Portavoce del sindaco Bennardi, Matera Civica: “Si faccia chiarezza”. Di seguito la nota integrale.
Suscita forti dubbi in Matera Civica l’incarico di portavoce al Comune: non c’è un avviso pubblico e questo incarico non rientra in quelli a titolo gratuito.
Il diritto a conoscere nei confronti delle amministrazioni pubbliche è cambiato con l’approvazione del decreto legge numero 97 del 2016. La legge sostiene il principio di trasparenza quale chiave per garantire l’apertura del patrimonio informativo e un controllo costante dell’attività da parte dei cittadini, promuovendo al tempo stesso la responsabilità degli amministratori, non ultimi quelli degli enti locali.
Da questo punto di vista, in omaggio ai criteri di economicità, efficacia, imparzialità e pubblicità, il movimento politico Matera Civica ravvisa una vulnus circa l’incarico di portavoce in quanto non c’è traccia di un avviso pubblico. Si ritiene in proposito che la delibera di Giunta avrebbe dovuto specificare che doveva procedersi proprio con avviso pubblico.
Dubbi suscita anche il decreto del sindaco. All’oggetto riporta solo “incarico di portavoce” e, scendendo nel dettaglio, al punto 5 del dispositivo si intravede, in aggiunta, l’incarico di capo di gabinetto a titolo gratuito. Inoltre nel dispositivo al punto 7 si afferma che l’incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego.
Però, questo tipo di attività è testualmente prevista dall’art. 90, comma 2, TUEL che così recita: «Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali» (SRC Piemonte con la pronuncia consultiva n. 312/2013/PAR).
La citata norma di legge statale, infatti, non è suscettibile di essere derogata dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, trattandosi di norma imperativa posta a tutela del lavoratore, al quale deve essere garantito un trattamento economico equivalente a quello disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale del personale degli enti locali, alla quale si fa espresso rinvio (SRC Calabria n. 395/2010/PAR).
Di più, la disposizione non può essere aggirata attraverso «l’assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l’entità della retribuzione» (Sez. Giur. Puglia, n. 241/07), anche perché il personale degli uffici di staff rientrerebbe nell’ambito della dotazione organica dell’ente (a differenza di quelli ammessi dall’art. 110 TUEL), con la conseguenza che l’unico rapporto di lavoro configurabile è solo quello di lavoro subordinato (Sez. Giur. Toscana, n. 622/04 cit.).
Ne consegue che non sono ammesse forme di collaborazione a titolo gratuito, se non nei casi e nelle forme stabilite dalla legge (SRC Campania n. 155/2014/PAR e SRC Calabria n. 395/2010/PAR), e questo tipo di incarico, quello di portavoce, non rientra tra quelli a titolo gratuito.