Il decreto legge 24 giugno 2014, n.91 inserisce una disposizione nel codice ambientale, che rimuove alcune limitazioni e consente, come da tradizione, la bruciatura sul campo di residui vegetali provenienti da attività agricole e assimilate.
Il Sindaco, con Ordinanza del 22 ottobre 2014 prot. n. 24486 “Gestione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli” recepisce l’articolo 14, comma 8, lettera b del decreto che in alternativa all’impiego dei residui o all’accumulo nei fondi agricoli al fine della trasformazione in compost, o alla triturazione mediante apposite macchine; consente la combustione in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (un metro stero corrisponde a un metro cubo di materiale ligneo accatastato) del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture o di orti e giardini, sul luogo di produzione alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell’ambiente:
– Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento:
a) dal sorgere del sole e fino alle ore 10,00;
b) Dalle ore 17.00 e fino al tramonto;
– Se all’accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
– Il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l’insorgere ed il propagarsi del fuoco;
– Durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
– La combustione deve essere effettuata all’aperto in cumuli di dimensione limitata, in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi;
– La combustione deve avvenire a distanza di sicurezza dagli edifici di terzi e dalle strade e comunque il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
– È vietato l’attività di bruciatura nei giorni in cui le condizioni metereologi che favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e ne impediscono la facile dispersione in atmosfera;
– La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nell’ordinanza è sempre vietata;
– La combustione è vietata durante il periodo in cui sia dichiarato dalla Regione Basilicata lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, che per l’anno 2014 è stabilito dal 1° Luglio al 15 Settembre, ovvero nel caso di espresso divieto dell’Autorità;
– Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.
La bruciatura dei residui vegetali diventa, quindi, una pratica ammessa dalla legislazione italiana, chiarendo anche un aspetto normativo che li inseriva nel ciclo dei rifiuti.
Il testo dell’ordinanza è pubblicato sul portale Istituzionale: