Il Consiglio regionale della Basilicata, riunito in seduta straordinaria, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto della Regione Basilicata,su richiesta dal presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, ha approvato a maggioranza (14 voti favorevoli di Aliandro, Baldassarre, Bardi, Bellettieri, Braia, Cicala, Coviello, Fuina, Giorgetti, Leone, Merra, Pittella, Polese e Trerotola e 2 astensioni quelle di Leggieri e Perrino) il disegno di legge n. 162/2023 “Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie”.
Lo strumento legislativo disciplina, in attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti), il rilascio del nulla osta di categoria B “per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro, svolte presso strutture sanitarie in possesso di autorizzazione sanitaria regionale e in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private”.
L’Autorità competente al rilascio del nulla osta di categoria B all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e dell’autorizzazione all’allontanamento di materiali o rifiuti contenenti sostanze, viene individuata nel Direttore della Direzione Generale Regionale competente in materia di sanità. L’Autorità competente si avvale del supporto tecnico di un organismo consultivo, la “Commissione per la radioprotezione” che, oltre ad esprimere parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del nulla osta, fornisce ogni necessario supporto tecnico-scientifico per affrontare le questioni relative alla prevenzione dei rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti, sia dal punto di vista della radioprotezione della popolazione e dei lavoratori, sia per quanto riguarda l’ambiente.
La Commissione è presieduta dal dirigente del competente ufficio in materia di prevenzione primaria sanitaria della Direzione Generale Regionale competente in materia di sanità ed è integrata da uno specialista in fisica medica, da un esperto di radioprotezione di almeno 3° grado sanitario, iscritto nell’elenco nazionale degli esperti di radioprotezione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia e da un medico autorizzato, come individuato all’art. 138 del D.lgs n. 101/2020, da un rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata, da un rappresentante designato dalla Direzione regionale del lavoro e da uno designato dalla direzione regionale dei Vigili del fuoco.
Il provvedimento di nulla osta tiene conto dell’ubicazione delle installazioni, dell’idoneità dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, dell’organizzazione del sistema di radioprotezione e dei vincoli di dose adottati, delle conseguenze derivanti da eventuali incidenti, delle modalità di allontanamento di materiali o smaltimento nell’ambiente di rifiuti radioattivi. All’Autorità competente spetta il compito di inserire nel registro telematico delle sorgenti di radiazioni ionizzanti le informazioni riguardanti i provvedimenti autorizzativi ed eventuali provvedimenti di aggiornamento.
Con l’articolo 14 del dispositivo viene vietato lo smaltimento nell’ambiente, il riciclo e il riutilizzo di materiali contenenti sostanze radioattive senza una preventiva autorizzazione, mentre l’articolo 16 indica il contenuto dell’autorizzazione all’allontanamento, fissando apposite prescrizioni.L’art. 17 disciplina la sospensione dell’attività e la revoca dell’autorizzazione in caso di gravi o reiterate violazioni delle norme di cui al D. lgs. 101/2020 o di prescrizioni tecniche. L’art. 18 pone a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 25/1999, le spese per il rilascio dei pareri tecnici.