Con ordinanza sindacale 5844/2020 il sindaco Bennardi ha disposto la regolamentazione del mercato settimanale del sabato e dei mercati rionali ai fini della mitigazione del rischio di diffusione dell’epidemia COVID-19. Di seguito il testo integrale.
IL SINDACO
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ad eccezione degli artt.3, comma 6-bis e 4;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 1 comma 2 lett. aa), che prevede la possibilità fino al termine dello stato di emergenza di adottare misure di limitazione o di sospensione di fiere o mercati;
Viste le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 16 maggio 2020 e in particolare il documento “commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”, e successivi aggiornamenti;
VISTO l’allegato 17 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 relativamente al commercio al dettaglio su aree pubbliche, in cui si demanda ai comuni la regolamentazione della gestione dei mercati, fiere e mercatini degli hobbisti;
VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga (al 31 gennaio 2021) della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020”;
VISTO il D.P.C.M. del 7 ottobre 2020 che ha disposto la proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza in relazione al rischio sanitario connesso all’insorgenza ed alla diffusione del Virus COVID-19;
CONSIDERATO che i dati diffusi dalle istituzioni competenti dimostrano che a livello nazionale, esiste un trend in aumento esponenziale del numero dei contagiati dal Virus COVID-19, confermato anche dai recenti bollettini epidemiologici emessi dalla Regione Basilicata e dall’incremento della curva epidemiologica che interessa anche il Comune di Matera;
VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 recante “disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
VISTE le nuove “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020 e riportate nell’allegato 9 del D.P.C.M. 3 novembre 2020;
VISTA la propria Ordinanza n. 560 del 19 ottobre 2020, con cui è stato attivato il Centro Operativo Comunale al fine di assicurare nell’ambito del territorio comunale la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione, in relazione al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19;
VISTA l’Ordinanza sindacale n. 260 del 25 maggio 2020 prot. n.0034858/2020 relativa alla riapertura dei mercati rionali su aree pubbliche del martedì, mercoledì, giovedì e venerdì;
VISTA l’Ordinanza sindacale n. 274 del 4 giugno 2020, prot. n.0037280/2020, e relativo “protocollo anti contagio” allegato, con cui si è provveduto a riaprire il mercato settimanale del sabato di via Granulari/PAIP
II;
VISTA l’Ordinanza sindacale n.839 del 12 novembre 2020, prot. n. 0078679/2020, con cui si è fatto divieto ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche i quali non siano titolari della relativa concessione (c.d. spuntisti) di occupare nel mercato settimanale del sabato e nei mercati rionali i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione nonché quelli vacanti per cessazione o revoca o decadenza dei precedenti titolari;
VISTA la L.R. n.19/1999 e s.m.i.
VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 12 dicembre 2001, con la quale è stato adottato del Piano comunale del commercio a norma del d.lgs. n.114/98 e della l.r. n.19/1999”;
RILEVATO che il comma 5 dell’art. 24 della legge Regione Basilicata n. 23 del 30 settembre 2008 ha stabilito che i posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020, con cui la Regione Basilicata è stata collocata in uno “scenario di tipo 3” e con livello di rischio “alto” relativamente al documento di
“Prevenzione e risposta a COVID-19”, e per la quale a partire dall’11 novembre 2020 trovano applicazione le misure di cui all’art. 2 del richiamato D.P.C.M.;
VISTO il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
RITENUTO che, al fine di garantire la continuità dello svolgimento del mercato settimanale del sabato e di quelli rionali, occorre, in ossequio al principio di proporzionalità, confermare le misure restrittive, che siano finalizzate a limitare il numero degli operatori presenti, valutato che i provvedimenti governativi adottati sono finalizzati per le “zone arancioni” a impedire gli spostamenti infracomunali e che quindi occorre limitare la possibilità di arrivo in città da parte degli esercenti il commercio su aree pubbliche non residenti, i quali, non avendo la certezza dell’assegnazione del posto, si muoverebbero dai rispettivi domicili senza giustificato motivo;
RITENUTO che l’accesso ai mercati da parte degli esercenti che non siano titolari della relativa concessione (c.d. spuntisti) rappresenta una circostanza che può favorire la formazione di assembramenti, in particolare nella fase di assegnazione dei posteggi;
CONSIDERATO che, alla luce dei provvedimenti di sospensione dei mercati adottati dai comuni viciniori, soprattutto pugliesi, si registra un aumento esponenziale di commercianti ambulanti che si riversano sui mercati istituiti nella città di Matera, provenienti da altri comuni, e che questo fenomeno può determinare una situazione difficilmente gestibile ai fini dell’osservanza delle norme anti COVID ed in particolare del piano anti-contagio approntato in occasione della riapertura dei mercati negli scorsi mesi di maggio e giugno;
RITENUTO per le ragioni esposte di interdire l’acceso sia nel mercato settimanale del sabato che in quelli rionali agli esercenti che non sono titolari della relativa concessione (c.d. spuntisti) provenienti da altri comuni;
VISTO l’art. 50 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
a decorrere dal 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021, fatta salva l’eventuale proroga in relazione all’andamento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, è fatto divieto ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche i quali non siano titolari della relativa concessione (c.d. spuntisti) e provenienti da altri comuni di occupare nel mercato settimanale del sabato e nei mercati rionali i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione nonchè quelli vacanti per cessazione o revoca o decadenza dei precedenti titolari.
AVVERTE
che, fatta salva l’applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del decreto legge. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 22 maggio 2020 n. 35, da euro 400,00 ad euro 1.000,00, oltre alla eventuale chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Matera, per gli obblighi di pubblicità e sia trasmessa alla Prefettura di Matera, alla Polizia locale, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, per quanto di rispettiva competenza.
Contro il presente provvedimento è ammesso, alternativamente, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Basilicata, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, nei modi e termini di cui all’art. 29 e successivi del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 oppure al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione nei modi e termini ex art. 8 e successivi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; è inoltre ammesso il ricorso gerarchico al Prefetto di Matera, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all’albo on-line del Comune di Matera.
Comune di Matera lì, 04/12/2020