Dina Sileo, coordinatore regionale “Vicario” di Forza Italia, in una nota contesta la scelta dei selecontrollori adottato dall’assessore Braia per fronteggiare l’emergenza cinghiali.
La Regione Basilicata ancora una volta fallisce nella politica per il controllo e l’abbattimento della fauna selvatica, questo perché il piano di formazione dei “selecontrollori”, adottato dall’Assessore Luca Braia per l’emergenza cinghiali, si rivela illegittimo alla luce di una recentissima pronuncia della Corte Costituzionale.
A dirlo è la sentenza n. 139 del 23 maggio – 14 giugno 2017 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 21.06.2017; la Corte Costituzionale si è pronunciata in materia di “Piani di abbattimento della fauna selvatica”e non lascia dubbi: è costituzionalmente illegittima la legge regionale (della Regione Liguria) nella parte in cui la norma impugnata “consente l’attuazione dei piani di abbattimento da parte dei cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o selecontrollore”.
La legge Statale, infatti, abilita all’abbattimento solo le guardie venatorie dipendenti delle amministrazioni provinciali, le guardie comunali e i proprietari o conduttori dei fondi su cui si attuano i piani, se muniti di licenza venatoria; la norma impugnata allargherebbe illegittimamente l’elenco, includendovi cacciatori, purchè riuniti in squadre o in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore; da ciò si palesa un profilo di violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.
La normativa regionale in contrasto con le corrispondenti disposizioni statali invade la sfera di competenza legislativa dello Stato ed è perciò costituzionalmente illegittima; le Regioni, nell’ambito della competenza residuale loro devoluta in materia di caccia, devono quindi rispettare la normativa statale; consentire l’attuazione dei piani di abbattimento anche da parte di cacciatori, purchè riuniti in squadre o in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrolloreal di fuori dei casi tassativamente indicati all’art. 19, comma 2, della legge n. 157/92 è costituzionalmente illegittimo; con riguardo alle persone abilitate, dice la Corte Costituzionale, un’integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell’ambiente.
Ci auguriamo che la Regione Basilicata e l’Assessore Braia prendano atto della situazione e pongano subito rimedio per evitare che le politiche del Governo Regionale, oltre che mostrare incompetenza ed inefficacia,pongano in essere una evidente violazione costituzionale.