Venerdì 18 febbraio 2022 alle ore 16 nella sala consiliare della Provincia di Matera in via Ridola 60 a Matera è in programma una seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Matera.
Di seguito il punto all’ordine del giorno.
Relazione finale redatta dalla Commissione Temporanea Speciale “Salvaguardia di Murgia Timone”, istituita ai fini dell’attuazione di quanto previsto nell’ordine del giorno approvato nella seduta cosiliare del 13 maggio 2021. Esame e discussione.
RELAZIONE FINALE LAVORI ESEGUITI SULL’ALTOPIANO MURGICO PROSPICIENTE LA CITTA’ DI MATERA E LOCALITA’ MURGIA TIMONE
PREMESSA
I lavori della Commissione speciale che si è occupata delle opere eseguite sull’altopiano murgico sono partiti a valle di un preciso mandato politico, un percorso delineato dalle premesse contenute con chiarezza in una delibera approvata all’unanimità del Consiglio comunale lo scorso 13 maggio 2021.
Il dibattito interno alla massima assemblea cittadina, in un’adunanza successiva, ha quindi individuato tra i consiglieri comunali sei componenti che hanno dato vita alla Commissione denominata speciale in quanto aggiuntiva, in termini temporali, a quelle già operative dall’inizio del mandato amministrativo. In una seconda fase, i sei componenti hanno deciso di nominare presidente della Commissione il consigliere Pasquale Doria che – in ordine alfabetico – ne fa parte unitamente ai consiglieri Gianfranco Losignore, Rocco Sassone, Cinzia, Scarciolla, Giovanni Schiuma e Lucia Anna Stigliani. Insieme, hanno stabilito le procedure per avviare le attività della Commissione, a partire dalla definizione delle attività di segreteria affidate al funzionario comunale, Giovanni Vizziello, al quale vanno i nostri ringraziamenti per la dedizione mostrata nello svolgimento delle iniziative svolte negli scorsi mesi.
Le attività della Commissione hanno seguito un percorso che ha sempre avuto come stella polare la legge speciale dello Stato n. 771 del 1986, provvedimento dedicato a Matera che regola ogni intervento negli antichi rioni tufacei della città, nonché sul prospiciente altopiano murgico, luogo in cui sono stati eseguiti i lavori che avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre del 2018, in concomitanza con l’anno dedicato a Matera Capitale della cultura europea del 2019. Opere, meglio ribadirlo, finanziate con la legge 771 per Matera.
Una quasi del tutto mancata comunicazione e condivisione preliminare dei progetti in questione ha immediatamente alimentato malumori registrati a vari livelli nel corpo sociale, economico e politico della comunità. Ragione per cui, in una prima fase, la Commissione si è concentrata sui progetti riguardanti il Villaggio neolitico di Murgia Timone, Parco della preistoria, e del Parco delle chiese rupestri comprendente sette antichissimi luoghi di culto.
Altrettanta attenzione è stata dedicata alle normative riguardanti l’area in questione: normative internazionali, come quella dell’Unesco, normative nazionali e decreti ministeriali d’interesse e salvaguardia, normative di tutela regionali e specifiche del Parco della Murgia materana.
Come anticipato, il ruolo della Commissione è stato eminentemente politico. Ma nel corso delle audizioni, contingentando i tempi, è stato possibile avvalersi, non di tutti, ma di svariati profili: politici, tecnici, specialistici, comprese alcune voci di libere associazioni di cittadini, realtà da sempre impegnate sul fronte della salvaguardia del territorio. Più in generale, è possibile affermare che il principio della salvaguardia ha guidato e, quale speciale faro, ha illuminato l’intero iter dei lavori all’interno di una vicenda impastata nelle radici della comunità, presente e viva nelle tracce più profonde, quelle intrise di appartenenza, soprattutto legata a una vasta zona il cui palinsesto riassume in termini universali – come evidenziato esplicitamente dall’Unesco – le vicende millenarie e uniche di un territorio capace di una narrazione unica nel suo genere e, per queste ragioni, patrimonio dell’umanità.
Il metodo seguito, ha quindi privilegiato una prima fase d’analisi, ovvero la conoscenza di elementi fisici, antropici, naturalistici, storici che definiscono la singolare vicenda del comprensorio materano. Abbiamo quindi sentito l’ex sindaco di Matera Saverio Acito, tra i promotori e redattori della legge 771 del 1986, l’architetto Lorenzo Rota, redattore del Piano del Parco della Murgia, l’ex sindaco Raffaello de Ruggieri, la cui amministrazione ha individuato e avviato l’iniziativa progettuale in discussione riguardante l’altipiano murgico, i tecnici ministeriali di Invitalia in qualità di Responsabili unici del procedimento (Rup), architetto Massimo Baragli e ingegner Francesco Meligrana, mentre il presidente dell’Ente Parco della Murgia, dott. Michele Lamacchia, ha preferito consegnare alla Commissione una sua memoria scritta. Non si sono registrate risposte neppure da parte della Soprintendenza e dell’Università di Basilicata. Sul versante dei cittadini, sono stati uditi l’architetto Dora Capozza per Italia Nostra, il dott.Giovanni Moliterni e l’architetto Pino Perrone quali esponenti di Legambiente, il dott. Michelangelo Camardo responsabile dell’associazione Codice 21. La Commissione ha ritenuto utile anche l’opportunità di avvalersi di un osservatore esterno, l’urbanista Giuseppe Cervellati, professionista di vaglia internazionale che aveva collaborato in passato con il Comune di Matera per la stesura del Primo piano biennale di recupero degli antichi rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico.
Per dire il vero, come emerge anche dagli allegati verbali di audizione – la cui trascrizione ha richiesto il suo tempo, compresa l’interruzione delle attività comunali nel mese di agosto – non è mancato un pur prevedibile rimpallo di responsabilità. Eppure, tra sfumature diverse, tutti hanno ravvisato una serie di incongruità per quanto riguarda le opere realizzate sull’altopiano murgico. Criticità che hanno finito per snaturare l’antico panorama di luoghi la cui intensa, ma delicata sacralità rappresenta il cuore stesso del bene da salvaguardare.
Il metodo di lavoro seguito, ha quindi intrapreso una fase di sintesi che, nel caso specifico, si propone come nuovo momento delle scelte programmatiche delle politiche territoriali riferite a questa importante fetta del patrimonio inalienabile della comunità. Sintesi alla quale dovrà fare seguito una fase di proposta, un’azione strategica di rinnovata salvaguardia a valle di una precisa documentazione che andiamo a condividere nella massima assemblea cittadina con l’auspicio di intraprendere l’immediata stesura di un piano di gestione che non c’è, cosa grave, e soprattutto il ripristino delle aree interessate.
Ripristino dettato dallo spirito che ha animato la Commissione e, che si spera, pervada all’unanimità il Consiglio comunale, riconducibile a null’altro che a una volontà dialettica di necessità e di libertà. Tutto questo nella convinzione che un luogo – così come sono i nostri luoghi della memoria – è dotato di molteplici qualità, specialmente quando ci sono state tramandate realtà in qualche modo appropriate alla persona e alla sua cultura, ancora di più quando la permanenza di un contesto rende l’individuo consapevole dell’appartenenza a una comunità, della propria storia, dello svolgersi della vita e dell’universo spazio-temporale che racchiude tutto ciò. Ed è per queste ragioni che la Commissione chiede al Consiglio di fare come normalmente si fa con gli specchi, ma questa volta non per guardarsi il viso, quanto la libera coscienza di ognuno di noi.
Nota aggiuntiva finale
La Commissione segnala nella diretta fruibilità dei consiglieri comunali, il cospicuo materiale verbalizzato, disponibile facendo richiesta di consultazione agli atti (che sono pubblici) con l’aiuto del segretario della Commissione. Raccomanda, inoltre, un sito dedicato tramite il quale – soprattutto per quanti non hanno potuto avere la possibilità di raggiungere direttamente Murgia Timone – è possibile orientarsi sul crinale delle aree interessate prima e del dopo, relativamente ai lavori eseguiti. E’ disponibile una cospicua documentazione di eloquente qualità:il lavoro è stato pubblicato ufficialmente il giorno 6 Maggio 2021 sul sito web dell’Associazione Codice 21: https://www.codice21.org, tramite il dott. Michelangelo Camardo.
Per ragioni analoghe alleghiamo direttamente alla prefazione una breve riflessione dell’urbanista Pier Luigi Cervellati che, dopo una attenta ricognizione sul campo, ha voluto inviare alla nostra attenzione per una ragione: nella non recondita speranza che gli interventi a venire non compromettano l’inestimabile patrimonio di cui la città, quale suo naturale paladino, deve ergersi a primo e fiero difensore.
Questo intervento precede una relazione di 37 pagine incentrata su 8 capitoli sul tema Parco della storia dell’uomo: Finanziamento e legge 771/1986; Mancata comunicazione e condivisione dei progetti; Informazioni sulle fasi progettuali; Normative; Decreti ministeriali di interesse e tutela; Villaggio neolitico di Murgia Timone – Preistoria; Murgia Timone – Civiltà rupestre; Chiese rupestri:
Per finire, abbiamo allegato anche una sintesi delle domande più frequenti rivolte dalla Commissione nelle varie fasi delle audizioni.
Parco della storia dell’uomo
INDICE
Pagina
1. FINANZIAMENTO E LEGGE 771/1986
2
2. MANCATA COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE DEI PROGETTI
2
3. INFORMAZIONI SULLE FASI PROGETTUALI
3
4. NORMATIVE
4
4.1 – Normative Nazionali
4
4.2 – Normative specifiche del Parco della Murgia Materana
5
4.3 – Normative Internazionali
6
5. DECRETI MINISTERIALI DI INTERESSE E TUTELA
7
6. VILLAGGIO NEOLITICO DI MURGIA TIMONE – PREISTORIA
10
6.1 – Lavori effettuati nel Villaggio Neolitico di Murgia Timone
11
6.2 – Effetti sulla integrità spaziale e sul paesaggio storico
11
6.3 – Effetti sulla integrità archeologica del sito
12
6.4 – Verifiche per il Villaggio Neolitico
13
7. MURGIA TIMONE – CIVILTA’ RUPESTRE
15
7.1 – Principali norme presenti nel Piano del Parco della Murgia Materana
16
7.2 – Sentieri e paesaggio
19
7.3 – Costruzione di nuovi muretti a secco
21
7.4 – Osservatori del paesaggio sul Belvedere di Sant’Agnese
23
7.5 – Blocchi di pietra posizionati sopra le chiese rupestri
24
7.6 – Effetti dell’uso dei mezzi di cantiere sulla superficie rocciosa del Parco
25
7.7 – Verifiche per i sentieri e il paesaggio
26
8. CHIESE RUPESTRI
28
8.1 – Lavori realizzati sulle chiese rupestri
31
8.2 – Verifiche per le chiese rupestri
35
1. FINANZIAMENTO E LEGGE 771/1986
I lavori appaltati da Invitalia riguardanti gli interventi Preistoria e Civiltà Rupestre nel Parco della Murgia Materana derivano dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Matera Capitale Europea della Cultura 2019.
Dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) si evince che i finanziamenti derivano dalla Legge finanziaria n. 208 del 28/12/2015 – Articolo 1 Comma 347 come di seguito riportato: Comma 347 – “Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771 , e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.”
L’art. 5 della Legge 771/1986 a cui fa riferimento il comma 347 della legge di bilancio del 2015, richiede al Comune di Matera l’adozione di programmi biennali di spesa.
Non risultano atti di programmazione di spesa adottati dalla Giunta e/o dal Consiglio Comunale previsti dalla legge 771/1986.
Unico riferimento compare nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 adottato dalla Giunta e approvato dal Consiglio Comunale ad Aprile 2017.
Il programma prevede la realizzazione dei due progetti nella seconda annualità (2018), ed individua quale soggetto attuatore il Comune di Matera:
LEGGE 208/2015 – COMMA 347- PARCO STORIA DELL’UOMO (2) CIVILTÀ’ RUPESTRE (RECUPERO E VALORIZZAZIONE CHIESE RUPESTRI) € 3.500.000,00 II° annualità LEGGE 208/2015 – COMMA 347 – PARCO STORIA DELL’UOMO (1) PREISTORIA – (RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE SITI PREISTORICI) € 1.000.000,00 II° annualità
Non risulta negli atti pubblicati che il Consiglio Comunale abbia mai approvato i Progetti preliminari, che di norma accompagnano il Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
2. MANCATA COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE DEI PROGETTI
Non risulta esserci stata alcuna iniziativa da parte delle amministrazioni interessate dal progetto, in primis il Comune di Matera tesa a condividere o a rendere partecipe il Consiglio Comunale e la comunità materana sui progetti indicati fino a quando, nel Febbraio 2020, il Comune di Matera ha annunciato l’imminente realizzazione dei lavori sull’altipiano di Murgia Timone interessato dalle opere dei progetti esecutivi del Parco della storia dell’uomo Preistoria e Civiltà rupestre appaltati da Invitalia, fatto che ha innescato una crescente reazione a partire dal mondo associativo, nella comunità cittadina fino ad arrivare alla seduta dedicata in Consiglio Comunale.
Entrambi gli interventi insistono sul territorio del Parco della Murgia Materana in particolare in diverse zone dell’altipiano di Murgia Timone ed anche sui suoi versanti nel vallone della Gravina. Murgia Timone è un luogo simbolo e di fondamentale identità per Matera, conosciuto in tutto il mondo, rimasto percorribile anche con la presenza di questi cantieri e ben visibile da Matera.
Sin dalle prime fasi della cantierizzazione ed esecuzione dei lavori sono state immediatamente evidenti le profonde trasformazioni create dalle opere in corso sul patrimonio rupestre, per il loro impatto sul paesaggio visibile anche a chilometri di distanza, e per via dei mezzi meccanici di cantiere e mezzi pesanti impiegati quotidianamente e continuamente in luoghi unici ed estremamente fragili rispetto alle ordinarie operazioni di cantiere.
Opere e metodi di lavoro che sono apparsi in contrasto con il combinato di leggi e normative di tutela sia dedicate che di carattere generale ad ogni livello amministrativo: comunale, regionale, nazionale ed internazionale, tutte finalizzate alla salvaguardia dei luoghi e delle testimonianze presenti.
E’ tale l’unicità e l’importanza unanimemente riconosciuta della combinazione del patrimonio storico-archeologico e del patrimonio ambientale nella Murgia Materana che, dopo la legge 771/1986 e l’istituzione del Parco regionale, nel 2007 oltre 1.000 ettari di questo territorio (comprendente per intero l’area di Murgia Timone) sono stati dichiarati dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità, estendendo così al Parco della Murgia Materana la dichiarazione del 1993 relativa ai soli 32 ettari dei Sassi di Matera.
Unicità che è stata percepita venir meno a fronte degli interventi di realizzazione del Parco della storia dell’uomo, progetto che non ha registrato nessun coinvolgimento e partecipazione della comunità materana.
3. INFORMAZIONI SULLE FASI PROGETTUALI
Entrambi gli interventi Preistoria e Civiltà rupestre del cosiddetto Parco della storia dell’uomo si articolano in due fasi a cui corrispondono altrettanti bandi e appalti.
Lo schema adottato prevede:
1. Bandi e appalti per rilievi, indagini, progettazione esecutiva e direzione lavori 2. Fase intermedia di valutazione degli interventi ed acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni a procedere su quanto previsto nei progetti esecutivi che si sono aggiudicati la gara 3. Bandi e appalti per l’esecuzione lavori approvati
Fase 1 – Bandi per rilievi, indagini, progettazione esecutiva e direzione lavori I bandi il cui oggetto sono attività di rilievo ed indagine, progettazione esecutiva e direzione lavori (successiva) i cui riferimenti sul sito di Invitalia sono:
Fase 2 – Verifica e autorizzazione
Una fase di verifica dei progetti esecutivi vincitori della gara da parte degli enti pubblici preposti: ③ Comune di Matera
③ Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata,
③ Regione Basilicata,
③ Ente Parco della Murgia Materana,
③ Invitalia – RUP Civiltà Rupestre
③ Invitalia – RUP Preistoria
Fase che si conclude con la Conferenza di servizi decisoria del 22 Febbraio 2019
Fase 3 – Bandi esecuzione lavori
I bandi il cui oggetto sono l’esecuzione dei lavori previsti dai progetti esecutivi e autorizzati
Luoghi di esecuzione degli interventi
Parco della Storia dell’Uomo – Preistoria
Area archeologica del Villaggio Neolitico di Murgia Timone
Sono stati delimitati da recinzioni di cantiere alcune tombe presenti nel villaggio neolitico e parte degli scavi effettuati all’interno del villaggio
Parco della Storia dell’Uomo – Civiltà rupestre
Luogo di esecuzione dell’intervento: altopiano di Murgia Timone e zone del relativo vallone nella Gravina di Matera
In questo caso vengono interessati dai lavori diversi luoghi monumentali e aree del Parco della Murgia Materana, sette chiese rupestri e diversi sentieri e aree presenti sia sull’altipiano di Murgia Timone sia sul relativo versante scosceso nel vallone della Gravina.
Sono stati delimitati da recinzioni di cantiere:
③ Chiesa rupestre di Madonna delle tre porte
③ Asceterio di Sant’Agnese
③ Chiesa rupestre di Sant’Agnese
③ Chiesa rupestre di San Vito
③ Complesso rupestre di San Falcione
③ Chiesa rupestre di San Pietro in Principibus
③ Chiesa rupestre di Madonna della Croce
③ La strada carrabile incrocio Jazzo Gattini – belvedere di Murgia Timone ③ parte dell’area del parcheggio finale
4. NORMATIVE
Di seguito vengono riportate le normative in modo da poter cogliere anche il crescere dell’interesse del Parco della Murgia Materana all’interno delle leggi nazionali, la cui salvaguardia e tutela viene rafforzata negli anni successivi con l’istituzione del Parco regionale, dell’Ente di gestione e con l’adozione del Piano del Parco, norme che hanno consentito l’inserimento del Parco nella lista del Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO.
4.1 – Normative Nazionali
Limitatamente ai luoghi interessati dai progetti e lavori appaltati da Invitalia nell’area di Murgia Timone gli interventi legislativi in ordine cronologico sono:
Legge n. 1089/1939 – Tutela delle cose d’interesse artistico o storico
Decreto Ministeriale 8 Settembre 1967 – Decreto di particolare interesse archeologico e relativi vincoli per il Villaggio Neolitico di Murgia Timone
Decreti Ministeriali 08 Aprile 1968 – Decreti di particolare interesse culturale per le chiese e complessi rupestri:
③ Chiesa di Madonna delle tre porte
③ Chiesa di Madonna della croce
③ Chiesa di Sant’Agnese
③ Asceterio di Sant’Agnese
③ Chiesa di San Pietro in Principibus
③ Complesso rupestre di San Falcione
③ Chiesa di San Vito
Per gli aspetti ambientali e paesaggistici il successivo Piano del Parco (2005) richiamerà: le leggi
Parco della storia dell’uomo Pagina 4 di 37
Legge n. 1497/1939 – Protezione delle bellezze naturali
Dlgs 490/1999 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali Queste normative al momento sono state assorbite dal Dlgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui di seguito riportiamo gli articoli attinenti.
Dlgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
Art. 10 – Beni culturali
Art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela
Art. 20 – Interventi vietati
Art. 21 – Interventi soggetti ad autorizzazione
Art. 25 – Conferenza di servizi
Art. 29 – Conservazione
Art. 30 – Obblighi conservativi
Art. 131 – Paesaggio
Art. 136 – Individuazione dei beni paesaggistici
Art. 142 – Aree tutelate per legge (lettere F e M)
Art. 146 – Autorizzazione (Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica) Legge 771/1986 – Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera
Legge 394/1991 – Legge quadro nazionale sulle aree protette
4.2 – Normative specifiche del Parco della Murgia Materana
Istituito con Legge Regionale della Basilicata n. 11 del 3 Aprile 1990, il Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano o Parco della Murgia Materana rientra tra quelli soggetti alle disposizioni della Legge n. 394/1991, legge quadro nazionale delle aree protette, il cui Art. 25 – Strumenti di attuazione è la norma che stabilisce il valore vincolante di un Piano del Parco regionale quale strumento tutela paesaggistico e urbanistico al di sopra di piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello
La Regione Basilicata ne specificherà ulteriormente la normativa con la L.R. n. 28/1994 sulle aree naturali protette della regione, nel 1998 istituisce con Legge Regionale 2/1998 l’Ente di Gestione del Parco della Murgia Materana, e infine provvede alla pubblicazione e definitiva adozione del Piano del Parco che costituisce la normativa dedicata e di dettaglio di tutto il relativo territorio.
Tutte le leggi che istituiscono e regolano il territorio e la gestione del Parco della Murgia Materana derivano dalla dichiarazione dell’unicità dei luoghi dovuti alla compresenza di un grande patrimonio archeologico e storico insieme ad un altrettanto importante patrimonio naturale, coesistenti nello straordinario paesaggio rupestre della Murgia Materana.
E’ proprio questa eccezionale e tangibile presenza di valori e testimonianze della storia umana a partire dal paleolitico, ed in continuità fino a nostri giorni, insieme ai valori di un ambiente rupestre eccezionale costituito da gravine, valloni e altipiani della Murgia Materana a motivare il suo riconoscimento come Patrimonio Mondiale dell’Umanità da parte dell’UNESCO nel 2007, riconoscimento arrivato dopo 14 anni rispetto ai Sassi di Matera in virtù di tutta la specifica normativa prodotta dedicata alla salvaguardia del patrimonio culturale presente.
Legge Regionale Basilicata n. 11/1990 – Istituzione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano
Legge Regionale Basilicata n. 28/1994 – Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata
Legge Regionale Basilicata n. 2/1998 – Istituzione dell’Ente di gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano
Piano del Parco della Murgia Materana (2005)
articolato nelle seguenti tre sezioni:
A. RELAZIONE
B. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
C. NORME DI GESTIONE DEL PARCO
4.3 – Normative Internazionali
Nel 1993 l’UNESCO dichiarava i Sassi di Matera Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Nel 2007 la dichiarazione viene estesa oltre che ai 32 ettari dei Sassi anche a circa mille ettari del Parco della Murgia Materana, comprendente le aree interessate dai progetti e lavori del cosiddetto Parco della storia dell’uomo. I criteri individuati dall’UNESCO sono i III, IV, V
La convenzione prevede la tutela e la conservazione dell’intero territorio “un’estensione di 1.016 ettari questo straordinario insediamento, a tutt’oggi intatto […]. Il sito testimonia la presenza umana nel corso dei millenni fino ai giorni nostri, inserendosi armonicamente nel paesaggio naturale e nell’ecosistema.
La città ed il Parco sono un notevole esempio di insediamento umano e di uso del territorio tradizionali che mostrano l’evoluzione di una cultura che ha mantenuto nel tempo relazioni armoniose con l’ambiente naturale. I Sassi ed il Parco di Matera sono un notevole esempio di insediamento rupestre perfettamente adattato al contesto geomorfologico e all’ecosistema attraverso una continuità di oltre due millenni.”
Il Comune di Matera nel 2015 ha approvato il Piano di Gestione del Sito Unesco quale strumento destinato ad assicurare la conservazione dell’Eccezionale Valore Universale.
Piano di Gestione del Sito UNESCO / approvato nel 2015 adotta “principi guida” per affrontare le sfide della cura del sito nel ventunesimo secolo.
In particolare il Comune di Matera con l’approvazione del Piano si impegna a: – gestire il Sito in modo tale da garantire la sua sopravvivenza per le generazioni future; – promuovere il suo riuso armonioso, la sua tutela e valorizzazione, rispettando il suo Eccezionale Valore Universale, il carattere, il tessuto storico, l’autenticità e l’integrità;
– promuovere la partecipazione dei cittadini residenti e non alla cura e alla gestione del sito, a sviluppare la conoscenza dei luoghi e la comprensione dei suoi valori nel contesto della Convenzione del Patrimonio Mondiale.
Nella strategia di gestione del sito c’è la consapevolezza che il raggiungimento di un soddisfacente equilibrio tra la conservazione e il riuso deriva da un rapporto maturo di identità culturale tra la comunità e il sito. I processi di crescita dell’identità culturale sono collegati con la conoscenza condivisa, ampia e profonda del proprio patrimonio culturale.
Le Istituzioni hanno il compito di promuovere la conoscenza, indirizzare le azioni e incentivare la partecipazione. Ogni proposta progettuale deve essere espressione di una piena comprensione del significato dell’Eccezionale Valore Universale del sito.
Ogni proposta deve considerare che l’ambiente del sito è una risorsa limitata e non rinnovabile, pertanto la conservazione e l’uso continuato devono far sì che possa essere goduto oggi e trasmesso integro e autentico alle generazioni future. La valorizzazione del sito è un obiettivo chiave della strategia di gestione e deve diventare occasione per progettare il futuro sostenibile della comunità materana come laboratorio per il Mediterraneo.
5. DECRETI MINISTERIALI DI INTERESSE E TUTELA
I diversi monumenti presenti nel Parco della Murgia Materana interessati dai lavori del progetto relativo alla realizzazione del cosiddetto Parco della storia dell’uomo hanno un proprio decreto specifico di interesse culturale e vincolo di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939, decreti e vincoli mantenuti nell’evoluzione normativa dal D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Di seguito la tabella che indica il bene culturale presente nel Parco della Murgia Materana, con il codice indicato nel sito web Vincoli in rete del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT), data di emanazione del Decreto Ministeriale e relativa tipologia di interesse.
Bene culturale
Codice
MIBACT
Data e Tipologia Decreto
Villaggio Neolitico di Murgia Timone
317162
08.09.1967 – Archeologico
Chiesa rupestre Madonna delle tre porte
3052852
08.04.1968 – Architettura
Asceterio Sant’Agnese
3060456
08.04.1968 – Architettura
Chiesa rupestre Sant’Agnese
180593
08.04.1968 – Architettura
Chiesa rupestre San Vito
3061284
08.04.1968 – Architettura
Complesso rupestre San Falcione
3066431
08.04.1968 – Architettura
Brevi considerazioni sui lavori a Murgia Timone e dintorni di Pierluigi Cervellati
Gli interventi fatti nelle Murge Timone costituiscono un pericolo pubblico oltre ad un oltraggio a un luogo unico al mondo. Alcuni danni saranno forse irreversibili.
I muretti “a secco”, con quadrotti di pietra tagliati in cava a due-tre dimensioni, sono montati come se fossero cementati; anzi alcuni di essi lo sono, altri hanno solo una parte centrale cementata mentre nella parte esterna i quadrotti sono montati uno sopra l’altro non ad incastro; altri ancora sono una specie di pathwork formati da pezzi più grandi, pezzi più piccoli, in cui la parola “incastro”, indispensabile per qualsiasi muro che si voglia considerare “a secco”, è completamente ignorata. Tutti hanno una copertura piana o frastagliata (sic) che consente l’infiltrazione dell’acqua piovana (in tempi come questi in cui le bombe d’acqua o bufere di vento sono imprevedibili quanto frequenti anche dove non ci sono mai state) che provoca la caduta dei vari quadrotti. Già adesso è facile con modestissima forza spostarli.
Questo lavoro non eseguito a regola d’arte, insieme ai sentieri allargati a dismisura e formati con un pietrisco dello stesso materiale dei quadrotti – a mò di ghiaia – di un acceso colore rosa, sono stati realizzati in modo maldestro senza garanzie di non disperdersi con il passaggio dei turisti (provocando così un ulteriore scempio non solo estetico).
Ci sono poi i circolari belvedere con sedute dallo schienale che si ispira alle sedie del noto architetto scozzese Mackintosh che sottolineano la totale assenza progettuale e delle direttive iniziali della Soprintendenza nonchè la profonda ignoranza di un luogo che scienziati da anni stanno indagando la sua formazione, in cui sono evidenti elementi neolitici oltre a quelli millenari come rilevato dalla Commissione Consiliare.
Senza dimenticare le incredibili e ingiustificate manomissioni alle Chiesine rupestri: pavimentazioni interne da condominio popolare che coprono superfici che dovrebbero essere inalterate, pilastri e semi pilastri esterni che sono la caricatura dei templi primitivi come il cartone animato Flintstones.
Gli appalti dei lavori – e ancora prima quelli di progettazione – indetti da Invitalia, senza la partecipazione dell’Amministrazione del Comune di Matera, rendono evidente l’intento turistico che si voleva ottenere, un turismo che uccide la materia prima del turismo, un turismo che sta dando risultati catastrofici in tutte le città d’arte.
Le Murge Timone, parte inscindibile con la Città dei Sassi, devono essere salvaguardate; e la salvaguardia nel caso specifico è totalmente ignorata.
Solo con un attento ripristino del luogo, e quindi con l’eliminazione di questi dannosi e pericolosi interventi, potrà iniziare la tutela e soprattutto la salvaguardia del luogo.
Nei fatti il verde negli ultimi decenni è aumentato in maniera allarmante, causato dall’abbandono dei pastori che qui hanno vissuto per millenni e millenni, e aumenterà continuamente provocando lo sviluppo delle radici e quindi l’aumento dell’infiltrazione di acqua che già sta provocando il dissesto e l’allagamento nelle grotte sottostanti. Questa è da intendersi la fondamentale salvaguardia di un luogo monumentale.
DOMANDE RIVOLTE NELLE AUDIZIONI
Significato della espressione “salvaguardia per l’altopiano murgico” nella L. 771/1986
Se la 771/1986 prevedeva uno sfruttamento turistico dell’altopiano murgico
Se è possibile che un intervento di diversi milioni di euro che finanzia la L. 771/1986 possa essere condotto senza la redazione di un piano biennale
Se è possibile che il Consiglio Comunale sia escluso da ogni tipo di valutazione per interventi di diversi milioni di euro che finanziano la L. 771/1986
Che il Piano del Parco non prevede finalità turistiche per Murgia Timone e altre zone di protezione. Che le attività turistiche sono limitate ai centri visita, Jazzo Gattini e Pianelle, con finalità prevalentemente educative (Centri di educazione ambientale) e alle attività di privati in edifici adibiti ad agriturismo già presenti nel Parco prima della sua costituzione.
Che il Piano del Parco prevede in particolare per tutta l’area di Murgia Timone la sua protezione e trasmissione in integrità alle generazioni future
Il fatto che tutta l’area intorno a San Pietro in Principibus compresa la chiesa ricade in zona A
Il fatto che la chiesa di San Vito, ricade in zona A
Il fatto che tutto il sentiero a mezza costa che va da San Falcione a Sant’Agnese che attraversa gli insediamenti in grotta di Murgia Timone ricade in zona A
Il fatto che le altre chiese rupestri Sant’Agnese, Asceterio Sant’Agnese, Madonna delle 3 Porte, Madonna della Croce si trovino nella parte sommitale della sezione di forra della Gravina e quindi in base a quanto indicato nell’Art. 4 delle NTA del Piano del Parco sono in zona A.
Che sempre nell’Art. 4 il riferimento specifico dell’estensione della zona A al piano roccioso nella Gravina di Picciano e non in quella di Matera dipende solo dal fatto che l’intero Piano del Parco si occupa della protezione di tutto quello che è presente nella Gravina di Matera e sui relativi altipiani
Che per quanto indicato nelle NTA del Piano del Parco negli articoli 10 – 11 – 12 Trasformazioni edilizie consentite indicano a prescindere dalla presenza in una determinata Zona del Parco, ma in funzione delle norme paesaggistiche contenute negli articoli da 51 a 59, la realizzazione di nuovi muri a secco di qualsiasi altezza non è consentita (quindi è vietata). Per cui tutti i muri a secco costruiti ex novo in particolare come sentieri di accesso per San Falcione e Madonna delle tre porte sono una scelta arbitraria dei progettisti, non valutata in conferenza di servizi, e vietata dalle norme del Parco. Che inoltre il Piano del Parco non prevede per San Falcione la destinazione a centro di visita o di accoglienza.
Che l’accesso ai disabili nel Parco, a parte i centri visita, non è previsto nel Piano del Parco come da art. 12 della legge nazionale 394/1991 legge quadro sulle aree protette, e quindi i riferimenti a queste necessità da parte dei progettisti o di Invitalia sono del tutto arbitrarie.
Che la realizzazione delle passerelle nel Villaggio Neolitico con sottofondo in breccia, struttura metallica e tavolato, sia una trasformazione edilizia non consentita dal Piano del Parcoe e non una struttura flessibile, amovibile e sostenibile come indicato nelle risposte ufficiali di Invitalia
Che come da capitolati d’appalto Preistoria e Civiltà rupestre l’introduzione rispettivamente di 147 + 277 metri cubi di breccia per coprire sentieri già esistenti, liberi da ostacoli e percorsi senza alcun incidente da sempre, sia un fatto arbitrario e non consentito dalle norme stabilite dagli articoli 49 – Sentieri delle NTA Piano del Parco tutte le norme paesaggistiche articoli 51 – 59 e soprattutto dagli articoli 3 e 7 dell’Allegato C – Gestione Piano del Parco
Art. 3 – Divieti / determinazione dei divieti relativi alle attività nel territorio del Parco
f) l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geologici
Art. 7 – Tutela delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche.
E’ vietato manomettere o comunque alterare le cose dichiarate dall’Ente Parco di notevole interesse naturalistico, geologico e paleontologico.
Che per gli stessi articoli indicati al punto 9 la posa di blocchi di pietra mai esistiti prima in forma circolare sopra le chiese di San Vito, Asceterio Sant’Agnese, Sant’Agnese (tutte in zona A), sia una scelta arbitraria del progettista e non valutata in conferenza di servizi. Che si tratti quindi di un opera vietata.
Che per gli stessi articoli indicati al punto 9 in particolare per le norme paesaggistiche gli osservatori circolari posti sul belvedere e tutte le opere in ferro lungo i sentieri e davanti le chiese siano vietati dal Piano del Parco
Che le opere di posa dei cavi elettrifici, faretti e pannelli fotovoltaici per l’illuminazione notturna nel Villaggio Neolitico, a Madonna delle tre porte e Madonna della Croce siano opere non previste dal Piano del Parco e quindi non consentite
Che l’articolo 6 di sotto citato oltre l’art. 3 e 7 sopra indicati vietano la distruzione della superficie rocciosa affiorante prodotta in vasta scala su tutto l’altipiano di Murgia Timone per effetto dei lavori effettuati
Art. 6 – Tenuta dei cantieri
L’accesso dei mezzi pesanti al cantiere avverrà secondo modalità da concordare con l’Ente Parco, lungo itinerari prefissati, avendo cura di evitare danni a vegetazione, o morfologia dei sentieri, lungo il tragitto.
Che l’effetto complessivo dei lavori sulle chiese rupestri, sui sentieri, sul banco roccioso, sulle strutture archeologiche del Villaggio Neolitico, abbiano alterato significativamente e in gran parte in modo irreversibile elementi e aree protette da un quadro normativo dedicato ad ogni possibile livello amministrativo, regionale, nazionale, internazionale.
Che la conferenza di servizi non va intesa come momento per trovare un accordo sui lavori proposti dai progettisti come indica nelle note Invitalia ma come momento per esigere il rispetto di normative differenti (beni culturali e beni naturali) che insistono sulla stessa area.
Che le risposte inviate ufficialmente da Invitalia (in allegato), oltre a contenere indicazioni false sulla ubicazione dei luoghi in riferimento alla zonazione del Parco, siano interpretazione distorta delle normative sui beni culturali e soprattutto del Piano del Parco della Murgia Materana