Nino Sangerardi: “Piano Casa, presidente Draghi impugna la Legge della Regione Puglia”. Di seguito la nota integrale.
Il presidente del Consiglio dei Ministri,Mario Draghi, ha impugnato tramite l’Avvocatura generale dello Stato(avv. Federico Basilica) la Legge n. 35/2020 della Regione Puglia “Disposizioni per la finanziaria del bilancio previsione 2021-2023”.
In particolare gli articoli n.15 e n. 27 che contemplano la proroga delle norme straordinarie e temporanee,protraendo ulteriormente l’efficacia di una disciplina eccezionale come quella del cosiddetto Piano Casa destinata in origine ad avere applicazione estremamente limitata.
Tra l’altro l’Avvocato statale mette in luce che la Giurisprudenza amministrativa, richiamata anche dalla Corte Costituzionale(sentenza n.2017/2020) ha statuito la necessità di assoggettare a stretta interpretazione le norme sul Piano Casa.
Ciò significa che la Legge regionale che apporti continue modifiche—come nel caso della Regione Puglia—in senso ampliativo fino a giungere a un regime derogatorio sempre più ampio nel tempo, si pone in contrasto anche con i principi costituzionali di ragionevolezza.
“Si ravvisa—è scritto nel ricorso del presidente del Consiglio dei Ministri—ulteriore profilo di irragionevolezza con riferimento al principio di intangibilità del Piano paesaggistico al quale la Legge della Regione Puglia consente invece di derogare”.
Appare infatti contraddittorio che la Regione da una parte ratifichi il Piano paesaggistico e dall’altra reiteri ed estenda la portata di normative eccezionali derogatorie al Piano stesso, al di fuori della necessaria cornice pianificatoria inderogabile per gli strumenti urbanistici.
In questo senso l’approvazione del Piano paesaggistico segna necessariamente il naturale esaurimento delle indicazioni regionali applicative del cosiddetto Piano Casa con riguardo a tutto il paesaggio pugliese, sia esso vincolato o meno.
Le finalità di rilancio dell’economia mediante il sostegno all’attività edilizia e al miglioramento della qualità architettonica energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente dovrebbero trovare adeguato spazio all’interno del Piano paesaggistico anche, se del caso,in sede di revisione o aggiornamento del Piano medesimo.
Più in generale, la previsione a regime di interventi di impatto molto rilevante sul territorio realizzabili in deroga alla pianificazione urbanistica, al Piano paesaggistico e al D. M. n.1444 del 1968 determina esiti “irragionevoli e contrari al buon andamento dell’Amministrazione”.
Di conseguenza il presidente Draghi chiede ai Giudici della Consulta di dichiarare illegittimi gli articoli n.15 e n. 27 della Legge pugliese n.35/2020 che modifica gli articoli n.5 e 7 della Legge regionale d’Apulia n. 14 del 30 luglio 2009.