«Molti cittadini mi stanno esprimendo il loro disagio per la mancata proroga dell’erogazione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale per gli anni 2017 e 2018, indennizzo che la legge di bilancio del 2019 ha reintrodotto facendolo divenire una misura strutturale. Ritengo che la loro condizione sia particolarmente meritevole di tutela, pertanto ho deciso, insieme ad altri colleghi del Movimento 5 Stelle, di sollecitare un intervento del Governo, sottoponendo la situazione all’attenzione dei ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dello Sviluppo Economico, e dell’Economia e delle Finanze, cercando così di dare la giusta soluzione a tutti quelli che ne sono rimasti esclusi». È quanto afferma la Senatrice pentastellata Agnese Gallicchio, attraverso un comunicato stampa, che prosegue spiegando in maniera analitica la situazione. Il decreto legislativo del 28 marzo 1996, n. 207 istituisce un indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale ai soggetti che esercitano attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o che esercitano attività commerciale su aree pubbliche. In molte delle leggi finanziarie emanate negli anni successivi, la misura in questione, è stata prorogata. Suddetta proroga però, non è avvenuta negli anni 2017 e 2018. «La legge di bilancio del 2019, ai commi 283 e 284 – dichiara la Senatrice Gallicchio – ha invece reintrodotto l’indennizzo facendolo divenire una misura strutturale e prevedendo conseguentemente la stabilizzazione del contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento destinato, in parte (0,07 per cento), al fondo per la razionalizzazione della rete commerciale». Il contributo è previsto fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia. I requisiti necessari per usufruire del contributo sono: aver compiuto i 62 anni di età, se uomo, oppure 57, se donna, essere iscritto/a al momento della cessazione dell’attività da almeno cinque anni alla gestione Inps commercianti. È inoltre necessario cessare definitivamente l’attività previa consegna in comune della licenza e previa comunicazione al comune della cessazione dell’attività. La circolare n. 77 del 24 maggio 2019 dell’Inps specifica che l’indennizzo è previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019, ma non specifica la retroattività. Conseguentemente, rimarrebbero esclusi tutti coloro che hanno chiuso le loro attività nel biennio 2017/2018 e che hanno pagato, negli anni precedenti alla chiusura del loro esercizio commerciale il contributo dello 0,09 per cento destinato al fondo per la razionalizzazione della rete commerciale. Nella suddetta circolare viene inoltre specificato che l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, introdotto dalla legge di bilancio 2019, è concesso dall’Istituto nei limiti della disponibilità delle risorse del fondo per la razionalizzazione della rete commerciale e che quindi, nel caso in cui ci fosse l’esaurimento delle risorse e il mancato adeguamento dell’aliquota contributiva, prevista dal comma 284 della legge n. 145 del 2018, non saranno prese in considerazione ulteriori domande di indennizzo secondo le modalità stabilite al comma 5 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 207 del 1996. «Considerato che per coloro i quali hanno chiuso la loro attività commerciale non è prevista disoccupazione e, la possibilità di trovare un nuovo lavoro è minima anche in relazione all’età dei soggetti in questione, rischiando così di causare una grande ingiustizia – conclude la Senatrice Agnese Gallicchio – chiediamo al Governo di accogliere le loro istanze, affinché possano rientrare nella misura reintrodotta dalla legge di bilancio per il 2019, anche coloro i quali hanno cessato la propria attività commerciale nel biennio 2017/2018, rimanendo esclusi dall’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, nonostante, negli anni precedenti, abbiano versato i contributi al fine di poter ottenere l’indennizzo in questione».