Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato l’ordinanza n. 3 che prevede misure urgenti per arginare il diffondersi del Covid-19 sul territorio.
In particolare, l’ordinanza prevede che chiunque proviene in Basilicata dalle zone rosse, cioè dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, è obbligato a mettersi in quarantena, osservando l’isolamento fiduciario, e a comunicare la propria presenza al medico di medicina generale, se si è minori al pediatra di base, o al Numero Verde istituito dalla Regione Basilicata 800996688.
Agli stessi soggetti è richiesto, ancora, di evitare contatti sociali, di osservare il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza. Se compaiono sintomi, si deve avvertire immediatamente il medico di base, il pediatra o l’operatore di sanità pubblica territorialmente.
L’ordinanza è immediatamente esecutiva ed è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Basilicata.
Di seguito il testo integrale dell’Ordinanza n. 3 dell’8 marzo 2020
OGGETTO: misure urgenti per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
VISTO 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all ‘intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTA la legge regionale 1 0 luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all ‘insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell ‘emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento di contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-CusioOssola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, ed in particolare l’articolo 1 ove si dispone di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi nelle regioni settentrionali e delle disposizioni del menzionato articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020;
RITENUTO che, in tale contesto, si impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, tenuto conto del possibile esodo di un elevato numero di persone provenienti dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia;
RITENUTO che tale situazione potrebbe comportare l’ingresso incontrollato nella regione Basilicata di soggetti a rischio per la trasmissione del virus COVID-19, con conseguente grave rischio per la salute pubblica
RITENUTO, pertanto, per le motivazioni di fatto e di diritto fin qui esposte che motivano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
ORDINA
ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, le seguenti misure:
Art. 1
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tutti i soggetti che rientrano a far data dall’8 marzo 2020 nella regione Basilicata, provenienti dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, devono osservare le seguenti misure:
a) comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, ovvero pediatra di libera scelta, ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688;
b) osservare la permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per quattordici giorni;
c) evitare contatti sociali;
d) osservare il divieto di spostamenti e/o viaggi;
e) rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza;
f) in caso di comparsa di sintomi, avvertire immediatamente il medico di medicina generale, o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, lettere da a) a f), comporta l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie indicate all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020.
3.1 Prefetti territorialmente competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte dalla presente ordinanza.
4. Fermo restando le disposizioni della precedente ordinanza del 27 febbraio 2020, n. 2, la presenta ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.
Art. 2
I La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa ai Prefetti e ai Sindaci della Regione.
2.Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
3.La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
INUTILE FARE MEZZE CHIUSURE, MEZZE APERTURE, CHI SI, CHI NO, SI CHIUDESSE TUTTO PER 15 GIORNI ED AMEN, INUTILE FARE QUESTI MEZZI PASSI CHE CI PORTERANNO AD USCIRE DAI CONTAGI A SETTEMBRE, NON CI VUOLE TANTO PER COPIARE QUELLO CHE HA FATTO LA CINA…SE VOLETE RISOLVERE!