Il 18 novembre scorso è decorso il quinquennio di durata della legislatura per la Regione Basilicata. Tenuto conto che per legge le elezioni regionali “hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori” il candidato presidente del Movimento 5 Stelle, Antonio Mattia, attraverso l’avvocato Maurizio Spera ha inviato un atto stragiudiziale di invito e diffida al presidente facente funzioni Laura Franconi ad astenersi dal convocare i comizi elettorali per la data del 26 maggio 2019, data prevista per lo svogimento delle prossime elezioni europee; In caso contrario Mattia preannuncia il ricorso alla Magistratura con ulteriore avvertenza che i responsabili delle dedotte gravi violazioni di legge potranno essere chiamati a rispondere – in sede civile, amministrativa, penale e contabile -, per eccesso di potere, abuso di ufficio e omissioni di atti e provvedimenti dovuti in ragione del loro ufficio. Di seguito il testo integrale dell’atto stragiudiziale di invito e diffida.
Il sottoscritto Avv. Maurizio Spera nella qualità di procuratore e difensore del Dr. Antonio Mattia, nato a Potenza il 5.9.1971, in proprio e quale candidato alla Presidenza della Regione Basilicata per il M5S alle prossime elezioni regionali, ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Potenza alla Via Nazario Sauro 102, premesso
– che nella Regione Basilicata le ultime elezioni regionali si sono tenute il 17 e 18 novembre 2013, ed a seguito della consulta elettorale veniva eletto l’attuale Consiglio Regionale ed il suo Presidente, dott. Marcello Pittella, sospeso e attualmente sostituito dalla dott.ssa Flavia Franconi, Presidente facente funzioni;
– che, pertanto, in data 18 novembre 2018 è decorso il quinquennio di durata (scadenza naturale) della legislatura, ai sensi dell’art. 5 della Legge n.165/2014 (legge della Repubblica cui rinvia l’art. 122 della Cost.) che, intitolato “Durata degli organi elettivi regionali”, dispone al comma 1 “Gli organi l’eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per
ciascun Consiglio dalla data della elezione ….”;
– che, sempre ai sensi della predetta disposizione normativa, espressamente richiamata dall’art. 5 comma 1 della L.R. 20.8.2018 n. 20, in
caso di intervenuta scadenza del quinquennio sussiste l’obbligo di indire le elezioni del nuovo Consiglio regionale, elezioni che “hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori”.
– che, dunque, considerata la scadenza della legislatura al 18 novembre 2018 e tenuto conto che l’anzidetto periodo temporale dei successivi 60 giorni verrà a cadere il 16.1.2019, la data delle prossime elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale dovrà essere quella della prima domenica compresa nei sei giorni ulteriori, ossia quella che va a coincidere
con la data del 20 gennaio 2019;
– che l’obbligo di indire le elezioni incombe sul Presidente della Giunta Regionale che, ai sensi dell’art. 5 comma 2 della citata L.R. 20.8.2018 n. 20, dopo avere “sentito il Presidente del Consiglio Regionale, fissa la data delle elezioni ed emana il decreto di convocazione dei comizi almeno sessanta giorni prima della data di celebrazione delle elezioni”;
– che il Sig. Presidente della Giunta della Regione Basilicata ha l’obbligo di convocare i comizi elettorali entro e non oltre la data del 21.11.2018 e di fissare, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 20/2018, la data di celebrazione delle prossime elezioni per il 20.1.2019;
Considerato
-che da notizie apprese per il tramite degli organi di stampa e da ulteriori informazioni, trapelate in seguito alle consultazioni in corso, risulta che l’Egr. Sig. Presidente f.f. della Regione Basilicata intenderebbe convocare i comizi elettorali non già per la data del 20 gennaio 2018 ma per quella fissata per le elezioni europee che, ai sensi del combinato disposto dagli art. 7 della Legge n.18 del 24.1.1979 e dell’art. 1 comma 399 della L. n. 147 del 27.12.2013, si terranno la domenica del 26 maggio 2019;
-che la ragione data per tale inopinato differimento risiederebbe nella ‘circostanza’ che l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 98 del 6.7.2011 conv. in
L.15.7.2011 n. 111 (recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) dispone che “qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri (tra cui le consultazioni elettorali per le elezioni dei Presidenti delle Regioni e dei Consigli
Regionali) si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo”;
Considerato altresì
-che la disposizione di cui all’art. 7 comma 2 del D.L. n.98 /2011, che per l’appunto aveva previsto l’accorpamento delle elezioni (qualora nel medesimo anno si svolgano elezioni europee) per ragioni di ottimizzazione della spesa pubblica, è disposizione che aveva introdotto un’anomalia nel sistema elettorale, atteso che per gli organi elettivi regionali -quali i Consigli e il Presidente Regionali-, nel caso di svolgimento di più elezioni, si sarebbe realizzato un regime di prorogatio assai più ampio di quello ordinario fissato dal legislatore
nazionale e regionale, e che tale regime risultava del tutto illegittimo, comportando -senza tema di smentita- una inammissibile dilazione del mandato conferito agli eletti;
-che, a conferma di quanto appena esposto, il legislatore ha inteso porre rimedio alla predetta situazione, introducendo un emendamento (apportato prima dall’art. 1 comma 510 della L. 23.12.2014 n. 190 e poi dall’art. 1 comma 1 del D.L. 17.3.2015 n. 27, conv. in L. 59/2015) alla già richiamata disposizione di cui all’art. 5 della L.165/2014 che, intitolata “Durata degli organi elettivi regionali”
ora -per l’appunto- stabilisce che 1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l’eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori;
-che, la disposizione appena citata, nella versione più recentemente emendata, viene richiamata espressamente dall’art. 5 della Legge Regionale 20.8.2018 n. 20 che, al comma 1, ripropone la disposizione nazionale, statuendo che “Le elezioni del Presidente della G.R. e del C.R. possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo previsto dalla Legge dello Stato in base
all’art.122 comma 1 della Cost.e non oltre il termine di cui all’art.5 della L. 2.7.2004 n.165”;
-che l’introduzione, nel 2014 e 2015, della novella normativa -successiva e di pari grado alla disposizione dell’art. 7 comma 2 del D.L. n.98/2011, ha prodotto, anche in ragione del brocardo lex posterior et specialis derogat priori et generali, l’abrogazione implicita della disposizione del 2011, la quale risulta ora in contrasto ed incompatibile con lo ius superveniens dell’art. 5 della L.165/2004,
che impone per l’appunto che le elezioni dei Consigli regionali, in caso di scadenza del periodo quinquennale, debbano necessariamente essere indette entro e non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio;
-che ai sensi dell’art.15 delle preleggi, ossia delle disposizioni preliminari al codice civile, “le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore”; ciò in applicazione del criterio cronologico della ‘successione delle leggi nel tempo’, criterio già applicato ad es. nel caso della L.R. Basilicata n.30/2000, abrogata implicitamente ad opera della legge statale n.36/01 in ordine al riparto di funzioni fra Regione ed Enti locali, e poi ad opera del Codice delle Comunicazioni approvato con D. Lgs. n.259/2003);
-che, in ultimo, non risulta che lo Statuto della Regione Basilicata contenga una disciplina specifica riferita alla fattispecie dell’indizione delle elezioni a seguito del compimento del quinquennio di durata della legislatura, con la conseguenza che trovano applicazione le disposizioni di rango sovraordinato e segnatamente la novella introdotta all’art.5 della L.164/2004.
Tutto quanto innanzi premesso, il Dr. Antonio Mattia, per il tramite del suo difensore,
invita e diffida l’attuale Presidente facente funzioni p.t. della Regione Basilicata, Sig.ra Dott.ssa Laura Franconi a dare immediata
esecuzione ed ottemperanza alla disposizione dell’art.5 comma 2 della Legge 2.7.2004 n.165 (come modificato prima dall’art. 1, comma 501, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e poi dall’art. 1, comma 1, D.L. 17 marzo 2015, n. 27, convertito dalla L. 8 maggio 2015, n. 59) ed a convocare, anche ai sensi del disposto dell’art. 5 comma 1 della Legge Regionale 20.8.2018 n.20 i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Basilicata, per la data del 20
gennaio 2019;
invita e diffida
la medesima Presidente facente funzioni p.t. della Regione Basilicata, Sig.ra Dott.ssa Laura Franconi, ad astenersi dal convocare i
comizi elettorali per la data del 26 maggio 2019, data prevista per lo svogimento delle prossime elezioni europee;
con espressa avvertenza che, nella denegata e mai verificabile ipotesi in cui codesta Ecc.Ma Presidenza dovesse adottare provvedimenti contra legem, e dunque indire i comizi elettorali per la data del 26 maggio 2019, si provvederà alla tutela dei propri diritti ed interessi innanzi alle competenti Sedi di Giustizia, anche mediante la proposizione di apposito esposto alla competente Magistratura, con ulteriore avvertenza che i Responsabili delle dedotte gravi violazioni di legge potranno essere chiamati a rispondere – in sede civile, amministrativa, penale e contabile-, per eccesso di potere, abuso di ufficio e omissioni di atti e provvedimenti dovuti in ragione del loro ufficio.
Potenza 19 novembre 2018
Avv. Maurizio Spera