La prima commissione (Affari istituzionali) del Consiglio regionale della Basilicata, presieduta da Pasquale Cariello (Lega), riunitasi in modalità telematica, ha approvato alla unanimità dei presenti la proposta di legge n.53/2020 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali” di iniziativa dei consiglieri Cariello, Coviello, Sileo e Zullino, sottoscritta anche dai consiglieri di minoranza.
Con la proposta di legge viene istituito il Consiglio delle Autonomie Locali di Basilicata (CAL) previsto dagli artt. 78, 79, 80 e 81 dello Statuto regionale in ossequio all’art. 123, comma 4, della Costituzione.
La legge è stata approvata con emendamenti dei consiglieri Cariello, Sileo, Coviello, Aliandro, Acito, Bellettieri, Quarto, Baldassarre e di Cifarelli.
Il Cal ha la funzione di consentire agli enti locali di ricevere adeguata considerazione in seno alla Regione rappresentando una forma di coordinamento tra i vari livelli di governo locale. Ai sensi dell’art. 80 dello Statuto, esprime parere non vincolante nei seguenti casi: per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali; sulle circoscrizioni comunali e degli enti di area vasta; sul Piano strategico e sul Documento di economia e finanza regionale; su ogni atto amministrativo generale di carattere finanziario o di programmazione che interessi gli enti locali; nel caso di esercizio del potere sostitutivo della Regione; sulla legge europea; sulle proposte di modifica dello Statuto.
Il Consiglio delle Autonomie Locali esprime, altresì, pareri non vincolanti su richiesta del Consiglio
regionale o della Giunta regionale ed esercita l’iniziativa legislativa relativamente alle funzioni degli enti locali, ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto e svolge ogni altro compito ad esso affidato dallo Statuto o dalla legge.
Il CAL, in rappresentanza degli Enti Locali, esprime parere obbligatorio non vincolante sulle iniziative della Regione volte ad ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia come previsto dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione. Il parere del CAL deve essere reso prima della conclusione del! ‘intesa con lo Stato e può esprimere un parere anche in occasione della presentazione dell’iniziativa di intesa con lo Stato.
Il Consiglio delle Autonomie Locali di Basilicata è composto da un totale di 24 membri così suddivisi: 4 membri dì diritto ossia i due Sindaci delle Città Capoluogo (Potenza e Matera) e i due Presidenti delle Province di Potenza e Matera; 20 membri eletti tra gli amministratori degli enti locali in modo che sia garantita, nell’ordine, la rappresentanza dei comuni delle due province in proporzione al numero dei residenti, la rappresentanza degli enti locali con meno di 5.000 abitanti, l’adeguata rappresentanza degli organi consiliari ed esecutivi degli enti locali nonché la rappresentanza di genere, come stabilito dalla normativa nazionale. I componenti elettivi sono eletti in base alle preferenze espresse rispettivamente dall’Assemblea dei sindaci dei comuni e dei presidenti dei consigli comunali con popolazione superiore a cinquemila abitanti e dall’Assemblea dei sindaci dei comuni e dei presidenti dei consigli comunali con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti, delle rispettive province.”
Per assicurare il principio di adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale-demografica delle due province, i membri elettivi sono così ripartiti: 6 rappresentanti dei Comuni della Provincia di Potenza con popolazione superiore a 5.000 abitanti; 5 rappresentanti dei Comuni della Provincia di Matera con popolazione superiore a 5.000 abitanti; 7 rappresentanti dei Comuni della Provincia di Potenza con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e 2 rappresentanti dei Comuni della Provincia di Matera con popolazione inferiore 5.000 abitanti.”.
Il CAL è costituito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale il quale, entro 120 giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale, prende atto dei nominativi dei componenti di cui all’articolo 2. La seduta di insediamento del CAL è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro l0 giorni dalla deliberazione dell’Ufficio di. Presidenza del Consiglio regionale.
Dura in carica per l’intera legislatura regionale. In attesa del!’ espletamento delle procedure di rinnovo dei suoi componenti, i poteri si intendono prorogati fino all’insediamento dei nuovi eletti e ciascun componente decade dalla carica al termine del rispettivo mandato salvo venga rieletto.
Sono organi del Cal l’Assemblea, il Presidente e l’Ufficio di Presidenza.
Il Presidente, scelto tra i componenti, è eletto dall’assemblea a maggioranza dei due terzi dei componenti, nella seduta di insediamento. Qualora non sia raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di ulteriore parità risulta eletto il più anziano d’età. In caso di decadenza o dimissioni del Presidente si procede a nuova elezione entro trenta giorni dalla perdita della carica. La seduta per l’elezione del nuovo Presidente è convocata e presieduta dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal componente più anziano d’età.
Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale che fornisce i locali e le risorse strumentali. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito l’Ufficio di Presidenza del CAL, individua o istituisce nell’ambito dell’organizzazione consiliare la struttura di supporto del CAL e ne stabilisce la dotazione organica, che può comprendere anche personale degli enti locali, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.
Il CAL si riunisce in almeno cinque sessioni di lavoro nel corso dell’anno. Una delle sessioni, da tenersi entro il 30 novembre, è dedicata all’esame del bilancio di previsione. Il parere sul progetto di bilancio è reso direttamente alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e comunque non oltre il summenzionato termine.
Alle sedute del CAL possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto i Consiglieri
relatori nelle Commissioni Consiliari dei provvedimenti posti all’ ordine del giorno delle
sedute e il Presidente della Regione o un suo delegato. I pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta, salvo che disposizioni di legge o il Regolamento Generale del Consiglio regionale prescrivano termini più brevi per l’approvazione degli atti sottoposti all’ esame del CAL.
Al termine della votazione il consigliere Cifarelli (Pd), nel ringraziare i colleghi per il lavoro svolto, ha chiesto di poter trasformare la pdl come proposta dell’intera commissione, maggioranza e minoranza e la richiesta è stata accolta dal presidente Cariello.
Ai lavori della commissione hanno partecipato, oltre al presidente Cariello, i consiglieri Acito e Bellettieri (FI), Baldassarre (FdI), Sileo (Lega), Cifarelli (Pd), Polese (Iv), Trerotola (Pl) e Leggieri (M5s),