Equità fiscale per gli immobili nella zona dei lidi: rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Come si ricorderà, con nota Prot. 17012 del 7.7.2011 (Procedimento iniziato nell’anno 2002 per iniziativa degli uffici comunali e reiterato con le diverse amministrazioni e Commissari) inviata all’Agenzia del Territorio di Matera ed alla Direzione Centrale Catasto e Cartografia di Roma, il Sindaco Dott. Vito Anio Di Trani sollecitava, la richiesta di procedere alla revisione della classificazione di tutti gli immobili già accatastati nella zona dei Lidi e facenti parte dell’insediamento di Borgo San Basilio (circa 882 immobili), di Marina di 48 (circa 511), di Macchia (circa 250).
La richiesta in oggetto veniva fuori da un’indagine esperita dagli uffici Comunali laddove era stato riscontrato che la maggior parte degli immobili realizzati dalle varie imprese costruttrici ai fini della vendita, erano state accatastate per il 95% del totale censito, nella categoria A3 – Abitazione economica.
Tale classificazione così come risulta dalle varie comunicazioni inviate all’Agenzia del Territorio risultava palesemente non congrua rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche sia sul piano dei redditi che dei valori, tant’è che veniva esplicitamente richiesto alla stessa Agenzia la riclassificazione catastale dei citati immobili come previsto dall’art. 3 della Legge 23/12/1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.
Pur evidenziando che l’art. 3 della citata legge prevede esplicitamente che “l’Ufficio Tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal Comune”, e pur sollecitato diverse volte tale riclassificazione non era mai avvenuta.
Negli ultimi anni, l’Agenzia del Territorio comunicava che a seguito di sopralluoghi effettuati nella “zona dei Lidi” del Comune di Pisticci era stato accertato che le unità immobiliari presenti in tali zone avevano caratteristiche differenti dalle unità tipo rappresentative della microzona 3, per cui il relativo classamento non era congruo sia sul piano del reddito che dei valori, evidenziando altresì una notevole sperequazione fiscale, in quanto le unità immobiliari urbane ricadenti nei fogli di mappa n. 52, 53, 54, 131, 132 e 133 (zona dei Lidi turistico e alberghiero) avevano rendite catastali determinati con tariffe incongruenti.
L’Agenzia del Territorio faceva altresì rilevare che, sulla base delle unità immobiliari trasmesse dal Comune di Pisticci, ed oggetto di riclassificazione, poteva ipotizzarsi un aumento medio percentuale di circa l’80% sul totale delle rendite catastali, in quanto così come ipotizzato dallo studio la categoria prevalente nella citata zona dovrebbe essere A2 – Edilizia Civile ed A7 – Abitazioni in villini, ma non certamente A3.
A seguito di tale lavoro, sulla base degli immobili definiti dagli uffici comunali e trasmessi all’Agenzia del Territorio, si procedeva alla RICLASSIFICAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI NELLA ZONA DEI LIDI. Tale operazione avrebbe fatto giustizia, dal punto di vista fiscale, anche ai cittadini pisticcesi che in virtù delle caratteristiche della propria abitazione hanno proceduto all’accatastamento del proprio immobile in modo regolare nella cat. A2 o A7 sulle base delle caratteristiche intrinseche del proprio immobile e avrebbe consentito, con le maggiori entrate ai fini ICI, l’eventuale riduzione dell’aliquota percentuale per tutte le altre abitazioni dei centri urbani del territorio di Pisticci.
A seguito di tale riclassificazione catastale la maggior parte dei proprietari, tra cui i costruttori proponevano ricorso alla Commissione Tributaria, chiedendone l’annullamento per:
- Nullità dell’atto per sostanziale difetto di motivazione;
- Violazione e falsa applicazione dell’art.7 L.21/2000, art.3 comma 58 L.662/96, art.2697
L’Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio affermava la legittimità del proprio operato ribadendo che La procedura di riclassamento degli immobili in oggetto attivata dall’Ufficio è avvenuta, nel pieno rispetto della normativa vigente ed a seguito di apposita richiesta da parte del Comune di Pisticci di procedere alla revisione della classificazione di tutti gli immobili (si allegava elenco di tutte le particelle oggetto di riclassamento) di cui il classamento non risultasse congruo né rispetto a fabbricati similari ed aventi le medesime caratteristiche, né per le caratteristiche oggettive degli stessi.
Il Collegio, riunitosi in data 25.2.2015 RIGETTAVA l’eccezione relativa al presunto difetto di motivazione in quanto l’atto impugnato risulta adeguatamente motivato contenendo tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato alla rideterminazione del classamento.
Quanto, poi al difetto di prova pure eccepito dalla parte, il Collegio conformemente a quanto ribadito dalla Suprema Corte, ha ritenuto che la sufficienza della motivazione non va confusa con la prova dei fatti addotti a sostegno della pretesa tributaria.
La sentenza, depositata in data 25 Marzo 2015, conclude affermando che la procedura di riclassamento eseguita dall’Ufficio resistente, che ha portato alla rideterminazione della rendita catastale degli immobili in oggetto, è del tutto legittima così come è legittima la comparazione effettuata con immobili similari ubicati nella zona marina del Comune di Policoro mancando nel Comune di Pisticci immobili di riferimento. Pertanto il ricorso va rigettato e per il principio di soccombenza si giustifica la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.