La Giunta comunale di Matera riunitasi nel pomeriggio di venerdì 27 dicembre ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2019.
Di seguito la relazione del dirigente Delia Tommaselli
“La Giunta Comunale, con deliberazione n. 542, in data 9 dicembre 2019,esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022 e con deliberazione n. 543 in pari data, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema di bilancio di previsione per
il periodo 2020/2022.
Con la stesura del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, in corso di approvazione da parte dell’organo consiliare, è stato determinato un risultato di amministrazione presunto relativo
all’esercizio 2019 di €. 28.596.048,09 così composto:
Quote accantonate: €. 14.772.048,34
Quote vincolate: €. 4.789.959,68
Quote destinate: €. 769.447,18
Quote libere: € 8.264.592,89
TOTALE €. 28.596.048,09
Il bilancio di previsione 2020/2022 bilancio prevede l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto:
per un importo complessivo di € 3.100.000,00 destinate a opere pubbliche.
L’articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare:
• il comma 3, il quale prevede che “Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima
dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione
determinerebbe danno per l’ente, secondo le modalità individuate al comma 3- quinquies”;
• il comma 3-quater, il quale prevede che se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è
inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione l’ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato”.
L’articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018 (legge di bilancio) il quale testualmente recita: “ Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è
comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di
liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del
risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all’articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all’articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell’approvazione dei propri
rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all’avvenuta approvazione.
Si propone alla Giunta comunale di adottare il presente provvedimento, al fine di aggiornare il prospetto relativo alla determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio 2019 secondo il prospetto allegato al presente provvedimento con il quale viene determinato un risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2019 dell’importo di €.
28.596.048,09 così composto:
Quote accantonate: €. 14.772.048,34
Quote vincolate: €. 4.789.959,68
Quote destinate: €. 769.447,18
Quote libere: € 8.264.592,89
TOTALE €. 28.596.048,09
ll risultato presunto di amministrazione non presenta un disavanzo, per cui non trovano applicazione i limiti della gestione provvisoria, ai sensi del punto 8.3 del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018,n.145, l’applicazione della quota vincolata, accantonata e destinata è possibile entro i limiti di euro 14.543.447,58 come da calcolo di seguito riportato:
– Risultato di amministrazione presunto – lettera A) 28..596.048,09;
– FCDE 14.772.048,34;
– Differenza 14.543.447,58”
Letta e condivisa la relazione del Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie
Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile allegato 4/2 inerente la contabilità
finanziaria;
Visto il d.Lgs. n. 165/200 e s.n.i.
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Settore Risorse Economiche e
Finanziarie ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e favorevole resa in forma di legge
Delibera
1. di approvare la relazione del Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie e, pertanto, di approvare ai sensi dell’art. 187, comma 3-quater, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., il prospetto inerente il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio 2019 allegato al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, in corso di approvazione come risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il quale risulta così composto:
Quote accantonate: €. 14.772.048,34
Quote vincolate: €. 4.789.959,68
Quote destinate: €. 769.447,18
Quote libere: € 8.264.592,89
TOTALE €. 28.596.048,09
2. di dare atto che le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto non risultano inferiori a quelle applicate al bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019;
3. di dare atto altresì che il risultato presunto di amministrazione non presenta un disavanzo, per cui non trovano applicazione i limiti della gestione provvisoria, ai sensi del punto 8.3 del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
4. di dare atto che la quota vincolata, accantonata e destinata applicabile al bilancio 2020 è stata quantificata entro i limiti di euro 14.543.447,58;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.