Dopo i 5 casi di contagio registrati a Moliterno il governatore Bardi ha pubblicato un’ordinanza della Regione Basilicata che prevede fino al 3 aprile 2020 il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti, il divieto di accesso nel territorio comunale e la sospensione delle attività degli uffici della pubblica amministrazione, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Di seguito il testo integrale.
Ordinanza n. 7 del 17 marzo 2020
OGGETTO: ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Moliterno (Provincia di Potenza).
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all ‘intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTO l’articolo 50 del d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 11.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’articolo 117 (Interventi d’urgenza), sancisce che “l. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali ”
VISTA la legge regionale 1 febbraio 1999, n. 3 “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4,
recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTA la legge regionale 1 0 luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020•
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell ‘emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, tra l’altro, all’articolo 2, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO in particolare l’articolo 3, comma 1, del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ove si stabilisce che “l. Le misure di cui agli articoli I e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale” e al comma 2 dispone che ” Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma l, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli I e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le misure adottate del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione ”
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale’
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento di contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia;
VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 1, del DCPM 8 marzo 2020 che dispone alla lettera a) di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
CONSIDERATA, in particolare, la misura igienico-sanitaria di cui all’allegato 1 lettera d) del precitato DPCM 8 marzo 2020 che stabilisce, in conformità a quanto raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il “mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro”, quale condizione minima ed inderogabile per prevenire e contenere la diffusione del contagio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, ed in particolare l’articolo 1 del predetto DPCM il quale ha disposto che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all ‘articolo I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all ‘intero territorio nazionale.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’Il marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, che in particolare all’articolo 1, comma 1, n. 5, stabilisce: “Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all ‘articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;
CONSIDERATO che l’OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;
CONSIDERATO che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio regionale, occorre disporre misure urgenti di riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare i soli servizi minimi essenziali, evitando mobilità ingiustificata a tutela della salute sia degli addetti che degli utenti;
CONSIDERATO che, in tale contesto, si impone l’assunzione immediata di ogni misura necessaria e urgente idonea a rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19;
RICHIAMATO il proprio decreto 6 marzo 2020, n.43 “Istituzione dell’unità di crisi regionale (U. CR.) per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che l’11 marzo 2020 1’OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;
RICHIAMATO l’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, ove si dispone che “Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
PRESO ATTO che alla data del 17 marzo 2020 è stato comunicato dal dirigente generale del Dipartimento della Persona della Regione che sul territorio regionale della Basilicata sono stati accertati n. 20 contagi da COVID-19, e che il 25 per cento dei contagi in parola provengono dal Comune di Moliterno (PZ);
CONSIDERATO che la situazione che vede coinvolti i cittadini del Comune di Moliterno risulta di particolare gravità, tenuto conto del numero dei contagiati e dell’alto rischio di ulteriore e progressivo incremento e degli ulteriori contagi che potrebbero determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione in atto su tutto il territorio regionale;
RITENUTO che la situazione impone di adottare con somma urgenza misure aggiuntive rispetto a quelle vigenti, tese ad evitare ulteriori e possibili episodi di contagio da COVID-19, tenuto conto delle gravissime e irreparabili conseguenze che deriverebbero dall’ulteriore incremento dei soggetti affetti da positività da COVID-19 e di concreto rischio di paralisi dell’assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni sanitarie idonee, nel comune, a fronteggiare un aggravio dell’emergenza già in atto, stante la curva dei contagiati da virus;
RITENUTO che risulta indispensabile ed urgente adottare ulteriori misure volte a garantire la salute e la sicurezza dei cittadini che circolano per motivi strettamente necessari e della collettività in generale e che, nel contesto ivi descritto, eventuali spostamenti sia in ingresso che in uscita dal territorio del Comune di Moliterno — destinati tra l’altro a incrementarsi anche per effetto delle attività lavorative in atto — esporrebbero tutta la popolazione al concreto e gravissimo rischio di una espansione della diffusione del virus;
CONSIDERATO che ricorrono, pertanto, che condizioni di estrema necessità ed urgenza per l’adozione di misure tese a impedire gli spostamenti degli individui da e per il Comune di Moliterno;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
Emana la seguente
ORDINANZA
Art. 1
I.Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, ferme restando le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di diffusione del COVID-19, con riferimento al Comune di Moliterno (provincia di Potenza), sono adottate le seguenti ulteriori misure:
a) divieto di allontamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attività degli uffici della pubblica amministrazione, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
2. E’ fatta salva la possibilità di transito, in ingresso e in uscita dal territorio comunale, da parte degli operatori sanitari e sociosanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza nelle attività relative all’emergenza da COVID-19, nonché degli esercenti delle attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali ad esse, con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
3. E’ comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.
5. E’ soppresso il comma 2 dell’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata del 15 marzo 2020, n. 5.
Art. 2
1 La presente ordinanza è comunicata al Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e al Sindaco di Moliterno, ed è trasmessa ai Prefetti e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
3. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Nella foto Moliterno
Ecco un caso in cui i medici/o non vanno ringraziati.