La prima Commissione consiliare permanente, (Affari istituzionali) presieduta da Vito Santarsiero (Pd) ha approvato all’unanimità (con il voto favorevole di Pace, Bradascio, Robortella e Santarsiero), la proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Mollica, Rosa e Spada, componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, recante “Modifiche all’articolo 54 e all’articolo 72 della legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n.1 Statuto della regione Basilicata”.
Prima della votazione la Commissione ha ascoltato il presidente del Consiglio regionale Francesco Mollica che ha spiegato come “la prima modifica è volta a specificare le modalità di prorogatio degli organi regionali in caso di scioglimento del Consiglio regionale per impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del presidente della Giunta. La modifica si è resa necessaria per quanto contemplato dalla legge elettorale nazionale e perché avevamo una oggettiva carenza di norma all’interno dello Statuto regionale per quanto riguardava la impossibilità del presidente a continuare nel suo ruolo. La legge 154 infatti prevede la incompatibilità tra ruolo di presidente di Regione e parlamentare”.
Si disciplina in sostanza l’ipotesi in cui, nei casi di scioglimento del Consiglio regionale per impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del presidente della Giunta, le funzioni del presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo presidente della Regione. Si prevede che durante la prorogatio venga consentita l’ordinaria amministrazione nonché gli atti indifferibili ed urgenti. In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del presidente della Regione si prevede l’attribuzione delle funzioni al vice presidente e al fine di evitare il protrarsi indefinito della prorogatio si prevede l’indizione delle nuove elezioni entro tre mesi.
Con la proposta di modifica, si prevede che le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere di urgenza e necessità. Siffatte limitazioni all’attività di prorogatio discendono dalla ratio stessa dell’istituto, che è quella di coniugare il principio di rappresentatività politica del Consiglio regionale con quello della continuità funzionale dell’organo, continuità che esclude che il depotenziamento possa spingersi ragionevolmente fino a comportare una indiscriminata e totale paralisi dell’organo stesso.
“La seconda modifica relativa all’articolo 72 – ha spiegato Mollica – si rende necessaria per uniformare le disposizioni dello Statuto relative alle leggi che importino nuovi o maggiori spese a quelle dell’articolo 81 della Costituzione, come riformato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012 n.1, le cui disposizioni si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 6 della suddetta legge, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. In pratica la sostituzione dell’articolo comporta che “ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede, e non indica come scritto precedentemente, ai mezzi per farvi fronte”. Il comma 4 dell’articolo 72 dello Statuto regionale riporta ancora la formulazione originariamente adottata dai Costituenti senza tener conto della modifica successivamente intervenuta.
Ai lavori della Commissione, oltre al presidente Vito Santarsiero (Pd), hanno partecipato i consiglieri, Cifarelli, Robortella (Pd), Bradascio (Pp), Pace (Gruppo misto) e Rosa (Lb-Fdi).
Giu 26