Corte Costituzionale boccia legge sull’autonomia differenziata, soddisfazione Consigliere provinciale Pergola. Di seguito la nota integrale.
Come amministratore di enti territoriali sento di esprimere soddisfazione rispetto alla sentenza che la Corte Costituzionale ha pubblicato in merito alla legge sull’Autonomia Differenziata, anche se ovviamente prima di esprimere valutazioni sui potenziali effetti si dovrà attendere che il governo ne prenda atto.
Suscitano invece profondo disappunto e perplessità le recenti dichiarazioni del Ministro Calderoli riportate dall’ANSA durante un incontro a Rovato insieme al governatore della Lombardia Attilio Fontana, in cui avrebbe affermato “Farò tesoro degli indirizzi della sentenza, le opposizioni taceranno e mi auguro taceranno per sempre “.
Che cosa significa?
Che bisogna annichilire il contraddittorio?
Le leggi vanno pensate per migliorare il benessere dei cittadini e la gestione della cosa pubblica in considerazione anche del contesto socio-culturale ed economico da cui partono, ma soprattutto verso cui tendono in prospettiva futura.
Questa riforma è iniqua e penalizzante per il Sud non perché sia sostenuta da un governo di destra, ma semplicemente perché nella sua attuazione rischia di incentivare il disagio del Mezzogiorno.
La raccolta firme sull’abrogazione della legge dimostra il fatto che la percezione dei cittadini non è certamente positiva.
Con questo primo pronunciamento la Corte, nell’esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania e le difese del governo e delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, ha ritenuto che la delega conferita al governo sia priva di idonei criteri direttivi. In questo modo tutto sarebbe accentrato nel potere esecutivo, limitando fortemente il ruolo costituzionale del Parlamento. La Corte Costituzionale ha bocciato anche la procedura della Legge di Bilancio 2023 per la definizione dei Lep sulla base della spesa storica degli enti locali.
La riforma sull’autonomia differenziata ha avuto inizio con la legge 3 del 2001 sulla ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni.
In particolare la modifica dell’art. 117 ha quasi ribaltato gli equilibri preesistenti, passando da una competenza generale dello Stato ad una generale delle regioni, con lo scopo di aprire la legislazione regionale ad ambiti prima riservati a quella statale.
Ruolo fondamentale dello Stato è rimasto quello di determinare, come da dettato costituzionale “…i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Stiamo parlando dei tanto dibattuti LEP, ossia di quelle prestazioni che devono essere fornite in modo uniforme su tutto il territorio nazionale garantendo, da un lato il principio di uguaglianza e dall’altro quello di unità della Repubblica. Rispetto alla autonomie, sempre la Costituzione, ci dice che si differenziano non nelle competenze che hanno, ma nel modo in cui esercitano queste ultime e perché questo possa funzionare è però necessario che si stabilisca quanto costi erogare ogni singola prestazione.
Dalla legge del 2001 i livelli essenziali delle prestazioni sono stati definiti in ambito sanitario come LEA (livelli essenziali di assistenza) sotto forma di servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket).
Rispetto ai Lea non sono stati definiti dei costi standard e ci è basati essenzialmente sulla spesa storica, che detto in parole povere significa: tante risorse ricevi quanti sono i servizi che eroghi.
Questo ovviamente ha fatto sì che negli anni si cristallizzassero le diseguaglianze fra regioni e quindi chi da sempre eroga molti servizi ha continuato a ricevere tante risorse, viceversa per quelle che erogano ancora pochi servizi.
Secondo una recente indagine Svimez per riequilibrare il gap nord-sud rispetto ai livelli di servizi erogati servirebbero risorse tra gli 80 e i 100 miliardi di euro.
No all’autonomia differenziata, no alle diseguaglianze.