La prima commissione (Affari istituzionali) del Consiglio regionale della Basilicata, presieduta da Gianuario Aliandro (Lega), ha approvato a maggioranza (hanno votato a favore Aliandro, Quarto e Bellettieri, astenuti Cifarelli, Polese e Leggieri) l’atto amministrativo n. 328/2023: D.G.R. n. 90 del 17 febbraio 2023, avente ad oggetto: Regolamento recante “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Registro Tumori della Regione Basilicata (RTB)- Approvazione preliminare”. “I Registri Tumori (RT) – si legge nella relazione – sono strutture deputate alla raccolta e registrazione di tutti i tumori incidenti in un determinato territorio. Il Registro Tumori assolve al compito di costituire e gestire nel tempo un archivio di tutti i nuovi casi di tumore diagnosticati e di assicurare che la registrazione dei dati avvenga in modo rigoroso e con carattere continuativo e sistematico. La maggior parte dei registri italiani sono registri di popolazione ovvero, raccolgono i dati relativi alle malattie tumorali di tutti i residenti di un determinato territorio (può essere una singola città o un’intera regione, una provincia o il territorio di una ASL). Accanto ai Registri generali di popolazione, vi sono i Registri specializzati, che raccolgono informazioni su un singolo tipo di tumore o su specifiche fasce di età o su tumori professionali. In Basilicata è presente un Registro Tumori di popolazione generale su base regionale, istituito con DGR n.1277 del 26 giugno 2000, ai sensi del Piano Sanitario Regionale giusta deliberazione Consiglio regionale n.478 del 30.12.1996, ed affidato in gestione all’IRCCS CROB Il registro tumori della regione Basilicata rientra nell’operatività della legge regionale 5 luglio 2011, n.14 recante ‘Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario e di particolare complessità’. Quest’ultima all’art. 3 prevede che con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), vengono stabiliti i tipi di dati sensibili trattabili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri previsti dalla norma, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, le misure di sicurezza dei dati”. In coerenza con il dettato normativo, il regolamento, dopo aver precisato le definizioni sotto il profilo terminologico (art.1), aver definito l’oggetto del registro (art.2) ne declina le finalità all’art. 3, connesse all’attività di ricerca: produrre misure dell’incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, età, genere ed ogni altra variabile di interesse per la ricerca scientifica; svolgere studi epidemiologici sugli andamenti temporali e la distribuzione territoriale dei casi, sui fattori di rischio dei tumori, sugli esiti degli interventi di diagnosi precoce, delle terapie e dei percorsi diagnostico-terapeutici, anche in collaborazione con altri enti e strutture regionali, nazionali e internazionali di ricerca scientifica in campo epidemiologico; produrre dati anonimi e aggregati per la programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, inerente agli interventi di prevenzione primaria e secondaria rivolti alle persone ed all’ambiente di vita e lavoro, nonché dell’efficacia dei programmi di screening; monitorare e valutare i dati relativi all’appropriatezza e qualità dei servizi diagnostici terapeutici, alla sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro. L’art. 4 individua nell’ IRCCS CROB di Rionero in Vulture il titolare del trattamento dati, in quanto soggetto titolare del registro, l’art. 5 definisce la tipologia dei dati sensibili ed il successivo art. 6 la fonte dei dati”.
Sempre a maggioranza (hanno votato a favore Aliandro, Quarto e Bellettieri, astenuti Cifarelli, Polese e Leggieri) la Commissione ha licenziato il D.D.L. n. 133/2023: D.G.R. n. 67 del 10 febbraio 2023, avente ad oggetto “Disegno di legge recante ‘Modifiche ed integrazione alla legge regionale 17 agosto 1998, n. 25 (Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile – Abrogazione L.R. 19 dicembre 1994, n. 46)”. “La materia in oggetto – viene precisato nella relazione – è tuttora regolamentata a livello regionale dalla l.r. 25/98, che necessita di essere conformata all’evoluzione normativa statale e al rispetto dell’art. 117, comma 3, della Costituzione Italiana che, in materia di protezione civile e governo del territorio, attribuisce alle regioni l’esercizio della potestà legislativa concorrente. La normativa statale in materia dal 1998 ad oggi ha subito notevoli variazioni in termini di configurazione del sistema e di attribuzioni di competenze, compiendo, con il D. Lgs. 1/2018 “Codice della protezione civile”, un’azione di unificazione e coordinamento della copiosa produzione normativa nel frattempo intervenuta e introducendo contemporaneamente una ulteriore innovazione nei contenuti. Una delle innovazioni introdotte, ad esempio è che Il Presidente della Giunta Regionale assume la qualifica di Autorità territoriale di Protezione Civile e, tra l’altro, è responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi calamitosi. Le Regioni nell’esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l’organizzazione dei sistemi di protezione civile nell’ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile, definendo, in particolare, le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza in occasione o in vista di eventi calamitosi, di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Al fine di poter disciplinare tempestivamente le modalità di dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la cui rilevanza è notevole in considerazione della ricorrenza di fenomeni aventi tali fattispecie, si ritiene necessario procedere ad una modifica e integrazione della Legge Regionale n. 25/98 anticipando una più generale norma regionale di recepimento del D. Lgs. 1/2018. La modifica normativa proposta, seppur ancorata ad una norma regionale che necessita una più ampia rivisitazione, ha l’obbiettivo di garantire sin da subito una efficace capacità di risposta del sistema regionale di protezione civile in occasione di eventi che si verificano di frequente (a titolo esemplificativo si richiamano gli eventi più recenti, quali la frana di Castronuovo di Sant’Andrea o la frana del quartiere Muraccione a Lauria, in tal senso si propone la modifica dell’art. 1 commi 1) e 2), dell’art. 18, commi 1), 2) e 3) della l.r. 25/98.). Sono, altresì previste le ulteriori modifiche di seguito descritte: l’inserimento del comma 3.bis, 3.ter e 3.quater dell’art.18 e del comma 1.bis dell’art. 28. La dichiarazione dello stato di emergenza regionale consentirebbe, attraverso una specifica disciplina da adottare con successiva deliberazione di Giunta regionale, di dare risposte immediate in termini di assistenza alle popolazioni e di primo intervento per la riduzione del rischio residuo”.
La Commissione ha, poi, approvato all’unanimità il D.D.L. n. 134/2023: D.G.R. n. 78 del 17 febbraio 2023, avente ad oggetto: Approvazione del disegno di legge recante “Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”. Obiettivo dell’intesa valorizzare il ruolo e l’organizzazione della Conferenza riconosciuta quale principale organismo di coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni ad esse assegnate, in un’ottica di rafforzamento comune e solidale della capacità amministrativa. In occasione del cinquantesimo anniversario delle Regioni a statuto ordinario, i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome hanno riconosciuto il ruolo fondamentale che svolge la Conferenza nell’interlocuzione tra il Governo centrale e quelli regionali e delle Province autonome, per rafforzare la collaborazione in tutte le competenze e le funzioni da esercitarsi negli ambiti di loro comune interesse, conferendo piena espressione politica al ‘sistema delle Regioni’.
Iniziata la discussione della P.D.L. n. 158/2023: “Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio”, d’iniziativa del consigliere Coviello.
Ai lavori della commissione hanno partecipato, oltre al presidente Aliandro (Lega), i consiglieri Bellettieri (FI), Polese (IV-RE), Leggieri (M5s), Giorgetti e Sileo (Gm) e Coviello (FdI).