Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (con 12 voti favorevoli di Pd, Psi, Ri, Udc, Pp e Pace del Gm e 3 voti contrari del M5s e di Romaniello del Gm), in seconda lettura, una proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Mollica, Rosa e Spada, componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, recante “Modifiche all’articolo 54 e all’articolo 72 della legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n.1 – Statuto della Regione Basilicata”.
“Le modifiche approvate – ha detto il presidente dell’Assemblea Francesco Mollica – hanno il solo scopo di colmare un vuoto normativo rispetto a determinate situazioni. Abbiamo atteso lo svolgimento delle scadenze elettorali, come ha sottolineato anche il consigliere Giuzio riproponendo all’esame dell’Aula le modifiche approvate, per evitare che questa materia fosse oggetto di interpretazioni strumentali”.
Con la modifica all’art. 54 si stabilisce che, nei casi di scioglimento del Consiglio regionale per impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del presidente della Giunta, le funzioni del presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo presidente della Regione. Si prevede che durante la prorogatio venga consentita l’ordinaria amministrazione nonché gli atti indifferibili ed urgenti. In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del presidente della Regione si prevede inoltre l’attribuzione delle funzioni al vice presidente e al fine di evitare il protrarsi indefinito della prorogatio si prevede l’indizione delle nuove elezioni entro tre mesi.
Inoltre si prevede che le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere di urgenza e necessità. Queste limitazioni all’attività di prorogatio discendono dalla ratio stessa dell’istituto, che è quella di coniugare il principio di rappresentatività politica del Consiglio regionale con quello della continuità funzionale dell’organo, continuità che esclude che il depotenziamento possa spingersi ragionevolmente fino a comportare una indiscriminata e totale paralisi dell’organo stesso.
La seconda modifica, relativa all’articolo 72, punta ad uniformare le disposizioni dello Statuto relative alle leggi che importino nuove o maggiori spese a quelle dell’articolo 81 della Costituzione, come riformato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012 n.1, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. In pratica la sostituzione dell’articolo comporta che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri “provvede – e non indica come scritto precedentemente – ai mezzi per farvi fronte”. Il comma 4 dell’articolo 72 dello Statuto regionale riportava ancora la formulazione originariamente adottata dai Costituenti senza tener conto della modifica successivamente intervenuta.