Riceviamo e pubblichiamo una nota di Talenti Lucani che affronta in maniera più ampia il tema della trasparenza amminisitrativa nel Comune di Matera.
Merita di essere annoverato tra le perle della burocrazia italiana il tignoso botta e risposta tra il Comune di Matera e il presidente dell’Associazione Ambiente e Legalità sulla questione dell’accesso agli atti. A Pio Abiusi, che chiedeva, a muso duro, la messa a disposizione di alcune delibera e che rivendicava la legge 97 del 2016, il dirigente ha risposto carte alla mano che ci sono non uno ma tre tipi di accesso: quello della legge 241, che non è morto i; .2. l’ accesso civico c.d. semplice, utilizzato a fronte di omessa pubblicazione di atti sottoposti a pubblicazione obbligatoria da parte della P.A.; 3. l’ accesso civico generalizzato profondamente reinterpretato e soggetto ai limiti di cui al 5 bis del d.lgs. n. 33/13), analogamente, è altrettanto vero, che rispetto alla materia ambientale resta in piedi tutta la disciplina sull’ accesso contenuta dal d.lgs. n. 195/’05 che ha recepito la Direttiva 2003/4/CE ed è a quest’ ultima normativa, al massimo, che occorre far riferimento ( art 7 lett. e) Direttiva 2003/4/CE).
Alla luce di quanto asserito – conclude la nota – l’istanza nei termini presentata avrebbe dovuto essere rigettata perché non formulata in base alla disciplina che regolamenta ad oggi l’ accesso ambientale.
Ecco,lo sapevamo che una cosa fatta bene doveva per forza finire nel tritacarne della interpretazione burocratica!
Ma leggiamo la risposta di Abiusi. Dice in sostanza il rappresentante dell’Associazione che la lettura del decreto legislativo n.97 del 2006, detto decreto trasparenza non lascia dubbi ad equivoci , tanto è chiara :” Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.” E’ una norma bellissima che apre nuove frontiere nelle relazioni tra il cittadino e la Pubblica amministrazione – suo malgrado – e che bisognerà imporla in tutti i modi, legittimi. Norme più “datate” non possono essere invocate per poi porre dei paletti all’accesso.
Tralascio la questione perchè ne abbiamo parlato altre volte giacchè è anche da queste colonne che Pio Abiusi porta avanti la battaglia per la legalità in una regione che non conosce la trasparenza. Due aspetti della risposta del Comune provocano la mia riflessione. Il primo è che il Comune non ha il dovere di interepretare ma di attuare la norma e , quella di Cantone, è da applicare punto e basta. Se poi confligge con altre ( e non è così perchè anzi supporta e amplia l’obiettivo di tarsparenza che il legislatore ha voluto cogliere) allora deve agire, ponendo il quesito all’ANCI oppure ricorrendo al tar contro un rilascio che non ritiene legittimo e non semplicemente negando sulla base di una interpretazione di comodo. Il secondo è che , di fronte a temi così delicati, che non sono di tipo personale ma che interessano i cittadini tutti, rispondere in questa maniera è una fuga, oppure un tentativo estremo di nascondere qualcosa che la gente non deve conoscere?. Siamo a questo punto? . Non credo ma mi meraviglia non poco come un Sindaco che è stato legislatore regionale possa assentire a questo tentativo ostruzionistico.