L’articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 20/2018 (Sistema di elezione del presidente della Giunta e dei consiglieri regionali) prevede che il presidente della Giunta fissa la data delle elezioni ed emana il decreto di indizione dei comizi almeno sessanta giorni prima della data delle elezioni, sentito il presidente del Consiglio regionale. In adempimento a questa previsione di legge il presidente del Consiglio regionale Vito Santarsiero, con una lettera inviata oggi alla vice presidente della Giunta regionale Flavia Franconi, ha espresso il proprio parere obbligatorio nei seguenti termini:
“Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge regionale n. 20 agosto 2018, n. 20 le elezioni del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale possono aver luogo dalla quarta domenica precedente la scadenza del quinquennio dalla data di elezione del Consiglio regionale e non oltre il termine di cui all’art. 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165.
Le precedenti elezioni del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata si sono celebrate il 17 e 18 novembre 2013, pertanto il quinquennio di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 165/2004 è terminato il giorno 17 novembre 2018.
Poiché ‘le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori’, secondo quanto disposto dal medesimo art. 5, comma 1, della legge n. 165/2004, così come modificato dall’art. 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2015, n. 27 (convertito con legge 8 maggio 2015, n. 59), il termine ultimo non oltre il quale devono svolgersi le elezioni del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata è domenica 20 gennaio 2019. Conseguentemente, a9 sensi del citato art. 5, comma 2, della legge regionale n. 20/2018, il decreto di convocazione dei comizi elettorali deve essere emanato entro e non oltre mercoledì 21 novembre 2018.
Il presidente del Consiglio regionale
Vito Santarsiero”.
Riguardo al decreto legge n. 27/2015, Santarsiero evidenzia inoltre quanto riportato nella nota della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 31 marzo 2015 (Indizione delle elezioni e termini di decorrenza della prorogatio, alla luce del decreto legge 17 marzo 2015, n. 27):
“2.2 Il periodo utile per la data delle elezioni
Il periodo utile per la determinazione della data delle elezioni è, come detto, definito quale principio fondamentale dalla legislazione statale, in particolare dall’art. 5 della già citata legge 165 del 2004, che è stata oggetto di modifica in due recenti occasioni.
Una prima modifica – apportata con l’art. 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – ha aggiunto le parole “e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio”, espressamente “al fine di realizzare le condizioni previste dall’art. 7, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e di ottenere i conseguenti risparmi di spesa”. Il richiamato art. 7 è quello rubricato “electionday” che ha stabilito che “a decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni comunali, (provinciali,) regionali, per Camera e Senato (e del Parlamento europeo) si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un’unica data nell’arco dell’anno” (il periodo evidenziato in corsivo potrebbe ritenersi attribuibile all’intento di esprimere la consapevolezza del legislatore statale della competenza delle Regioni nel determinare la data delle relative elezioni).
La seconda modifica è stata approvata con il recentissimo – e già citato – decreto legge n. 27 del 2015 che ha allungato il periodo entro il quale possono aver luogo le elezioni regionali fino alla “domenica compresa nei sei giorni ulteriori”, rispetto ai sessanta giorni dopo il termine del quinquennio.
Conclusivamente le elezioni dei nuovi Consigli regionali hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni successivi”.