle.
La Cellula Coscioni Basilicata, felice, rende noto che anche la città dei Sassi si fa promotrice della proposta di regionale dell’Associazione Luca Coscioni.
Poche ore fa, dopo un lungo dibattito in cui si sono confrontate diverse posizioni, si è conclusa la votazione sul terzo punto all’ordine del giorno dell’odierno consiglio comunale di Matera: con 18 voti favorevoli, 5 contrari e 3 astenuti anche la città di Matera si fa promotrice della libertà di scelta sul fine vita.
Matera è il settimo comune, nonché il primo capoluogo lucano a chiedere alla Regione Basilicata l’adozione di una legge che vada a garantire modi e tempi certi per la morte volontaria medicalmente assistita.
Di seguito il testo dell’interrogazione presentata dalle consigliere comunali Scarciolla e Tosti su “Ufficio di Staff e Incarico Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera – Conferimento incarico al dipendente dell’Ufficio di Staff del Sindaco Leonardo Rubino”.
Premesso che
– Il Sindaco, indipendentemente dalle previsioni della dotazione organica, ha facoltà di istituire
uffici posti alle sue dirette dipendenze quali: a) la segreteria particolare; b) l’ufficio stampa; c)
l’ufficio gabinetto;
– L’articolo 90 del d. lgs. 267/2000 (TUEL), rubricato “Uffici di supporto agli organi di direzione
politica”, prevedendo il principio di separazione tra la funzione di indirizzo politico e la funzione
amministrativa e di gestione, risponde alla necessità di assicurare, agli organi titolari dell’autorità
politica, la possibilità di disporre di personale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di
controllo loro attribuite dalla legge;
– Il rapporto di lavoro instaurato, ai sensi dell’articolo 90 del TUEL ha natura fiduciaria ed è
instaurato in base all’intuito personae, senza dunque la necessità di particolari procedure
selettive, fermo restando tuttavia che non si può prescindere da una valutazione sulle specifiche
professionalità necessarie; come indicato nel Parere del Dipartimento per gli affari interni e
territoriali del 23 novembre 2007 (Categoria: Personale di supporto agli organi politici e agli
organi collegiali) “non può non rilevarsi come qualificazione professionale e rapporto fiduciario
siano congiuntamente elementi indispensabili che devono sussistere in capo ai preposti agli uffici
in discorso, onde assicurare il corretto funzionamento degli uffici medesimi, funzionamento
necessario per consentire al sindaco ovvero al presidente della provincia un più agevole
perseguimento degli obiettivi programmatici e di governo”. Dello stesso tenore anche la
giurisprudenza (“La presenza dell’elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell’ambito di un
rapporto di staff, pertanto, non prescinde da un’oggettiva valutazione del curriculum vitae del
soggetto preso in considerazione, anche al fine di collocare nell’ambito della “macchina
amministrativa” collaboratori in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve
connotare l’attività dell’Amministrazione” – Sez. Giur. Toscana, sentenza n. 622/2004; Sezione
regionale di controllo per la Basilicata, 26 novembre 2018, n. 38 ); da ciò deriva che
l’amministrazione locale che affida l’incarico di staff ha il dovere di motivare il provvedimento
richiamando la sussistenza dei presupposti di adeguata professionalità e di esperienza per lo
svolgimento delle funzioni tipiche di supporto all’organo politico ovvero per lo svolgimento delle
funzioni di indirizzo e controllo;
– Nel decreto sindacale N. PAP-00532-2021 avente ad oggetto “Selezione pubblica per il
conferimento di un incarico ex articolo 90 del d. lgs n. 267 del 2000, – Ufficio Staff degli organi di
direzione politica – con contratto a tempo pieno e determinato”, in relazione al “profilo
curriculare” ricercato per il ruolo nell’Ufficio di Staff, per evidenziarne la compatibilità con quello
del candidato individuato come idoneo, si afferma: “considerato, in particolare, che il signor
Rubino è in possesso di competenze informatiche acquisite durante il corso di studi di scuola
media superiore e comprovate anche dallo svolgimento di attività di docente di informatica
presso una scuola statale, di competenze relative nell’ambito del settore delle telecomunicazioni,
web broadcast, video editing e delle comunicazioni digitali, produzione e gestione di contenuti di
siti e portali web, come comprovato dall’esperienza ultraventennale in diverse aziende del settore
e dai percorsi di formazione seguiti dopo il conseguimento del diploma di scuola media
superiore”;
– In ossequio alla normativa vigente, in base alla quale le assunzioni “fiduciarie” ex art 90 del d.
lgs.267/2000 non possono comunque prescindere dalla valutazione delle competenze del
candidato prescelto, nello stesso decreto sindacale, per confermare la corrispondenza tra profilo
ricercato e competenze possedute dal candidato considerato idoneo, si afferma: “ritenuto di
particolare interesse che lo staff del sindaco possa disporre di una professionalità in possesso
delle su indicate competenze”;
– Nella Determinazione dirigenziale n.00221 del 02/02/2021 il signor Leonardo Rubino viene
assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato in qualità di
componente dell’Ufficio Staff degli organi di direzione politica, a decorrere dalla data di stipula
del contratto individuale di lavoro a sottoscriversi e fino alla scadenza del mandato del sindaco
pro tempore.
Considerato che
– Nella determinazione dirigenziale n. 317 del 07/02/2023, avente ad oggetto “CTEMT-incontro
per la presentazione ufficiale del progetto della casa delle tecnologie emergenti di Campobassoautorizzazione e prenotazione per rimborso spese missione” si fa menzione di una lettera di
incarico del 20/10/2022, con la quale il signor Leonardo Rubino è stato incaricato di svolgere,
secondo quanto stabilito dal progetto, le attività di rappresentanza, di supporto alla
comunicazione e di coordinamento con la casa delle tecnologie emergenti esistenti e con quelle
di futura creazione, per tutta la durata del progetto stesso, compreso eventuali proroghe che si
dovessero rendere necessarie;
– Nella medesima determinazione si ritiene che “sia opportuno che partecipi alla conferenza
stampa, insieme all’assessore con delega all’innovazione e ai servizi civici, anche il signor
Leonardo Rubino in qualità di dipendente comunale afferente al settore staff del sindaco ed
incaricato a svolgere nell’ambito del progetto casa delle tecnologie emergenti di Matera attività
di rappresentanza, di supporto alla comunicazione e di coordinamento con le case delle
tecnologie emergenti esistenti e con quelle di futura creazione per tutta la durata del progetto
stesso”;
– Il signor Leonardo Rubino era stato autorizzato con determina dirigenziale n. 255 del 31/01/2023,
a partecipare all’incontro organizzato dalla dottoressa Proto (MISE), relativo alla “verifica sullo
stato di avanzamento dei progetti delle case delle tecnologie e presentazione dei nuovi progetti
finanziati a valere sulle somme residuali del fondo sviluppo e coesione 2014 2020”
– Con determinazione dirigenziale n.3435 del 29/12/2022, avente ad oggetto CTEMT- rimborso
spese per missioni al signor Leonardo Rubino – si è ritenuto opportuno far partecipare agli incontri
menzionati nella stessa delibera, e cioè gli incontri a L’Aquila nei giorni 14-15 novembre 2022 per
partecipare all’evento “Le giornate delle tecnologie emergenti per la sicurezza sostenibile”,
nonché a Roma nei giorni 28, 29 e 30 novembre 2022 per partecipare ad un incontro presso il
MISE e ad un incontro presso la sala riunioni della DGSCERP (direzione generale per i servizi di
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali-MISE) per un confronto su possibili ipotesi
di collaborazione per lo sviluppo delle imprese interessate dalle progettualità delle case e
sostenere processi di innovazione, anche gestionale da implementare anche grazie al supporto
di Invitalia;
– In data 2/03/2023 le consigliere sottoscrittrici predisponevano accesso agli atti per conoscere il
contenuto dell’incarico del 20/10/2022 e verificare la congruità dell’incarico stesso rispetto alle
missioni effettuate;
– Con determinazione dirigenziale n.815 del 30/03/2023 avente ad oggetto CTEMT- partecipazione
all’innovation roadshow di Invitalia- MIMITA, “safety and security” presso CTE L’Aquila -, il Signor
Leonardo Rubino ha partecipato in qualità di dipendente comunale (assenti riferimenti
all’incarico alla CTEM), insieme al signor Angelo Raffaele Cotugno in qualità di assessore del
Comune di Matera, con delega all’innovazione e servizi civici; tale missione si è svolto dal giorno
27 al giorno 29 Marzo 2023;
– Nel Documento di Programmazione Strategica della Casa delle tecnologie emergenti di Matera,
si fa riferimento a tutte le fasi della realizzazione della stessa, in cui il Comune di Matera è
soggetto responsabile, in collaborazione e coordinamento con i partner scientifici; dalla
documentazione si evince che il Comune di Matera nomina:
1) un responsabile unico del procedimento
2) un responsabile tecnico;
3) è prevista l’individuazione di un project manager cui sarà affidata la gestione del progetto, con
le funzioni di raccordo tra i diversi livelli di competenza, con i diversi partner e interlocutori
nazionali e internazionali oltre che con il Mise;
4) inoltre, un comitato esecutivo costituito da due rappresentanti del Comune, uno del Mise e
dal project manager, si occuperanno delle attività di esecuzione del programma con compiti di
monitoraggio e impulso in raccordo costante con il Mise e i partner del progetto;
5) è previsto, infine, un piano di comunicazione e promozione avente, tra gli obiettivi, iniziative
di comunicazione e supporto, e collaborazioni con le altre case delle tecnologie;
Rilevato che
– Il personale degli uffici di staff ha la funzione di corroborare il vertice istituzionale nell’esercizio
delle funzioni di indirizzo e controllo di loro esclusiva spettanza, ed è dallo stesso vertice diretto
in prima persona al quale risponde, dato il rapporto instaurato in base all’intuito personae, senza
il tramite dell’apparato gerarchico amministrativo (Sezione di Basilicata della Corte dei Conti n.
38/2018/PAR);
– In relazione a diverse pronunce della Corte dei Conti, sotto il profilo delle mansioni svolte,
possono ritenersi consentite ex art. 90 del TUEL le attività di assistenza, che non comportino
studio e consulenza e che non rientrino nelle ipotesi di incarichi direttivi o dirigenziali o di
contratto d’opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile, essendo
“l’Ufficio di Staff” organo strumentale allo svolgimento delle funzioni che sono proprie
dell’Organo politico;
– che il personale di questi uffici, c.d. “di staff”, operando alle dirette dipendenze dell’organo
politico di governo dell’ente, non svolge funzioni di amministrazione attiva e/o gestionali, bensì,
esclusivamente, funzioni di supporto all’attività di indirizzo politico e di controllo, con
conseguente esclusione di ogni sovrapposizione con le attività gestionali ed istituzionali dell’ente
(ex multis Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti nella Sentenza n.
785/2012/A: “l’incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze
gestionali ed istituzionali dell’ente. Se così il legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in
maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento alle funzioni di indirizzo
e controllo dell’autorità politica”);
– In altre pronunce la Corte dei Conti aveva evidenziato come la facoltà di utilizzare il personale
assunto ai sensi dell’art. 90 non possa legittimare assegnazioni “strumentalmente finalizzate
all’assunzione temporanea, mediante chiamate dirette di natura fiduciaria, di (…) soggetti (…)
anche presso settori diversi dell’Amministrazione comunale per l’espletamento di mansioni
generiche, rientranti nelle ordinarie competenze gestionali dei vari settori amministrativi del
Comune e, comunque, palesemente esulanti rispetto ai tipici compiti di supporto e di
collaborazione all’esercizio, da parte del sindaco, delle sue istituzionali funzioni d’indirizzo
politico-amministrativo e di controllo (Sezione giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana,
9 settembre 2014, n. 377);
– Secondo i Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, elaborato nella conferenza unificata del 24 luglio 2013 tra i rappresentanti del
Dipartimento della funzione pubblica delle regioni e degli enti locali, sono preclusi a tutti i
dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell’orario di lavoro, gli incarichi:
1) che interferiscono con l’attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo,
alla durata, all’impegno richiesto, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro
concretamente fruibili per lo svolgimento dell’attività; la valutazione va svolta considerando la
qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione
nell’ambito dell’amministrazione, le funzioni attribuite, l’orario di lavoro;
2) gli incarichi che si svolgono durante l’orario di ufficio o che possono far presumere un impegno
o una disponibilità in ragione dell’incarico assunto anche durante l’orario di servizio, salvo che il
dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di
impiego;
3)gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di
compromissione dell’attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di
incarichi conferibili o autorizzabili durante l’anno solare, se fissato dall’amministrazione;
-Pur trattandosi di un atto di nomina di tipo fiduciario l’amministrazione locale ha il dovere di
motivare il provvedimento richiamando la sussistenza di presupposti di adeguata professionalità
e di esperienza del soggetto prescelto, dovendosi altresì ispirare ai canoni di ragionevolezza e
buon andamento dell’azione amministrativa sì che risulti la ragionevolezza della scelta;
– In relazione alla natura dell’incarico e alle prestazioni ivi richieste, l’inquadramento del
dipendente in categoria “C” se, da un lato esclude che l’incarico attribuito rivesta carattere
dirigenziale, dall’altro, implica lo svolgimento di mansioni amministrative ordinarie, incompatibili
con l’incarico stesso;
– In relazione alla valutazione delle competenze, la Corte dei conti ha avuto modo di approfondire
il profilo dell’assenza di una procedura comparativa affermando che “qualunque incarico, a
prescindere dal suo importo, può essere conferito solo dopo una procedura pubblica comparativa,
caratterizzata da trasparenza e pubblicità e, dunque, instaurata a seguito di un’adeguata
pubblicizzazione dell’avviso relativo.
Il necessario svolgimento delle procedure comparative risponde ai principi di trasparenza e buon
andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 della costituzione (Deliberazione Corte
dei conti, n. SCCLEG/14/2014/PREV).
– L’oggetto dell’incarico in esame si caratterizza per lo svolgimento di attività continuativa e
ordinaria a supporto del Settore Gestione del Territorio, per la durata della CTEM comprese le
proroghe che dovessero essere disposte, mentre nel rapporto di lavoro conferito dall’Ufficio di
Staff la durata è limitata al mandato del Sindaco; ai sensi dell’art 18ter del D.L. 162/2019,
convertito in legge n 8/2020 recante: Interpretazione autentica dell’articolo 90, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si afferma che nell’articolo 90,
comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, le parole “contratto di lavoro subordinato a tempo determinato” si
interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo
del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui
all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto
collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei
contratti a tempo determinato”; pertanto, il contratto a tempo determinato del personale di staff
deve avere quale unico limite temporale “la durata del mandato dell’organo politico a supporto
del quale è addetto”. Tale decadenza discende implicitamente dalla rilevata natura fiduciaria del
rapporto medesimo;
– in merito agli adempimenti previsti dagli artt. 18 e 37 del d.lgs. 33.2013 «…le pubbliche
amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri
dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.».
– Ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 33/2013, nonché secondo l’Allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310/2016,
nel caso in cui, a fronte degli incarichi conferiti non sia corrisposta alcuna forma di compenso, le
pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi con la sola indicazione dell’oggetto
e della durata degli stessi;
– Ai sensi dell’articolo 15 del decreto 33 del 2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano e
aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice ed
incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti nonché di collaborazione o consulenza: gli estremi
dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di
incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato, i compensi;
– Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal
conferimento dell’incarico e per i primi tre anni successivi alla cessazione dello stesso.
Tutto ciò premesso e considerato,
SI INTERROGA
Il Sindaco e la Giunta Comunale
· A riferire circa l’incarico “aggiuntivo” conferito al Sig. Rubino in data 20/10/2022 per la CTEM, in
relazione:
1) Al n. di protocollo dell’incarico, assente sulla documentazione inviata;
2) alle mansioni effettivamente svolte, a decorrere dalla data del nuovo incarico, dal dipendente
dell’Ufficio di Staff del Sindaco nell’Ufficio medesimo, essendo il nuovo incarico aggiuntivo
affidato da ufficio diverso da quello dell’ufficio di Staff, ed in particolare dal Settore Gestione del
Territorio; tanto in ossequio ai principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell’attività
amministrativa;
3) alle mansioni effettivamente svolte, ai relativi carichi di lavoro e agli orari previsti per l’incarico
alla CTEM al fine di comprendere la reale possibilità dello stesso dipendente a svolgere le
mansioni a tempo pieno già attribuitegli nell’Ufficio di Staff del Sindaco in applicazione dell’art.
90 del d.lgs. 267/2000;
4) alla compatibilità del profilo curriculare del dipendente per l’incarico alla CTEM, tenuto conto
che il medesimo profilo curriculare è stato considerato adeguato alle mansioni di Staff e
necessario allo stesso Ufficio, come da decreto sindacale N. PAP-00532-2021 (“ritenuto di
particolare interesse che lo staff del sindaco possa disporre di una professionalità in possesso
delle su indicate competenze), mentre il nuovo incarico, per il quale andrebbe motivata la
compatibilità tra competenze richieste dalle mansioni e competenze possedute dall’incaricato,
prevede competenze ulteriori; tanto in ossequio al principio, espresso dalla normativa di
riferimento e dalla giurisprudenza, secondo cui il profilo curriculare è considerato tra gli elementi
fondamentali della scelta di un incarico “intuito personae” per il quale non può prescindersi da
una valutazione delle competenze professionali;
5) alla compatibilità tra la natura del rapporto di lavoro subordinato instaurato ex art. 90 del d.lgs.
267/2000 a titolo di dipendente a tempo pieno e determinato e la natura dell’incarico
“aggiuntivo” conferito in data 20/10/2022 da altro settore, dal quale si rileva, di fatto, una
modifica della sede di lavoro (tenuto conto della necessità di espletare il nuovo incarico), del
responsabile delle mansioni (tenuto conto che il nuovo incarico è affidato da Ufficio diverso da
quello di Staff), del conferimento di fatto di un potere di iniziativa e di autorganizzazione che
prescinde dal vincolo di subordinazione del contratto stipulato dall’ufficio di Staff;
6) dalla assenza di procedure comparative propedeutiche all’affidamento dell’incarico da parte del
Settore Gestione del Territorio;
7) alla configurabilità dell’incarico aggiuntivo come una nuova e diversa forma contrattuale, distinta
dal contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ex art. 90 d.lgs. 267/2000, data la difformità
della rispettiva durata degli stessi, posto che, risulta, dagli atti, l’incarico aggiuntivo per la CTEM
svincolato dalla durata temporale del rapporto di lavorato subordinato ex art 90 d.lgs. 267/2000,
cioè quella del mandato del Sindaco, ma legato alla durata della stessa “CTEM e con quelle di
futura creazione, per tutta la durata del progetto stesso, compreso le eventuali proroghe che si
dovessero rendere necessarie;
8) alla gratuità del nuovo incarico conferito in data 20/10/2022, o alla corresponsione di rimborsi
spesa;
9) all’applicazione del d. lgs. n.33/2013 in tema di pubblicità e trasparenza amministrativa
10) alla compatibilità dell’incarico conferito il 20/10/22 per la CTEM rispetto al Documento di
Programmazione strategica “La casa delle tecnologie emergenti di Matera” e agli altri documenti
relativi alla realizzazione di quest’ultima al fine di conoscere come si configura questo incarico
all’interno dell’iter di realizzazione della CTEM e delle figure professionali previste.
La fotogallery del Consiglio Comunale di Matera (foto www.SassiLive.it)