Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (con 12 voti favorevoli di Lega, Fi, Fdi, Bp, Idea 4 voti contrari di Pd, Iv e M5s) la proposta di legge recante ‘Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale’ che introduce disposizioni ed integrazioni del sistema normativo regionale aggiornando alcuni testi di legge.
Ambiente, energia, turismo, commercio, diritto allo studio, sanità, agricoltura alcune delle materie oggetto di intervento legislativo. In particolare, con l’articolo 1 si dettano integrazioni alla legge regionale n.8/1998 “Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica e ai gruppi consiliari della Regione Basilicata”. La normaprevede per i gruppi consiliari la possibilità di presentare un piano di compensazione in alternativa ad un piano di rientro nell’ipotesi in cui a seguito del controllo operato dalla sezione di controllo della Corte dei Conti dovesse conseguire l’obbligo di restituzione in capo al gruppo consiliare. Si stabilisce, altresì, che l’ufficio di presidenza, dopo la valutazione del piano di restituzione o del piano di compensazione, ne dispone l’accoglimento o il diniego.
Con l’articolo 1 bis si dettano disposizioni in materia di salvaguardia del settore turistico. Stabilito che “in applicazione della legge nazionale 77/2020, al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, gli uffici regionali competenti in materia, entro il 31 dicembre 2021, per le concessioni demaniali marittime, provvedano alla ricognizione, mappatura, individuazione e consistenza dei luoghi, nonché alla ricognizione delle tipologie e del numero delle concessioni oggetto di prosecuzione dell’attività e di conferma”.
L’articolo 2 propone modifiche e integrazioni alla legge regionale n.30/2016 “Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici”. In particolare, tra i soggetti obbligati a trasmettere i dati sono inseriti anche i fornitori alle utenze di combustibile. Introdotta, altresì, una sanzione per la mancata compilazione del libretto di sicurezza degli impianti eolici.
L’articolo 4 modifica e integra la legge regionale n.35/2018 la quale,in attuazione della normativa e della legislazione statale di settore, reca disposizioni di riordino normativo in materia di gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e difesa dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto.In particolare si segnala l’introduzione, nel campo delle bonifiche, della competenza della Regione per quanto riguarda l’approvazione dei piani di caratterizzazione, dei risultati delle analisi di rischio, dei progetti operativi di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente, dei piani di monitoraggio e dei progetti unici di bonifica. E’, altresì, di competenza della Regione, l’autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi e per le modifiche di quelli esistenti, fatte salve le competenze statali. Previste, inoltre, l’attribuzione di nuove competenze all’Arpab,tra le quali la validazione, mediante apposita relazione, dei risultati delle indagini preliminari, degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, della caratterizzazione, degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente e dei risultati dei monitoraggi. Per quanto concerne le indagini e i monitoraggi sulle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee si prevede che l’istanza relativa a tutti i provvedimenti autorizzativi di competenza regionale definisce, quale condizione pregiudiziale di procedibilità, i valori di riferimento iniziali delle concentrazioni delle sostanza pertinenti e delle ulteriori sostanze richieste dall’autorità procedente in relazione alle attività pregresse svolte sul sito. Riformulate le sanzioni amministrative pecuniarie sostituendo l’articolo di riferimento (art.66).
L’articolo 5 integra la legge regionale n.6/2008 “Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata”. Nello specifico, ai fini di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la promozione, la pubblicità e la commercializzazione dell’offerta delle strutture ricettive dovrà essere contrassegnata da un codice identificativo di riferimento (Cir) di ogni singola unità ricettiva. Tanto al fine di contrastare l’abusivismo nella gestione degli affitti turistici.
L’articolo 6 modifica la legge regionale n..19/1999 “Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche”. Nelle more di una revisione organica della disciplina di settore, si interviene con l’abrogazione delle disposizioni che non sono in armonia con i principi di liberalizzazione degli orari dei negozi. Si stabilisce, tra l’altro, che le vendite di fine stagione o saldi devono essere pubblicizzate come tali ed effettuate esclusivamente nei periodi dell’anno stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Per le vendite dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione possono effettuarsi tranne che nei periodi stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
L’articolo 7 modifica la legge regionale n.50/2018 “Diritto allo studio e sostegno all’apprendimento permanente nel corso della vita attiva” stabilendo l’avvio dell’applicazione della norma con decorrenza dall’anno scolastico 2021-2022.
L’articolo 8 apporta modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.9/2016 “Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva – L.A.B. Lavoro e Apprendimento Basilicata”. Si prevede che nelle more della conclusione della procedura per la nomina del direttore generale dell’Agenzia, al fine di assicurare la continuità amministrativa e gestionale dell’organismo, la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto fra i soggetti con qualifica dirigenziale del ruolo unico della dirigenza regionale. Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
L’articolo 9 detta disposizioni in materia di autonomia organizzativa dell’Agenzia lucana di sviluppo e innovazione in agricoltura (Alsia). Si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, funzionalmente attestato presso l’Alsia e ivi in servizio alla data del 31 dicembre 2020, è trasferito alle dipendenze dell’Agenzia.
L’articolo 10 modifica la legge regionale n.18/2017 “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019. Si abroga l’articolo 16 “Tariffe per prestazioni sanitarie” al fine di garantire una uniforme applicazione delle tariffe ministeriali definite con il decreto del Ministro della salute del 18 ottobre 2012.
L’articolo 11 modifica la legge regionale n.12/2020 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”. Previsto che nelle more dell’approvazione della legge di riordino per lo sviluppo industriale, al fine di evitare l’interruzione dei servizi di interesse pubblico indispensabili per la gestione delle aree industriali e stante l’emergenza pandemica da Covid-19, si provvede ad un trasferimento di 2.500.000 euro al Consorzio industriale di Potenza a titolo di aiuto indiretto non selettivo a beneficio delle imprese operanti nelle aree produttive di competenza del Consorzio. “Con la modifica – si legge nella relazione di accompagnamento – a seguito del trasferimento di 2,5 mln di euro effettuato dalla Regione a favore del Consorzio industriale si intende rendere noto ed attribuire pro-quota alle imprese il contributo indiretto sulla base dell’effettivo vantaggio ottenuto da ciascuna e acquisire dalle imprese una dichiarazione (una sorta di “domanda di aiuto”) che faccia emergere la consapevolezza da parte delle stesse di aver usufruito di un contributo indiretto in c/esercizio”.
L’articolo 12 apporta modifiche alla legge regionale n.8/2028 “Legge di stabilità regionale 2018”, in particolare in materia di assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali prevedendo che “le quote giornaliere sono dovute, su richiesta, a tutte le strutture residenziali autorizzate e accreditate che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato assistenza alle persone anziane non autosufficienti o allettate sulla base della certificazione di non autosufficienza rilasciata dalla Azienda sanitaria competente”.
L’articolo 13 modifica la legge regionale n.4/2007 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”. Si stabilisce che le strutture che svolgono in regime semiresidenziale o residenziale attività socio-assistenziali, socio-educative, in possesso di autorizzazione provvisoria, già operanti e carenti dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308 e dalle disposizioni attuative regionali, devono adeguarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.
L’articolo 14 modifica la legge regionale n.15/2020 “Interventi per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli”. Si prevede che la Giunta regionale, per i soggetti che si trovino in comprovate difficoltà economiche, istituisce un fondo finalizzato ad erogare, nei limiti della sua capienza, un rimborso, erogato e liquidato dalla Regione, delle spese sostenute, documentate ed eventualmente anticipate dagli amministratori di sostegno, quando le stesse non siano state riconosciute dal giudice tutelare per incapienza del patrimonio del beneficiario.
L’articolo 15 modifica la legge regionale n.19/2020 “Norme in materia di requisiti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio”. Si stabilisce che per la costruzione di nuovi impianti natatori o per la ristrutturazione e/o ampliamento di impianti esistenti che comportano variazione distributive e/o funzionali è necessario acquisire il preventivo parere igienico-sanitario dell’Azienda sanitaria locale competente.
L’articolo 15 bis modifica la legge regionale n.24/2007 “Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Vengonostabiliti nuovi criteri per l’assegnazione.
L’articolo 15 ter modifica la legge regionale n.25/2009 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”. La modifica si rende necessaria per consentire che gli interventi possono essere consentiti entro la sagoma della superficie coperta, sempre nel rispetto delle altezze di piano, previsti dagli strumenti urbanistici e dalle normative di settore. La modifica consente, altresì, che le opere realizzate in assenza o difformità del titolo abitativo e la cui demolizione pregiudica lo stato dei luoghi e delle preesistenze edilizie eseguite in conformità possano trovare il completamento delle sole opere realizzate per renderle funzionali alla destinazione d’uso previste.
L’articolo 16 integra la legge regionale n.42/1998 “Norme in materia forestale” prevedendo che la Commissione tecnico-amministrativa, istituita presso il Dipartimento agricoltura e foreste, sia composta anche dal dirigente dell’ufficio competente in materia di usi civici o da un suo delegato.
L’articolo 17 modifica la legge regionale n.37/2018 “Misure straordinarie per contrastare l’emergenza cinghiali in Basilicata”. Si prevede che la proposta di piano annuale di gestione degli ungulati venga predisposta dall’ufficio competente della Regione e non più dagli Ambiti territoriali di caccia, stabilendo, altresì, che esso vada redatto entro il 30 gennaio di ogni anno. Previsto, inoltre, che il prelievo venatorio effettuato in squadre nella forma della braccata è definito secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
L’articolo 18 detta modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.35/1995 “Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi”. In particolare si eliminano i richiami alle Comunità Montane le cui funzioni sono riassunte dalla Regione. Viene prevista la possibilità di sostituzione di un membro della commissione esaminatrice e la fissazione di determinati requisiti per la rappresentatività delle associazioni micologiche. Vengono, altresì, definiti i requisiti di cui devono essere in possesso i membri della commissione che valuta l’idoneità dei richiedenti il tesserino e viene eliminata l’indennità di presenza per i componenti della commissione esaminatrice.
L’articolo 18 bis prevede che dall’entrata in vigore della presente legge viene individuata una nuova tipologia di residenza sanitaria assistenziale disabili adulti gravissimi con elevato ritardo mentale e privi di sostegno familiare, denominata RD3.1S (speciale). Trattandosi di pazienti con rilevanti necessità di assistenza sanitaria, gli stessi necessitano di maggiori risorse professionali e conseguenti maggiori ore lavorative dedicate.
L’articolo 18 ter modifica la legge regionale n.26/2014 “Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 2014/2016. Si modifica la composizione del comitato antiracket e antiusura, eliminando la partecipazione di rappresentanti di dipartimenti non direttamente interessati (Politiche della persona e Politiche di sviluppo), ma coinvolgibili se ritenuti necessari dal commissario, e si aggiunge la presenza stabile del rappresentante del dipartimento Programmazione e Bilancio. Al commissario il compito di relazionare sui risultati delle attività del comitato. Il sistema contabile permetterà il recupero a bilancio delle somme eventualmente non utilizzate e restituite dalle fondazioni/cofidi/associazioni e la loro ridestinazione in favore dei soggetti che siano riusciti a raggiungere gli scopi e le finalità della legge. Con l’articolo 18 quatersi riconosce priorità di finanziamento agli immobili riconosciuti di interesse storico ed artistico oppure immobili per i quali il piano di recupero prescriva l’esecuzione di interventi di restauro e risanamento conservativo e per gli immobili posti lungo le vie di fuga individuate dai piani di protezione civile adottati ai sensi della vigente normativa. Con l’articolo 18 quinques si aggiunge il comma 3 bis stabilendo che la misura del reddito minimo di inserimento non è incompatibile con altre misure promosse a livello nazionale.
L’articolo 18 sesties modifica la legge regionale n.32/2000 “Nuove norme per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale”. In riferimento alle limitazioni per l’esercizio degli incarichi si stabilisce che quanto previsto dal comma