Nessuna violazione di legge si è configurata nella nomina, previa selezione, dell’ing. Sante Lomurno a Dirigente del Settore Lavori Pubblici.
A prescindere dalle risposte su ciascuno dei rilievi segnalati nell’interrogazione con risposta scritta, che saranno fornite con le modalità specifiche richieste dalla materia, non può che rilevarsi che l’incarico di cui all’art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali si configura come incarico fiduciario, conferito “previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità sulle materie oggetto di incarico”. Subito dopo la norma statale fa espresso riferimento al regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Ed è proprio in conformità al Regolamento dell’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Matera che è stata eseguita la selezione. In particolare, l’avviso pubblico, nel paragrafo relativo alla “Valutazione e scelta dei candidati”, precisava chiaramente che “La nomina del soggetto a cui verrà conferito l’incarico dirigenziale è operata dal Sindaco su proposta del Segretario Generale previa fase istruttoria effettuata dallo stesso. La valutazione delle candidature avverrà sulla scorta dei curricula e, se ritenuto necessario, di apposito colloquio con uno o più candidati, con l’intento di acquisire la professionalità ritenuta maggiormente idonea al perseguimento delle finalità di governo dell’Ente e alla realizzazione dei relativi programmi”. A tal proposito, si sottolinea che è la prima volta che si procede a selezione con tale formalità, previa presentazione dei curricula e dopo l’espletamento del colloquio, essendosi proceduto nel corso degli anni precedenti sulla base, forse, dell’esame comparativo (?) dei curricula.
Quindi, ai sensi del Regolamento Comunale, la selezione è avvenuta come da procedura prevista, e cioè dalla Commissione Selezionatrice (nel caso di specie, costituita in forma monocratica dal Segretario Generale) che, dopo aver esaminato comparativamente i curricula pervenuti, ha indicato una rosa di candidati per il successivo colloquio avvenuto alla presenza del Sindaco e del Segretario Generale stesso.
Del tutto estraneo, quindi, il riferimento all’art. 35 del Decreto Legislativo 165/2001, che disciplina l’accesso alla dirigenza a tempo indeterminato nel pubblico impiego.
Il Consigliere interrogante, peraltro veterano e anche già Assessore in precedenti consiliature, avrebbe dovuto spolverare le proprie conoscenze attraverso una lettura, pur molto sommaria, dell’art. 34 del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, consultabile comodamente sul sito. Dopo di che, avrebbe dovuto procedere ad un esame comparativo delle procedure seguite ora ed in un recente passato, allorchè gli incarichi erano conferiti in assenza di alcun colloquio.
Infine, quanto all’ultimo riferimento al superamento della quota massima del 30% degli incarichi dirigenziali, è noto che è stato già assunto l’atto di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017 (Del. G.C. n. 294 dell’11/08/2015 e n. 327 dell’11/09/2015), con cui, consapevoli dei limiti prescritti dalla normativa vigente nella materia, si è stabilito di coprire gli ulteriori due posti dirigenziali vacanti in pianta organica attraverso il ricorso alla mobilità per uno, e, per l’altro, attraverso altra assunzione a tempo determinato ex art. 110 del TUEL.
Da tutto quanto innanzi chiarito, gli atti compiuti risultano legittimi e trasparenti. Questo non si può dire di quelli analoghi compiuti dai precedenti governi municipali, di cui ha fatto anche parte il consigliere Pietro Iacovone.
Ott 30