Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato a maggioranza (13 voti a favore, quelli di Fi, Lega, Fdi, M5s e PL, astenuti Braia (Iv) e Zullino (Lega) il disegno di legge n, 57/2021che prevede la “Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione e delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e ss.mm.ii..”
La legge disciplina “le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, con potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kw, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e dei principi fondamentali dell’ordinamento statale, nonché dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione; il passaggio di proprietà di tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento (definite dall’articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775); la determinazione del canone corrisposto dai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche. I titolari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone per l’utilizzo della forza motrice articolato in una componente fissa e in una componente variabile.
Nel perseguire l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico lucano nell’ottica dello sviluppo sostenibile della comunità regionale, la legge“concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, contemperando lo sviluppo di politiche energetiche di miglioramento e incremento della produzione da fonti rinnovabili con la tutela dei corpi idrici regionali e degli ecosistemi connessi, l’uso plurimo, sostenibile delle acque, il miglioramento e il risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle connessioni e costituisce misura sia per la mitigazione dei cambiamenti climatici sia per l’adattamento ai conseguenti effetti. Le disposizioni della legge non si applicano alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica volte a soddisfare per almeno il 70 per cento il consumo elettrico annuo del soggetto autoproduttore.
La Regione, prima di avviare le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, valuta l’eventuale sussistenza di un preminente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, in tutto oppure in parte incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico. Tale valutazione è di competenza della Giunta regionale. La legge detta disposizioni di carattere generale che, per la loro piena attuazione, richiedono un’articolata e cadenzata serie di altre disposizioni di natura regolamentare. Stabilito che alla scadenza della concessione, al termine dell’utenza e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia delle grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico le “opere bagnate” passano, senza compenso, in proprietà della Regione Basilicata in stato di regolare funzionamento. La legge prevede che le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico della regione possono essere assegnate agli operatori economici individuati attraverso l’espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica; a società a capitale pubblico o misto pubblico privato; mediante forme di partenariato. Per l’assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza, trovano applicazione le disposizioni sulle clausole sociali per la promozione della stabilità dei livelli occupazionali di cui alla normativa nazionale e regionale vigente. La legge prevede l’istituzione della Commissione di controllo e verifica delle concessioni composta da tecnici del dipartimento regionale competente, da un tecnico di Arpab, due tecnici indicati dagli enti locali interessati dalla presenza delle infrastrutture e degli impianti, nonché dagli altri enti competenti sui diversi aspetti connessi all’esercizio della concessione.
La concessione è rilasciata per una durata compresa tra venti e quaranta anni, incrementabile fino ad un massimo di dieci anni in relazione alla complessità degli interventi necessari e all’importo dell’investimento. Qualora la Commissione di controllo e verifica delle concessioni riscontrasse difformità e gravi inadempimenti da parte del concessionario, l’amministrazione regionale può stabilire la decadenza della concessione.
Ai lavori è intervenuto il consigliere Braia (Italia).
Lug 13